Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4903 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35380-2018 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 18996/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 05/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Roma, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto non avendo il decidente “analizzato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente”; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, non avendo il decidente ritenuto credibile il ricorrente “nonostante lo stesso abbia dato ampio conto del proprio vissuto ed abbia reso dichiarazioni assolutamente compatibili con la situazione del paese”; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo il decidente omesso di “indagare adeguatamente le condizioni effettive del paese di provenienza e di considerare le circostanze dedotte dal ricorrente”.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili.

3. Debitamente sfrondata di ogni connotazione motivazionale, non scrutinabile nei termini adombrati in ricorso, le dispiegate censure in punto di diritto si rivelano prive di ogni consistenza alla luce delle considerazioni sviluppate sul punto dal decidente.

Osserva, invero, questi al riguardo, citando per esteso le fonti delle proprie cognizioni, che “con riferimento alla situazione politica-sociale esistente nella zona di provenienza del ricorrente si rivela che le informazioni più recenti… circoscrivono nel nord della Nigeria l’epicentro delle violenze di Boko Haram… Con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente (Delta State) il rischio di attacchi dei gruppi ribelli della regione del Delta del Niger riguarda le infrastrutture petrolifere e non rappresenta un pericolo per categorie indiscriminate di persone ed il ricorrente non ha riferito di essere stato mai interessato da tali vicende. In assenza di un riscontro individualizzante soltanto un conflitto di gravità e diffusione tale da mettere in pericolo l’esistenza della persona per il solo fatto di trovarsi in loco integra il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre, nè il richiedente ha mai riferito di un specifico e concreto pericolo da lui corso connesso alla condizione del suo paese di origine “come appena evidenziato”.

Risulta perciò evidente, in ragione di quanto osservato dal decidente, che la lamentata violazione di legge non sussiste, dacchè il giudizio che ha indotto il Tribunale a ricusare l’accesso del ricorrente alle misure reclamate si è snodato in piano adempimento degli obblighi istruttori discendenti dal duplice principio secondo cui “da decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale obiettivo ed imparziale” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1) e “ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2).

4. Le censure non evidenziano dunque alcuna criticità in punto di diritto e come tali vanno conseguentemente dichiarate inammissibili.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

Posto che il Tribunale si è indotto ad escludere l’accesso alle misure reclamate rilevando, in uno con le contraddittorietà delle circostanze riferite dal ricorrente in ordine al momento in cui aveva avuto notizia della morte del fratello, la “genericità del racconto nella parte in cui ha riferito di presunti segreti di cui il fratello era a conoscenza” e la “scarsa plausibilità della convinzione di essere esposto ad una così grave persecuzione da parte dei membri del movimento Ipob, pur non avendone fatto parte”, evidenziando che il ricorrente non è credibile, va qui rammentato che “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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