Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4904 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4904 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 4147-2015 proposto da:
BELLATRIX ACQUISIZIONI IMMOBILLIARI SRL, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI;
– ricorrente contro
BASSI ALFREDO, in proprio e quale legale rappresentante dello
STUDIO LEGALE BASSI E TERZI, GARLASSI RITA,
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
RITA GARLASSI;
controricorrenti contro
BERTANI FRANCESCA;
– intimata –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA,
depositata il 01/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FELICE MANNA.

1. – Con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 702-bis e
702-ter c.p.c. il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione
monocratica, condannava la Bellatrix Acquisizioni Immobiliari
s.r.l. al pagamento in favore degli avv.ti Rita Garlassi,
Francesca Bertani e Alfredo Bassi della somma di C 27.014,35,
oltre accessori, a titolo di compensi professionali. Per quanto
ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale
affermava che la controversia era stata instaurata dai predetti
avvocati con il rito sommario di cognizione, ma senza alcun
riferimento alla speciale procedura ex artt. 28 legge n. 794/42
e 14 D.Lgs. n. 150/11. Di conseguenza, nonostante le
contestazioni della società convenuta riguardassero sia l’an sia
il quantum debeatur, quello proposto non era un procedimento
speciale ma «un ordinario procedimento di cognizione nelle
forme del rito sommario».
1.1. – Avverso tale ordinanza la Bellatrix Acquisizioni
Immobiliari s.r.l. propone ricorso straordinario per cassazione
ex art. 111 Cost., sulla base di un solo motivo.
Resistono con controricorso gli avv. Rita Garlassi e Alfredo
Bassi, quest’ultimo anche quale legale rappresentante dello
Studio legale Bassi & Terzi.
Francesca Bertani è rimasta intimata.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis
c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n.
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IN FATTO E IN DIRITTO

168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016,
n. 197, su proposta d’inammissibilità del consigliere relatore,
parte ricorrente ha depositato memoria.
2. – Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione
degli artt.

50-bis, 50-quater e 14, 2° comma, D.Lgs. n.

conseguente nullità del provvedimento impugnato in quanto
emesso da un giudice monocratico, e non collegiale come
prescritto, invece, dall’art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/11.
3. – Il ricorso è inammissibile.
In generale, l’individuazione del mezzo di impugnazione
esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va
effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data
dal giudice all’azione proposta con il provvedimento
impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla
qualificazione dell’azione data dalla parte, in base al principio
dell’apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa
conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il
mezzo di impugnazione esperibile (cfr. Cass. nn. 3338/12,
3712/11 e 26294/07).
In particolare, per quanto concerne il regime impugnatorio
del provvedimento emesso ai sensi della legge n. 794/42, ante
D.Lgs. n. 150/11, le S.U. di questa Corte con sentenza n.
390/11 hanno affermato che in tema di opposizione a decreto
ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al
proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di
individuare il regime impugnatorio del provvedimento sentenza oppure ordinanza ex art. 30 della legge 13 giugno
1942, n. 794 – che ha deciso la controversia, assume rilevanza
la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una
consapevole scelta, che può essere anche implicita e
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150/11, in relazione all’art. 360, n. 2 (rectius, 4) c.p.c., e la

desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il
relativo procedimento. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la
sentenza della Corte territoriale che aveva dichiarato
inammissibile il gravame avverso la sentenza emessa dal
giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo, per somme

trattasse, nella sostanza, di ordinanza inappellabile ai sensi
dell’art. 30 della legge n. 794 del 1942, nonostante detta
sentenza fosse stata emanata all’esito di un procedimento
svoltosi completamente nelle forme di un ordinario
procedimento civile contenzioso) (conforme, Cass. n.
26163/14).
Tale soluzione non varia minimamente a seguito dell’entrata
in vigore del D.Lgs. n. 150/11, il cui art. 14, 4° comma,
prevede l’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio,
al pari di quanto disponeva l’art. 29, sesto comma, legge n.
794/42, che pure stabiliva la non impugnabilità del
provvedimento conclusivo. Resta dirimente, infatti, la piana
applicazione del principio di apparenza, nei termini sopra
richiamati, e con esso la qualificazione che il giudice a quo
abbia attribuito all’azione proposta.
3.1. – Nello specifico, poiché il Tribunale ha escluso

espressis verbis che l’azione dovesse qualificarsi ai sensi della
legge n. 794/42, affermando trattarsi di un “ordinario”
(intendi: non imposto dalla legge) giudizio sommario di
cognizione, la ricorrente avrebbe dovuto proporre le sue
censure mediante appello ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., e

non con ricorso straordinario per cassazione,
indipendentemente da ogni giudizio sull’esattezza o meno della
qualificazione giuridica operata dal giudice a quo.

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relative a prestazioni giudiziali civili, reputando che si

Né la memoria depositata da parte ricorrente ha apportato
elementi per una diversa valutazione, poiché appare
(nonostante l’espresso riferimento al n. 4147/15 di R.G.)
relativa ad altra controversia.
4. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del

giudizio, liquidate come in dispositivo, e del raddoppio del
contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente alle spese, che liquida in € 4.200,00, di cui 200,00
per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

ricorso, restando la parte ricorrente gravata delle spese di

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