Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4901 del 15/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 15/02/2022), n.4901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28099-2020 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della

Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIETTA CORE che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

55, presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO PELLEGRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 746/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame dell’INPS, ha rigettato l’opposizione proposta dalla parte privata in relazione ad un avviso di addebito emesso dall’Istituto; ha, invece, confermato la decisione di primo grado, di accoglimento dell’opposizione, in relazione ad un secondo avviso di addebito;

2. ha proposto ricorso l’INPS, sostenuto da un unico motivo, cui ha resistito, con controricorso, D.P.;

3. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

4. in vista dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. in via preliminare, deve darsi atto che con l’atto di rinuncia, depositato prima dell’Adunanza camerale, l’INPS ha dichiarato di rinunciare al ricorso avendo la Corte partenopea, in sede revocatoria, pronunciato in senso favorevole all’INPS anche in relazione al secondo avviso di addebito;

6. l’atto di rinuncia è stato notificato, in via telematica, alla parte privata;

7. la rinunzia ritualmente notificata, come nella fattispecie, alla controricorrente, ai sensi dell’art. 390 del codice di rito, produce l’estinzione del procedimento, poiché, non avendo la stessa carattere accettizio, non richiede l’accettazione della controparte per produrre effetti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 12024 del 2020; Cass. n. 7535 del 2019; Cass. nn. 3971de1 2015; 9857de1 2011; 21894 del 2009);

8. l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (cfr. Cass. nn. 12024 e 7535, cit.);

9. sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., per dichiarare l’estinzione del processo;

10. le spese possono essere compensate tenuto conto della vicenda complessiva e del tenore dell’atto di rinuncia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerate, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

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