Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4903 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4903 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso
ricorso 4061-2015 proposto da:
SIRAGUSA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO OLIVA, rappresentata e difesa dagli avvocati
IGNAZIO MARINO, PASQUALE MOGAVERO;
– ricorrente contro
COMUNE DI PALERMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA CANNAROZZO
FAZZARI;
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta ope legis;
– con troricorrenti –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 8115/2013 del GIUDICE DI PACE di
PALERMO, depositata il 11/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FELICE MANNA.

1. – Maria Siragusa impugnava innanzi al giudice di pace di
Palermo il decreto in data 12.4.2013 col quale il Prefetto di
detto capoluogo aveva dichiarato inammissibile il ricorso
avverso l’accertamento d’una infrazione al codice della strada,
elevata il 5.12.2012. Opposizione che il giudice di pace
rigettava con sentenza pubblicata 1’11.4.2014.
1.1. – Per la cui cassazione Maria Siragusa propone ricorso,
affidato a due motivi.
Resistono con separati controricorsi sia il comune di Palermo
che il Ministero dell’Interno.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art.
380-bis c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1 bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n.

168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016,
n. 197, su proposta d’inammissibilità del consigliere relatore.
2. – Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 7, primo comma, D.Lgs. n. 150/11, le
controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente
stabilito dalle disposizioni del medesimo articolo. Pertanto,
attesa l’applicazione del rito del lavoro disposta dagli artt. 2 e
6 del D.Lgs. n. 150/11, la sentenza del giudice di pace è

IN FATTO E IN DIRITTO

impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione
(Cass. n. 10369/14).
3. – S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità del
ricorso e la condanna della ricorrente alle spese, liquidate
come in dispositivo per ciascuna parte controricorrente,

P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte
ricorrente alle spese, che liquida in favore del comune di
Palermo in € 600,00, oltre spese forfettarie nella misura del
15% ed accessori di legge, e in favore del Ministero
dell’Interno, in C 400,00, oltre spese prenotate e prenotande a
debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1 quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis

dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

nonché il raddoppio del contributo unificato.

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