Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4904 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4904 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

SENTENZA
sul ricorso 19509-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro

LANDINI ELEONORA, LANDINI GIACOMO, BAFFIGI MAMILIANA,
quali eredi di LANDINI PRIMO, elettivamente domiciliati
in ROMA, LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio
dell’avvocato SCIALLA MARIO, rappresentati e difesi
dall’avvocato MARTINI MICHELE giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 27/02/2013

,

– controricorrenti avverso la sentenza n. 12/2007 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 25/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2012 dal Consigliere Dott. CHIARA

udito per il ricorrente l’Avvocato DE BELLIS che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARTINI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto dei motivi 1 0 e 2 ° , accoglimento 3 0 e 40 .

GRAZIOSI;

N.R.G. 19509/2008

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 12/35/07, depositata il 25 maggio 2007 la CTR di Firenze ha respinto
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento ai fini

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso, che si articola su quattro motivi
l’Agenzia delle Entrate; controparte – Baffigi Mamiliana, Landini Eleonora e Landini
Giacomo quali eredi di Landini Primo – ha replicato con controricorso depositando
poi anche memoria. La causa è stata decisa in pubblica udienza il 20 dicembre 2012.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo concerne omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo
ex articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: la CTR non avrebbe indicato le ragioni per le
quali non ritiene che i locali presso cui si è svolto l’accesso della Guardia di Finanza a
ciò autorizzata secondo la ricorrente ex articolo 52, comma 1, D.P.R. 633/72 – per le
indagini sfociate nell’accertamento impugnato – siano ad uso promiscuo e non
esclusivamente abitativo.
2. Il motivo è infondato. Che l’accesso abbia riguardato locali ad uso anche abitativo
e non utilizzati solo come abitazione è fatto decisivo ai fini della conformazione del
provvedimento autorizzativo, indirizzandolo nell’ambito di applicazione del comma
1, anziché del comma 2, dell’articolo 52 citato. Ma dalla motivazione non emerge in
modo chiaro l’esistenza di una controversia sulla destinazione dei locali. Dalla
esposizione del ” Fatto ” della sentenza impugnata, invero, risulta che il
contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento eccependo, tra l’altro,
l’illegittimità del provvedimento di accesso domiciliare ” in quanto l’autorizzazione
sarebbe stata rilasciata in assenza dei gravi indizi di violazioni tributarie che

dell’Irpef dell’anno 1996.

dovrebbero legittimarla “. Se l’Ufficio avesse ritenuto trattarsi di locali ad uso non
esclusivamente abitativo, avrebbe pertanto dovuto replicare che la fattispecie non
esigeva gravi indizi. Invece, sempre dall’esposizione del ” Fatto “, emerge la sua
difesa nel senso che il Procuratore della Repubblica aveva una certa discrezionalità
nel valutare la sussistenza di” gravi indizi “. Significativo è poi il dato che l’Ufficio,

de quo” nell’atto di appello “. Tardiva è dunque la contestazione e perciò tornquom

non esset; il che comporta il rigetto del motivo.
3. Il secondo motivo concerne ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione e falsa
applicazione degli articoli 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72 per non avere il
giudice di merito ritenuto che il requisito dei gravi indizi di violazioni sia richiesto
solo per l’autorizzazione all’accesso a locali esclusivamente di abitazione e non a
quelli promiscui. Visto quanto osservato a proposito del primo motivo, e cioè la
tardività della contestazione della destinazione dei locali per perseguire l’incidenza
dell’articolo 52, comma 1 anziché comma 2, D.P.R. 633/72, essendo quindi
inapplicabile il comma 2 che esige a supporto dell’autorizzazione gravi indizi di
violazione (necessari solo per l’accesso a locali ad uso esclusivamente abitativo, e
non ad uso promiscuo: Cass. 2007 n. 2444; Cass. 2007 n. 9565; Cass. 2009 n. 6836;
Cass. 2009 n. 21974; Cass. 2011 n. 21779), il motivo va rigettato.
4. Il terzo motivo, ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c., concerne violazione e falsa
applicazione dell’articolo 32 D.P.R. 600/73 perché il giudice di merito ha ritenuto
inutilizzabili le risultanze dell’accesso bancario per essere il conto corrente
cointestato con persone estranee all’accertamento. Nella specie, il conto corrente
era cointestato con il figlio, per cui – osserva il ricorrente – la sentenza impugnata
contrasta con l’orientamento per cui la presunzione legale ai sensi del citato articolo
32 opera anche sui conti correnti intestati a familiari, per non consentire una facile
elusione. Il quesito richiede quindi se l’accertamento può fondarsi sulle risultanze
bancarie, non giustificate dal contribuente, di conti correnti cointestati con altri

nell’esposizione del motivo, afferma di avere più volte sottolineato il fatto decisivo

soggetti estranei all’accertamento ma legati al contribuente dal vincolo familiare.
5. Il motivo è fondato: consolidata giurisprudenza (p.es. Cass. 1999 n. 1728, Cass.
2002 n. 8683, Cass. 2003 n. 13391, Cass. 2007 n. 2085, Cass. 2007 n. 6743) ritiene la
legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai congiunti, reputando il rapporto
familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente

a familiari.
6. Il quarto motivo attiene ex articolo 360, comma 1, n. 3 c.p.c. alla violazione e falsa
applicazione dell’articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/73 in relazione agli articoli
2727 e 2729 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto inutilizzabili gli elementi
extra-contabili affermando che tutt’al più possono assurgere al rango di meri indizi,
senza poter costituire prove dell’evasione. Il ricorrente imputa al giudice di merito di
ritenere inutilizzabili, ai sensi del suddetto articolo 39 comma 1, lett. d, gli indizi, i
quali sarebbero utilizzabili, invece, purché costituenti presunzioni gravi, precise e
concordanti.
Il quesito chiede perciò se l’accertamento ex articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R.
600/73 possa fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza
che occorra la prova certa dell’evasione fiscale, con la conseguenza che la
documentazione extracontabile, che costituisce indizio grave, preciso e
concordante, ben possa fondare, unitamente ad altri, l’accertamento di maggiori
ricavi.
7. Il motivo è fondato: il giudice di merito non solo esclude che meri indizi possano
costituire prove dell’evasione — ed è vero che, di per sé isolatamente considerati gli
indizi non hanno tale valenza – ma altresì li reputa inutilizzabili, violando
chiaramente la norma invocata che ne consente l’utilizzazione (da ultimo Cass. 2011
n. 11319 e Cass. 2011 n. 26022) nella globalità del meccanismo presuntivo,
legittimando appunto le presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e
concordanti (cioè dotate di inferenza probabilistica univoca, non plurima, e non

accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati

ESENTE DA REGISTRAIIONE
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,
confliggente con altri elementi probatori: cfr. Cass. 2012 n. 3281) in coerenza con la
connotazione evincibile dagli articoli 2727-2729 cod. civ. La risposta al quesito è
dunque positiva.
La sentenza, in conclusione, va cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione,
cui si rimette anche la decisione sulle spese.

Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la
sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR di Firenze in
diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2012
Il C nsigliere est.

Il residente

P.Q.M.

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