Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4900 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4900 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricors, 265.)
CR1N I l l

propostn

S 1ON ET

elettivamente domiciliata in ROMA,

PIA/7;\ 1)111 R 11 1)1 RO \AA 52 , ilICSSO lo studio dell’avvocato
CI II AR:\ SI).\ t..poresen!lita e diresa dall’avvocato PLACIDO
MINI O;

– ricorrente C017 ITO

GAI LUCC10 A1\1( ;L:11_0, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

()SLAVI ‘\ 14,

-,.t11(11,,, vocato NIC01 MANCUS(),

che lo .2,:tp1esent.1 L At-Lnde unI 2r11e11 te all’avvocato PI I ‘IRGIORGIO
CANNI7/ \.R(),

– controricorrente –

CARC~

4

Data pubblicazione: 01/03/2018

- intimato avverso la sentenza n. 4066/2016 della

coRry D’Apm-m“)

di

MII,A N O, el e p( )stat il 02/ Il /2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/12/20 . 17 dal

D o tt.

ANTONIO

1.

()RICCI II(

onsigliere

Ric. 2017 n. 02650 sez. M2 – ud. 07-12-2017
-2-

Rilevato che :
è stata impugnata la sentenza n. 4066/2013 della Corte di
Appello di Milano con ricorso fondato su un unico motivo
e resistito con controricorso della parte intimata che ha
eccepito l’inammissibilità dello stesso e , comunque, la sua

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della
fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto
del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L’impugnata sentenza ha deciso, in sede di giudizio di rinvio,
la controversia per cui è ancora causa all’esito della
cassazione , da parte di questa Corte con sentenza n.
14796/2014, della precedente decisione della medesima
Corte di Appello n. 726/2008, che aveva riformato la
sentenza del Tribunale di Milano n. 2734/2000.
Tale decisione accoglieva la domanda della attrice Crinella
che chiedeva dichiararsi la Edil Ca.Se.Ba. S.r.l. in
liquidazione obbligata a trasferire ad essa stessa la proprietà
dell’appartamento, con relativa cantina in Muggiò ed in atti
specificamente individuato.
Considerato che :
1.- Col

motivo del ricorso si censura il vizio di “omesso

esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, n. 5
c.p.c.”.

infondatezza.

1.1- Il motivo lamenta che la Corte distrettuale, in sede di
giudizio di rinvio, avrebbe “omesso di

considerare che

l’odierna ricorrente ha corrisposto la somma complessiva di
lire 97.800.000 importo che, in esito alla risoluzione, va
restituito alla promittente venditrice”.

prosegue nella censura affermando, fra l’altro, che la Corte
territoriale
prezzo

avrebbe dovuto valutare la restituzione del

d’acquisto “ai sensi

della decisione, poiché

suscettibile di condizionarne il contenuto”.
1.1-Il motivo, così come formulato, è inammissibile e,
comunque, infondato.
La circostanza del pagamento della anzidetta somma non è
stata affatto omessa nella sua valutazione da

parte della

Corte d Appello con la sentenza (v. : p. 12) oggi impugnata
innanzi a questa Corte.
Il

motivo confonde, quindi, l’aspetto della omessa

valutazione di un fatto (decisivo) con il profilo

della

valutazione del fatto stesso (che altra cosa).
In più l’impugnata sentenza è pervenuta al decisunn, oggi
gravato, operando con chiarezza “così come auspicato dalla
stessa

sig.ra Crinella” una “valutazione comparativa ed

unitaria degli riadempimenti reciproci delle
ritenendo

parti” e

che “il parziale inadempimento (rispetto alla

preponderante Darte del prezzo non pagata) della Crinella

Col motivo stesso , in modo non facilmente intellegibile, si

ha determinato una grave alterazione del contratto
preliminare di compravendita da, lei concluso con Edil
Ca.se.Ba.” : tanto comporta l’infondatezza della svolta
esposta doglianza e, con essa, l’infondatezza del ricorso, che
va , quindi, rigettato

come in dispositivo,
4.-

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte

della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a
norma del con -ima 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n.
115/2002.

La Corte
rigetta 1

ricorso e

condanna la ricorrente al

pagamentD in favore dei contro ricorrente delle spese
del giudizio, determinate in C 5.800,00, di cui C
200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura
del 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

3.- Le spese se.quono la soccombenza e si determinano così

a norma del comma 1 bis dello stesso

ricorso .1:Irin(
e.
••

•-

art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione
Civile – 2 della Corte Supréma di Cassazione il

ou.;or(A -ro N CANCELLERIA
L 1 MAR, 2018
Luisa PASSNEITT

7 dicembre 2017.

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