Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4901 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26362-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SAVERIO BARBIERI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PRETEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA – COMMISSIONE TERRITORIALE,

PUBBLICO MINISTERO in persona del PROCURATORE della REPUBBLICA;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1967/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Brescia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, non avendo il decidente esaminato la vicenda narrata dal ricorrente alla luce della previsione di cui alla lett. b), dato che in caso di rientro in patria il ricorrente avrebbe potuto essere esposto al rischio di trattamenti inumani e degradanti per effetto delle violenze degli Ogboni, e alla luce della previsione di cui alla lett c), dato che la situazione interna della Nigeria era tutt’altro che pacifica e tranquilla; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, non avendo il decidente esaminato con il dovuto approfondimento la ricorrenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo si presta ad una preliminare valutazione di inammissibilità essendo diretto a sindacare l’apprezzamento condotto in linea di fatto dal Tribunale.

3. Ed invero il decidente ha inteso respingere le doglianze dispiegate avanti a sè ribadendo “il giudizio di complessiva ed assoluta inattendibilità del racconto”; e a ciò ha fatto con ampia ed esaustiva argomentazione che ha dato conto dell’implausibilità di talune circostanze riferite dal ricorrente in ordine al decesso dei suoi famigliari e si è data cura, in particolare, di confutare sulla base di puntuali riscontri documentali le modalità di affiliazione alla setta degli Ogbnoni a cui il medesimo pure aveva fatto cenno.

4. In ragione di ciò va quindi rammentato, a conforto della premessa declaratoria di rito, che, secondo quanto ancora di recente ribadito da questa Corte, “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

5. Nè per vero, ove non si volesse credere, accedendo quindi ad una diversa lettura esegetica della norma (Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14283), che il predetto giudizio solleva dal prendere in esame la fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), si avrebbe motivo di ritenere che l’impugnata decisione sia perciò viziata, dato che il decidente, gravandosi del compito, ha al riguardo puntualmente smentito ogni illazione osservando, sulla scorta delle notizie mutuate compulsando le più accreditate fonti internazionali, che la situazione di insicurezza dell’Edo State, regione di provenienza del ricorrente, è imputabile ad attività di criminalità comune che ha prevalentemente ad oggetto gli interessi delle compagnie petrolifere e che in ogni caso non è tale da poter essere ricondotta sotto la previsione della norma richiamata.

6. Inammissibile deve giudicarsi anche il secondo motivo di ricorso. Ove, per vero, esso non debba soggiacere alla più generale declaratoria che assorbe pregiudizialmente il primo motivo, essendo diretto al pari del precedenti a sindacare il giudizio di fatto espresso sul punto dal Tribunale, il motivo, pur declinando apparenti violazione di legge, manifesta, denunciando segnatamente un vizio di insufficiente istruttoria (“il tribunale non ha esaminato con il dovuto approfondimento… “), un mero dissenso di ordine motivazionale e reclama in questa ottica l’inammissibile intervento correttivo di questa Corte.

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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