Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 49 del 05/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 05/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 05/01/2010), n.49

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale delle

Medaglie d’Oro n. 7, presso l’avv. Cristini Edoardo, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avv. Daniela Capuzzi giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 49/19/06, depositata il 28 maggio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1

dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dr. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Cristini per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

VELARDI Maurizio il quale ha dichiarato di aderire alle relazione ex

art. 380 bis c.p.c..

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. B.C. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 49/19/06, depositata il 28 maggio 2007, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente per IRPEF ed ILOR relative al 1997.

Il Ministero dell’economìa e dette finanze e l’Agenzia delle entrate, non si sono costituiti.

2. Va preliminarmente rilevata la nullità della notificazione del ricorso, eseguita dall’avvocato del ricorrente a mezzo posta ai sensi della L. n. 53 del 1994, sia perchè effettuata in assenza del requisito della previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine (Cass., Sez. un., n. 1242 del 2000), sia in quanto la notifica è stata indirizzata all’Agenzia delle entrate (unico soggetto legittimato, non avendo il Ministero preso parte al giudizio di merito) presso l’Avvocatura Generale dello Stato, anzichè presso la sede, centrale o periferica, dell’Agenzia medesima (Cass. n. 22641 del 2007).

Ne consegue che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, al fine di disporne la rinnovazione della notificazione”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, in particolare, con riguardo alle affermazioni espresse dal difensore del ricorrente sentito nell’adunanza, ribadisce la nullità della notificazione del ricorso anche sotto il profilo della osservanza delle prescrizioni della L. n. 53 del 1994, in quanto dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine – la quale, ai sensi dell’art. 1 di detta Legge, costituisce requisito soggettivo e, quindi, presupposto legittimante per l’esecuzione delle notificazioni a mezzo posta da parte degli avvocati, della cui prova è ovviamente onerato il notificante (Cass., Sez. un., n. 1242 del 2000, nonchè Cass. nn. 4986 del 2001, 15081 del 2004, 19577 del 2006) non vi è alcuna menzione nella relazione di notificazione, ne ve ne è comunque prova nel fascicolo di parte depositato;

che, in conclusione, va disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate (unico soggetto passivamente legittimato) presso la sede, centrale o periferica, nel termine stabilito in dispositivo, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate presso la sede, assegnando il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2010

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