Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4905 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4905 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 13461-2015 proposto da:
PASSERA EDNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI
PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato DANIELA JOUVENAL
LONG, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CARUSO RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO ASTONE, che lo rappresenta e difende;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1173/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 19/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FELICE MANNA.
IN FATTO E IN DIRITTO

Data pubblicazione: 01/03/2018

Edna Passera, vedova di Antonio Natalizia, agiva in giudizio
innanzi al Tribunale di Tivoli per l’accertamento della
simulazione relativa di una vendita immobiliare, che il de cuius
aveva stipulato (per atto notaio Pastorino del 28.3.2002) col
suo nipote ex sorore, Riccardo Caruso, e della nullità per

dichiarazione della propria qualità di legittimaria.
Resistendo il convenuto, il Tribunale rigettava la domanda,
poiché riteneva inammissibile ai sensi dell’art. 1417 c.c. la
prova testimoniale dedotta, e non vile, secondo la valutazione
del c.t.u., il pattuito prezzo di vendita.
Con sentenza n. 1173/15 l’appello proposto da Edna Passera
era respinto dalla Cone distrettuale di Roma. In particolDre e
per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte
territoriale osservava che pur essendo ammissibile la prova
testimoniale dedotta dall’attrice, che aveva agito a tutela della
sua posizione di legittimaria, l’appellante non aveva chiesto
espressamente al giudice d’appello l’ammissione della prova
stessa e il motivo d’impugnazione non era stato
accompagnato, a sua volta, dalla specifica indicazione del
modo in cui l’esito della prova avrebbe potuto modificare le
conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado; il che,
in base al testo dell’art. 342 c.p.c. anteriore alla modifica di cui
al D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, rendeva
inammissibile il motivo.
Analogamente riteneva non accoglibile il motivo col quale
l’appellante, richiamando genericamente le diverse valutazioni
del proprio c.t.p., aveva sollecitato il rinnovo degli
accertamenti tecnici svolti, senza nulla argomentare sulla ratio
decidendi posta a base della sentenza impugnata.

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difetto di forma della donazione dissimulata; il tutto previa

2. – Contro tale sentenza Edna Passera propone ricorso,
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso Riccardo Caruso, che propone
altresì ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo.
Su proposta del consigliere relatore di accoglimento del

rigetto del ricorso incidentale condizionato, il ricorso è stato
avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis c.p.c.,
modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1-

bis, comma 1, lett.

e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n.
197.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. – Entrambi i motivi del ricorso principale deducono la
violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. Il primo, in
quanto la doglianza sulla mancata ammissione della prova
testimoniale rendeva evidente la richiesta della relativa
ammissione, che dunque non occorreva ripetere, stante la sua
integrale non ammissione in primo grado. Il secondo, perché è
ben possibile che l’appellante critichi la sentenza impugnata
riproponendo argomentazioni svolte in primo grado, senza per
questo disattendere l’onere di specificità dei motivi.
3.1. – L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato
denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c.

(recte, 324 c.p.c.), perché la sentenza d’appello, lì dove ha
ritenuto ammissibile la prova testimoniale non trovando
applicazione il divieto di cui agli artt. 1417 e 2722 c.c. per
essere stata esercitata un’azione di riduzione, non ha
considerato che l’interpretazione della domanda operata dal
Tribunale non aveva formato oggetto di alcuna censura da
parte dell’appellante.
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primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e di

4. – Il ricorso principale è ammissibile, il primo motivo è
fondato ed il secondo è assorbito.
4.1. – Il ricorso è ammissibile perché, contrariamente a
quanto sostiene parte ricorrente, la sentenza d’appello riposa
su due sole rationes decidendi, ossia l’inammissibilità della

testimoniale e la genericità (e dunque, è da intendere, anche
in tal caso l’inammissibilità) del motivo d’appello avente ad
oggetto le conclusioni del c.t.u., condivise dal Tribunale.
Rationes che risultano entrambe attinte dai motivi di ricorso.
Per contro, l’osservazione contenuta nella sentenza
impugnata, secondo cui la parte appellante avrebbe dovuto
chiarire anche in qual modo l’esito della prova testimoniale
(ove ammessa ed espletata) avrebbe potuto modificare la
decisione, non costituisce autonoma

ratio decidendi

aggiuntiva riguardo al difetto di un’espressa istanza di
ammissione, ma argomentazione ulteriore in funzione
dimostrativa della ritenuta non specificità del motivo di
gravame, a stregua del testo previgente dell’art. 342 c.p.c.
4.2. – Quanto al primo motivo va quindi osservato che
secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi di appello
concorrono a determinare l’oggetto del relativo giudizio e, per
questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere
d’impugnazione, non potendosi considerare proposti all’esame
del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado
che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure
nell’atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre
istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese
dal giudice di primo grado senza espressamente censurare,
con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è
stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo
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i\

censura inerente alla mancata ammissione della prova

(Cass. n. 15519/06). Ne deriva, a contrario, che l’espressa
impugnazione del capo di pronuncia col quale il giudice di
primo grado abbia ritenuto inammissibile un mezzo di prova
implica l’ovvia richiesta di ammissione della prova stessa, che
pertanto è sovrabbondante reiterare in maniera espressa.

d’impugnazione, prescritto dall’art. 342 c.p.c. nel testo,
applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica di cui al
D.L. n. 83/12, convertito in legge n. 134/12, non è
indispensabile esplicitare quale esito favorevole alla parte
possa derivare dall’ammissione della prova disattesa dal primo
giudice, allorché il mezzo istruttorio abbia ad oggetto
circostanze di fatto che, ove confermate, siano ex se idonee a
supportare la tesi della parte deducente.
Fattispecie, quest’ultima, ricorrente nel caso in esame, in cui
la prova non ammessa aveva ad oggetto circostanze di fatto
incompatibili (v. in particolare il cap. 3) con l’effettiva volontà
negoziale della vendita.
4.3. – L’accoglimento del primo motivo, imponendo un
rinnovato esame di merito sulla domanda di simulazione,
assorbe la seconda censura, siccome inerente al medesimo

thema decidendum.
5. – Il ricorso incidentale condizionato è infondato.
Premesso che l’impugnazione di merito non soggiace a
prescrizioni di carattere formulare, potendo e dovendo
desumersi dal senso complessivo dell’atto che la introduce, va
osservato che la specifica contestazione della sentenza di
primo grado, che non aveva ritenuto la posizione di terzietà
dell’attrice rispetto all’atto dispositivo della cui simulazione si
tratta, si basava proprio sulla qualità di legittimaria che
l’appellante aveva inteso far valere (v. pagg. 5-6 dell’appello,
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Allo stesso modo, ai fini del requisito di specificità dei motivi

lì dove l’odierna ricorrente aveva dedotto di aver «messo a
presupposto della sua domanda la sua qualità di erede, moglie
superstite senza figli, avente diritto ad una quota di riserva
sull’eredità del marito, perché voleva, poteva e doveva essere
esonerata dalle limitazioni di prova relative alla simulazione.

bene oggetto del negozio simulato al patrimonio ereditario ed
ella può avvantaggiarsi dell’esonero dalle limitazioni di prove
sia in qualità di legittimaria, che di quella di successore ope
legis. L’azione di simulazione proposta dalla signora Edna
Passera è strumentale ad una domanda di attribuzione di
quota di legittima, che ella potrà rivolgere nei confronti degli
altri eredi del signor Antonio Natalizia (sorelle e nipoti ex fratre
per rappresentazione) dopo aver agito quale legittimaria ai fini
del recupero della quota di riserva, assumendo la veste di
terzo rispetto al negozio di cessione di beni ereditari, compiuto
dal de cuius»).
Tale contestazione coinvolge in maniera diretta ed
immediata l’interpretazione della domanda operata
implicitamente dal giudice di prime cure, non potendosi
sostenere, senza violare il principio di non contraddizione, che
la parte appellante abbia contestato la sentenza di primo
grado applicativa del divieto di prova testimoniale ex art. 1417
c.c., ma, ad un tempo, abbia prestato acquiescenza implicita
proprio all’interpretazione della domanda da cui tale
applicazione deriva.
6. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio
ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà
anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M.

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La sua domanda, infatti, era ed è quella di riacquisizione del

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale,
assorbito il secondo e respinto il ricorso incidentale, e cassa la
sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese di
cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

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