Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4902 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, (ud. 28/10/2021, dep. 15/02/2022), n.4902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 12923/2019 R.G. proposto da:

Staubli Italia s.p.a., in persona del procuratore V.D.,

domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Davide

Confalonieri, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.A., Ia.An., e Ia.Al., quali eredi di

i.a., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Flavio

Russo, come da procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 128/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 23.01.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.10.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Staubli Italia s.p.a. chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza, Sez. dist. di Desio, in data 22.9.2009, ingiunzione di pagamento nei confronti di i.a., per l’importo di Euro 83.822,01, per la fornitura di alcuni macchinari tessili. Proposta opposizione da parte dell’ingiunto, ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Agrileasing s.p.a., il Tribunale di Monza accolse l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da quest’ultima, fissando il termine per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Roma; nessuna delle parti riassunse però la causa. Pertanto, sul presupposto della conseguita definitività dell’ingiunzione, Staubli Italia notificò ad i.a. atto di precetto, da lui opposto con atto di citazione del 17.11.2011 dinanzi al Tribunale di Livorno; che, nel contraddittorio delle parti)accolse l’opposizione, per essere venuto meno il titolo esecutivo, in forza della dichiarata incompetenza per territorio del Tribunale di Monza. La Corte d’appello di Firenze, adita da Staubli Italia s.p.a., rigettò il gravame, confermando la prima decisione, con sentenza del 23.1.2019.

Staubli Italia ricorre ora per cassazione, sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, cui resistono con controricorso I.A., An. e Al., quali eredi di i.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con l’unico articolato motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 38,100,107,167,270 e 645 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il giudice d’appello erroneamente ritenuto che, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di Monza nella causa avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo azionato, consegua necessariamente la revoca del d.i. opposto, senza al contempo considerare che l’eccezione di incompetenza per territorio non era stata sollevata dall’ingiunto, bensì dal terzo chiamato iussu iudicis.

2.1 – Preliminarmente, ritiene la Corte di non dover trasmettere gli atti al Presidente per l’eventuale riunione col ricorso N. 18094/2019 R.G., peraltro già oggetto di ordinanza interlocutoria n. 10135/2021, pubblicata il 16.4.2021. La riunione, infatti, si palesa superflua, giacché – a prescindere dalla indubbia connessione – la circostanza che la Corte d’appello di Firenze si sia pronunciata in termini totalmente contraddittori sulla medesima questione giuridica con due sentenze diverse, come allegato dalla ricorrente, non implica necessariamente che possa corrersi il pericolo di contrasto di giudicati, ogni giudizio facendo storia a sé, essendone ovviamente diverso l’oggetto (non venendo in rilievo, ovviamente, il medesimo precetto).

3.1 – Ciò posto, il motivo è infondato.

La ricorrente, nella sostanza, si duole della correttezza della decisione del Tribunale brianzolo sull’opposizione a decreto ingiuntivo – sostenendosi che non avrebbe potuto dichiararsi, in realtà, l’incompetenza per territorio, provenendo I. – che però non fu oggetto di impugnazione da alcuna delle parti (come pure osservato dalla Corte d’appello). Da ciò, la ricorrente pretende di farne discendere pretesi errori da parte del giudice dell’opposizione a precetto, e dunque della stessa Corte d’appello, che a suo dire avrebbe erroneamente applicato le norme in rubrica, tutte concernenti, in buona sostanza, il tema del rapporto tra ingiunzione ed eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nel relativo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., dinanzi al predetto Tribunale monzese.

In proposito, ribadita l’assoluta irrilevanza, in questo giudizio, di quanto statuito dalla stessa Corte d’appello fiorentina nel giudizio “gemello” (argomento su cui la ricorrente molto si dilunga, in verità), è di tutta evidenza che le questioni qui ribadite avrebbero dovuto proporsi avverso la sentenza con cui il Tribunale di Monza dichiarò – a torto o a ragione, ormai non importa – la propria incompetenza per territorio. Ma, come s’e’ già detto, la sentenza non venne impugnata. Dette questioni, dunque, non possono certo proporsi ex novo nel presente giudizio, avente ad oggetto l’opposizione al precetto con cui Staubli Italia preannunciò l’azione esecutiva fondata sul titolo asseritamente ottenuto in via monitoria.

Del tutto correttamente, dunque, la Corte d’appello – sgombrato il campo dalle suddette questioni – ha proceduto ad esaminare gli effetti di quella statuizione dichiarativa dell’incompetenza (si ripete, non impugnata da alcuno), per poi valutare se Staubli Italia fosse in possesso o meno di un titolo esecutivo, ed infine concludere in tale ultimo senso.

Ciò ha fatto sulla base della consolidata giurisprudenza secondo cui la declaratoria di incompetenza del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo implica indefettibilmente la revoca del decreto stesso, anche se non espressamente pronunciata (v. Cass. n. 1372/2016, Cass. n. 13426/2020, Cass. n. 20839/2021, e molte altre), in quanto l’incompetenza dello stesso giudice implica, a fortiori, quella del giudice del monitorio.

La Corte d’appello, inoltre, ha pure correttamente precisato che “ciò che trasmigra al giudice “ad quem” non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell’art. 645 c.p.c., comma 2″ (Cass. n. 15694/2006)1, e quindi un ordinario giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito in questione. Altrettanto corretta, pertanto, è la conseguente valutazione, da parte del giudice d’appello, circa l’assenza di un valido titolo esecutivo posto a base del precetto opposto: quali che fossero le ragioni che indussero il Tribunale di Monza a declinare la propria competenza, la relativa declaratoria ha indubbiamente determinato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ciononostante azionato da Staubli Italia col precetto stesso, con il che – non essendo mai stata impugnata detta decisione – l’assunto per cui il decreto stesso fosse divenuto definitivo non può reggere, quand’anche la causa ex art. 645 c.p.c., fosse stata riassunta dinanzi al Tribunale di Roma (v. supra), come disposto con la decisione stessa.

4.1 – In definitiva, il ricorso è rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA