Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4902 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4902 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 3984-2015 proposto da:
CONATO PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI
BACHELET 12, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
CIANCAGLINI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA
BIAGI, GERARMANDO RANDAZZO;
– ricorrente contro
MASOTTA GIANLUCA;
– intimato avverso la sentenza n. 2816/2014 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FELICE MANNA.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza resa in data 10.1.2014 ai sensi degli artt.

702-bis e 702-ter c.p.c. il Tribunale di Benevento condannava

Data pubblicazione: 01/03/2018

Paola Conato, titolare della ditta Ivanauri Consulting, al
pagamento in favore di Gianluca Masotta della somma di €
13.308,00, oltre accessori e spese.
Contro tale provvedimento, notificato il 29.1.2014, Paola
Conato proponeva appello innanzi alla Corte distrettuale

appellata il 10.4.2014 unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza.
Pertanto, la Corte d’appello, ritenendo che il gravame
dovesse essere proposto con le forme ordinarie, e dunque con
citazione, e che, sebbene proposto con ricorso, esso avrebbe
dovuto essere stato notificato entro il termine di 30 gg. dalla
notificazione, dichiarava inammissibile l’impugnazione con
sentenza n. 2816/14.
Avverso la quale Paola Conato propone ricorso affidato a un
unico motivo.
Gianluca Masotta non ha svolto attività difensiva.
Avviato il ricorso alla trattazione camerale ex art. 380-bis
c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016,
dall’art. 1-bis, comma 1, lett. e), D.L. 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016,
n. 197, su proposta del consigliere relatore d’inammissibilità
ex art. 360-bis, n. 1 c.p.c., la ricorrente ha depositato
memoria.
2. – Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, in
relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa
applicazione degli artt. 153, 347 e 359 c.p.c. Sostiene che in
virtù del principio di ultrattività del rito anche il giudizio
d’appello avrebbe dovuto essere instaurato con ricorso e non
già con citazione; che ad ogni modo la notifica del ricorso è
avvenuta oltre il termine di 30 gg. dalla notificazione
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napoletana con ricorso, successivamente notificato alla parte

dell’ordinanza di primo grado in quanto lo stesso decreto di
fissazione dell’udienza di discussione è stato emesso il
5.3.2014, e dunque a termine ormai scaduto; e che, per tale
ragione, la Corte d’appello avrebbe dovuto rimettere in termini
l’appellante ai sensi dell’art. 153, cpv. c.p.c.

6 e 360-bis, n.1, c.p.c., sia per difetto di specificità del motivo
sia perché quest’ultimo disattende, senza la benché minima
motivazione di contrasto, la giurisprudenza di questa Corte in
fattispecie affatto analoghe.
Infatti, oltre a non specificare in qual data sia stato
depositato il ricorso in appello (solo nella memoria ex art. 380bis c.p.c. è indicata la data del 25.2.2014), il motivo non
considera che in relazione a tutti i procedimenti accomunati
dall’applicazione del rito sommario di cognizione, è costante
l’indirizzo di questo S.C. nel senso che l’appello debba essere
proposto con citazione ad udienza fissa; e che la nullità
dell’appello il quale non di meno sia stato introdotto con
ricorso, è sanabile unicamente ove quest’ultimo sia notificato
entro il termine perentorio d’impugnazione di cui all’art. 702quater c.p.c. (v. Cass. nn. 17420/17 e 14502/14 in materia di
protezione internazionale, nonché S.U. n. 2907/14 in tema di
giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella
vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
come modificato dall’art. 26 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
e quindi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 10 settembre
2011).
Né tale nullità è suscettibile di essere elusa mediante
rimessione in termini, per essere stato emesso il decreto di
fissazione dell’udienza di prima comparizione dopo lo spirare
del termine d’impugnazione. Infatti, il tempestivo deposito del
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3. – Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 366, n. 4 e

ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla
potenziale sanatoria dell’errore nella scelta del rito, non
potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non
sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio
provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né,

giacché l’errore sulla forma dell’atto di appello non è
sussumibile nella causa non imputabile (Cass. n. 12413/17).
Da notare, infine, che tale ricostruzione normativa ha
ricevuto, altresì, l’avallo di Corte cost. n. 152/00, nella
speculare fattispecie dell’opposizione a decreto ingiuntivo in
materia di locazioni.
4. – In conclusione s’impone la declaratoria d’inammissibilità
del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
5. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
6. – Consegue a carico della parte ricorrente il raddoppio del
contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma

1-quater D.P.R. n. 115/02,

inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis
dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta

tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini,

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