Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4901 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6070/2015 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO

MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SIMONA DI FONSO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI

18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, ESTER

ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 7092/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/09/2014 R.G.N. 4694/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ALBERTO COLETTI, per delega verbale Avvocato GIOIA

VACCARI;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 26.9.14, la Corte di Appello di Roma – per quel che qui rileva – ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza del tribunale della stessa sede del 3.4.12, che aveva rigettato l’opposizione della signora M.A. ad intimazione di pagamento con la quale le era stato richiesto il pagamento della somma di Euro 1.806 in forza di cartella esattoriale non opposta relativa a contributi anno 1998.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto tardiva l’opposizione perchè proposta oltre il termine di venti giorni.

Avverso tale sentenza ricorre la contribuente per un articolato motivo di ricorso, cui resiste con controricorso Equitalia; l’INPS è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, articolato in più doglianze, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., la violazione degli artt. 615 e 617 c.p.c. e artt. 2712,2719,2944 e 2948 c.c. e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, ed il vizio di motivazione della sentenza. In particolare la contribuente lamenta che la corte territoriale ha erroneamente qualificato l’intera domanda quale opposizione agli atti esecutivi e ritenuto che il decorso del termine di 20 giorni precludesse l’esame delle eccezioni di merito relative alla prescrizione del credito ed ai vizi di notificazione della cartella; lamenta inoltre vizio di motivazione della sentenza e violazione di legge, per aver escluso l’interesse della ricorrente alla pronuncia sulla prescrizione, erroneamente esclusa dal tribunale sulla base di tabulato proveniente dall’INPS (benchè atto proveniente dalla medesima parte) e di copia disconosciuta della cartella e della relata di notifica.

La sentenza impugnata, qualificata l’azione della contribuente quale opposizione agli atti esecutivi e rilevato che la parte nulla ha dedotto circa la statuizione di primo grado della tardività dell’opposizione per decorso del termine di 20 giorni, ha dichiarato inammissibile l’appello per giudicato interno. Ha quindi ritenuto che detta inammissibilità “preclude l’esame di tutte le eccezioni e le difese concernenti la prescrizione ed i vizi della notificazione”.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018, Rv. 651687-01), in materia di riscossione di contributi previdenziali, che l’opposizione avverso l’avviso di mora con cui si faccia valere l’omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l’impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell’avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004, Rv. 571592 01).

Nella specie, premesso che (come si desume dalla medesima sentenza qui impugnata) il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto le questioni sollevate con l’opposizione relative alla nullità ed inesistenza della notificazione della cartella esattoriale ed alla eccepita prescrizione del credito portato dalla cartella, la domanda relativa a tali profili va qualificata come opposizione all’esecuzione, sicchè l’eventuale tardività della opposizione agli atti esecutivi congiuntamente proposta resta irrilevante.

Il ricorso può trovare accoglimento in relazione al profilo indicato. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio sopra riportato, deve dunque essere cassata in parte qua; la causa va

rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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