Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4902 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35377-2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’

DI BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 22958/2018 del TRIBUNALE di ROMA,

depositato il 06/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Roma, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto non avendo il decidente “analizzato la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine del richiedente”; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), avendo il decidente omesso “di indagare adeguatamente le condizioni effettive del paese e di considerare le circostanze dedotte dal ricorrente”

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili.

3. Debitamente sfrondata di ogni connotazione motivazionale, non scrutinabile nei termini adombrati in ricorso, la dispiegata censura in punto di diritto si rivela priva di ogni consistenza alla luce delle considerazioni sviluppate sul punto dal decidente.

Osserva, invero, questi al riguardo, citando per esteso le fonti delle proprie cognizioni, che “con riferimento alla situazione del paese, anche se le fonti internazionali evidenziano il persistere in Bangladesh di forti tensioni politiche e sociali, non danno conto della sussistenza di un conflitto armato interno che crei una situazione di violenza indiscriminata… Le criticità segnalate non rappresentano un pericolo per categorie indiscriminate di persone ed il ricorrente non ha riferito di essere stato interessato da vicende politiche o problemi connessi alla libertà di espressione; in assenza di un riscontro individualizzante, infatti soltanto un conflitto di gravità e diffusione tale da mettere in pericolo l’esistenza della persona per il solo fatto di trovarsi in loco integra il presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma nel caso di specie, tale ipotesi non ricorre, come appena evidenziato”.

Risulta perciò evidente, in ragione di quanto osservato dal decidente, che la lamentata violazione di legge non sussiste, dacchè il giudizio che ha indotto il Tribunale a ricusare l’accesso del ricorrente alle misure reclamate si è snodato in piano adempimento degli obblighi istruttori discendenti dal duplice principio secondo cui “da decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale obiettivo ed imparziale” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 1) e “ciascuna domanda è esaminata alla luce delle informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2).

4. Le censure non evidenziano dunque alcuna criticità in punto di diritto e come tali vanno conseguentemente dichiarate inammissibili.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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