Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4901 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4901 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: MANNA FELICE

ORDINANZA
sul ricorso 3386-2015 proposto da:
LA CANDIA DOMENICO, LA CANDIA MARIA GIUSEPPA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PORTUENSE 104,
presso la Signora ANTONIA DE ANGELIS, rappresentati e difesi
dall’avvocato NICOLA DE TRIZIO;
– ricorrente contro
CONDOMINIO DI VIA CARRARA FINIZIA 53 BISCEGLIE,
AMORUSO CARLO, VECCHIO ANNA MARIA;
– intimati avverso la sentenza n. 1886/2014 della CORTE D’APPELLO di
BARI, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 09/01/2018 dal Presidente Relatore Dott.
FELICE MANNA.
IN FATTO E IN DIRITTO

Data pubblicazione: 01/03/2018

1. – Con sentenza n. 1886/14 la Corte d’appello di Bari
dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da
Domenico e Maria Giuseppa La Candia nei confronti di Carlo
Amoruso e Anna Maria Vecchio e del condominio di via Carrara
Finizia, 53, Bisceglie, con citazione notificata martedì

ter c.p.c. dal Tribunale di Trani, comunicata agli appellanti a
mezzo raccomandata a.r. pervenuta il 30.4.2010.
2. – Avverso detta sentenza Domenico e Maria Giuseppa La
Candia propongono ricorso per cassazione affidato a due
motivi.
Carlo Amoruso e Anna Maria Vecchio e il condominio di via
Carrara Finizia, 53, Bisceglie, sono rimasti intimati.
Su proposta d’accoglimento del consigliere relatore, il
ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis
c.p.c., modificato, a decorrere dal 30 ottobre 2016, dall’art. 1-

bis, comma 1, lett.

e), D.L. 31 agosto 2016, n. 168,

convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
3. – Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione o falsa
applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 99, 101, 183 e 359
c.p.c., per essere stata rilevata d’ufficio la tardività dell’appello
senza previa sottoposizione della relativa questione al
contraddittorio delle parti. Il secondo mezzo espone la
violazione o falsa applicazione degli art. 702 quater e 327

c.p.c., in quanto sarebbe stato comunicato il solo dispositivo e
non l’intera ordinanza del Tribunale di Trani.
4. – Il secondo mezzo, da esaminare con priorità, è fondato.
Nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della
decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 702quater c.p.c. per la proposizione dell’appello avverso
l’ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 6, c.p.c., la
2

1°.6.2010, avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-

comunicazione di cancelleria deva avere ad oggetto il testo
integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della
motivazione (Cass. n. 7401/17).
E nel ribadire tale principio è stato, altresì, affermato che è
manifestamente infondata la questione di legittimità

Cost. – dell’art. 702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce
che l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di
cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni
dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi
di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in
linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del
diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena
conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comunicazione
predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte (Cass.
n. 11331/17).
5. – L’accoglimento del suddetto motivo assorbe l’esame del
primo mezzo e impone la cassazione del provvedimento
impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Bari, che provvederà ad esaminare l’appello nel merito e a
regolare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo, cassa
la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Bari, che provvederà anche sulle spese del
presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta
sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il
9.1.2018.

costituzionale – per asserita violazione degli artt. 3, 24 e 111

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