Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4900 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25403-2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO PRATICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 9071/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato i126/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Milano, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione dell’art. 10 Cost., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,5,7 e 14-17, non avendo il decidente applicato in modo corretto le norme sull’onere della prova e sulla valutazione della credibilità del ricorrente, nonchè della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per omesso esame di specifiche argomentazioni; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo non avendo il decidente compiutamente valutato la situazione personale del ricorrente in ordine alla situazione interna del paese di provenienza e per avere motivato al riguardo in maniera generica ed insufficiente; 3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, artt. 2 e 10 Cost., art. 8 CEDU, avendo il decidente motivato senza sufficiente istruttoria l’esame della domanda di protezione umanitaria.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto espressione di un più generale dissenso motivazionale, si prestano ad una comune valutazione di inammissibilità essendo diretti a sindacare l’apprezzamento condotto in linea di fatto dal Tribunale.

Ed invero il decidente ha inteso respingere le doglianze dispiegate avanti a sè ritenendo che le dichiarazioni rese dal ricorrente “non possono considerarsi credibili”; e ciò tanto con riferimento alle circostanze del suo coinvolgimento in un sinistro stradale reputate “contraddittorie”, quanto con riferimento alle circostanze del suo ferimento risultando “poco credibile” che il ricorrente pur ferito alle braccia e alla schiena avesse deciso di lasciare il paese senza rivolgersi alle autorità locali.

3. In ragione di ciò va perciò rammentato che a giudizio di questa Corte, “la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

4. Il predetto giudizio sottrae peraltro il decidente dall’obbligo di dare di adempimento al dovere di cooperazione istruttoria, poichè in linea più generale deve essere confermato il principio che l’attivazione del dovere in parola postula, quantomeno in relazione alle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), e b), la credibilità del narrante, sicchè esso “non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi” (Cass., Sez VI-I, 20/12/2018, n. 33096).

E quand’anche, accedendo ad una diversa lettura esegetica, si credesse che il predetto dovere, allorchè sia allegata l’ipotesi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “non trovi ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione” (Cass., Sez. I, 24/05/2019, n. 14283), nondimeno anche in tal caso l’impugnata decisione andrebbe giudicata immune da vizi, avendo il decidente compiutamente disaminato la situazione interna della regione di provenienza del ricorrente (Edo State) ed escluso in forza delle notizie attinte da accreditate fonti internazionali la sussistenza di condizioni di rischio tali da legittimare l’accesso alle invocate misure di protezione.

5. Inammissibile deve giudicarsi anche il terzo motivo di ricorso. Ove, per vero, esso non debba soggiacere alla più generale declaratoria che assorbe pregiudizialmente i primi due motivi, il motivo, pur declinando apparenti violazione di legge, manifesta, denunciando segnatamente un vizio di insufficiente istruttoria, un mero dissenso di ordine motivazionale e reclama in questa ottica l’inammissibile intervento correttivo di questa Corte.

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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