Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4900 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4900

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5668/2015 proposto da:

TELEMONTEGIOVE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI, 17,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO RECCIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato ITALO SCISCIONE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., già EQUITALIA GERIT S.P.A., in virtù di atto

di fusione per incorporazione di EQUITALIA GERIT S.P.A., in

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA

19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, che la

rappresenta e difende;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO

MARITATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6228/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/02/2014 R.G.N. 9709/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 25.2.14, confermando sentenza del tribunale di Roma del 7.7.10, ha respinto l’opposizione della società Telemontegiove avverso cartella esattoriale notificata ritualmente con la quale era stato intimato alla società il pagamento della somma complessiva di oltre Euro Euro 225.8001 dovuta all’Enpals a titolo di contributi previdenziali omessi e relative somme aggiuntive ed interessi per varie annualità dal 1985 fino al 2002.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la società per un articolato motivo, cui hanno resistito con distinti controricorsi l’INPS ed Equitalia.

Con istanza del 2.4.20 la società ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio,avendo presentato nel 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e pagato l’importo dovuto in relazione ad essa (nella misura quantificata da Equitalia Servizi di Riscossione).

Per effetto del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017 (D.L. n. 193 del 2016) è stata introdotta la possibilità di definire in via agevolata i ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016 (c.d. rottamazione dei ruoli); il termine originariamente previsto in detto decreto fiscale, al 31 marzo 2017, per il deposito delle istanze di adesione da parte dei contribuenti, è stato poi più volte prorogato con successivi decreti.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese, in considerazione della definizione agevolata come su descritta.

La suddetta disciplina della c.d. rottamazione non ha per converso inciso su quella dettata dal D.Lgs. n. 115 del 2002, in relazione al versamento del contributo unificato, sicchè trova applicazione l’art. 13, comma 1 quater, del citato Decreto in ordine al versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA