Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4902 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – rel. Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PERRI FRANCESCO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1792/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 21/12/2006 R.G.N. 687/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. ERMINIO RAVAGNANI;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega MASCHERONI EMILIO;

udito l’Avvocato PERRI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso sentenza della Corte di Appello di Catanzaro la s.p.a. Poste Italiane ha notificato ricorso per Cassazione a G.G., nella controversia in tema di accertamento della validità o no del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a suo tempo tra le parti.

La controparte ha resistito con controricorso.

Nel corso del giudizio di legittimità la società ricorrente ha presentato copia del verbale di conciliazione sindacale intervenuto tra le medesime.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Dal predetto verbale risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, dandosi atto “dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale” anche per quanto attiene alle spese processuali.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di Cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo, con la conseguenza che dalla cessazione della materia del contendere discende la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, posto che l’interesse ad agire, e quindi ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278).

Quanto alle spese giudiziali, nulla devesi disporre, giusta l’estensione a queste della intervenuta conciliazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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