Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 490 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/01/2011, (ud. 14/10/2010, dep. 11/01/2011), n.490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27948-2009 proposto da:

C.M.T. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avv. BONAZZI LIVIO, giusta mandato ad litem a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dall’avvocato LANZETTA ELISABETTA, giusta mandato speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22.4.09, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Livio Bonazzi che si riporta agli

scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza impugnata con cui la Corte d’appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, aveva accertato la fondatezza della pretesa dell’Inps di operare le trattenute per il contributo di solidarietà sulle retribuzioni di C.M. Teresa, dipendente dello stesso Istituto, ai sensi della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5;

Letto il ricorso della soccombente con un motivo e il controricorso dell’Inps;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili perchè è già stato affermato (Cass. n. 11732 del 20/05/2009) che “In materia di contribuzione previdenziale, la L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpreta nel senso che il contributo di solidarietà del due percento ivi introdotto si applica, a decorrere dall’I ottobre 1999, soltanto sulle prestazioni integrative contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali sussistano tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, nel cui ambito va ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio. Ne consegue che tale contributo di solidarietà va applicato sulle prestazioni integrative “erogate”, nonchè sulle prestazioni “maturate”, ossia sulle prestazioni che, pur essendosi perfezionata l’acquisizione del relativo diritto, non possono essere corrisposte, in tutto o in parte, per la ricorrenza di condizioni impeditive o limitative della loro erogabilità”.

Detta sentenza è stata seguita da numerose altee conformi, che hanno ribadito la imprescindibilità del dato normativo per cui la trattenuta per il contributo di solidarietà va effettuata sulle “pensioni integrative maturate” e non già sulle “retribuzioni”;

Ritenuto che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Genova per i necessari conteggi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA