Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 49 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2017, (ud. 27/09/2016, dep.03/01/2017),  n. 49

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28269-2013 proposto da:

G.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ITALIA MARITTIMA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’Avvocato MARAZZA

MAURIZIO, che la rappresentata e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè contro

AUTORITA’ PORTUALE VENEZIA C.F. (OMISSIS);

– intimata –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO senza numero di RG, proposto da:

AUTORITA’ PORTUALE VENEZIA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente successivo –

contro

G.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

OTRANTO 36, presso lo studio dell’avvocato MARIO MASSANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO CORNELIO,

giusta delega in atti;

ITALIA MARITTIMA S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’Avvocato MARAZZA

MAURIZIO, che la rappresentata e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 280/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/09/2013 R.G.N. 198/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

udito l’Avvocato CORNELIO ENRICO;

udito l’avvocato ZERMAN PAOLA MARIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi. Si rimette al giudizio della Corte per la remissione in

termini.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2/5/13 – 24/9/2013 la Corte d’appello di Venezia ha rigettato l’impugnazione principale proposta dall’Autorità Portuale di Venezia e quella incidentale formulata da G.V. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che, accertata la responsabilità dell’ente per la malattia professionale sofferta dal G., l’aveva condannata al risarcimento del danno maggiorato del 70% in considerazione dell’elevata sofferenza morale – nella misura di Euro 595.000,00, detratta la somma percepita dall’Inail a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, il tutto sulla base delle tabelle di liquidazione in uso presso il Tribunale di Venezia.

La Corte territoriale ha rilevato che l’appellante principale era decaduta dall’eccezione volta a porre in dubbio la sua individuazione quale titolare del rapporto giuridico controverso, avendola proposta solo dopo l’introduzione del giudizio d’appello, mentre ha ritenuto infondate le altre eccezioni riflettenti la competenza, la prescrizione, la responsabilità datoriale e l’entità del danno liquidato. Nel contempo, la stessa Corte ha ritenuto infondato anche l’appello incidentale attraverso il quale G.V. aveva lamentato il mancato utilizzo delle tabelle in uso nel foro di Milano ai fini della liquidazione del danno.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso sia l’Autorità Portuale di Venezia, con due motivi, che G.V., con un solo motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso la società Italia Marittima s.p.a. che deposita, altresì, memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo l’Autorità Portuale di Venezia deduce la violazione della L. n. 84 del 1994, art. 6, commi 5 e 6, e art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè degli artt. 75 e 111 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, dolendosi della condanna subita ad onta della sua eccepita estraneità alla fattispecie risarcitoria. La ricorrente evidenzia che le Autorità portuali erano state istituite a decorrere dall’1/1/1995 con soli compiti di indirizzo, coordinamento e disciplina, essendo fatto ad esse divieto di esercitare attività operative, tanto che a seguito della soppressione delle organizzazioni portuali (tra le quali il Provveditorato al Porto di Venezia) erano stati creati enti di natura societaria cui venivano trasferiti i rapporti di lavoro in corso e l’organizzazione di beni, per cui non vi era stato alcun fenomeno successorio tra Autorità portuale ed Organizzazioni portuali, essendo il subentro limitato ad alcuni rapporti connessi a beni e non già a quelli col personale che veniva trasferito alle istituende società di capitali. Oltretutto, aggiunge la ricorrente, il G. era stato collocato in pensione nel 1992, vale a dire ancor prima della nuova istituzione delle Autorità portuali.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha, infatti, avuto modo di affermare (Cass. sez. lav. n. 5352 del 16.3.2004) che “a seguito della istituzione delle Autorità portuali, che succedono alle preesistenti organizzazioni portuali secondo la disciplina dettata dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, il personale già dipendente da tali organizzazioni è trasferito “ex lege” ai nuovi organismi, con la conseguenza che questi ultimi devono ritenersi inderogabilmente gli esclusivi titolari dei relativi rapporti di lavoro, a prescindere dalla ricorrenza degli elementi tipici di meccanismi negoziali quali la cessione del contratto e il trasferimento d’azienda”.

Orbene, è opportuno ricordare che la L. 28 gennaio 1994, n. 84, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, ha istituito con effetto dall’1 gennaio 1995 le Autorità portuali, prevedendo la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante trasformazione delle stesse in società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli quinto e sesto, del codice civile (art. 20, comma 3, nel testo originario) ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali per l’esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonchè in altri settori del trasporto o industriali (art. 20, comma 2, nel testo introdotto dal D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, art. 2, comma 19, convertito in L. 23 dicembre 1996, n. 647). Le Autorità portuali, non appena costituite, subentrano alle organizzazioni portuali nella titolarità dei beni e nella totalità dei rapporti attivi e passivi (art. 20, comma 6, del testo originario; il successivo D.L. n. 535 del 1996 cit. ha spostato l’operatività di tale successione sino alla nomina del presidente dell’Autorità portuale e comunque non oltre il termine di sei mesi dall’insediamento dei commissari delle organizzazioni portuali nominati ad hoc dal Ministro dei trasporti e della navigazione; cfr. Cass. n. 1152 del 1998).

Inoltre, la disposizione della stessa L. n. 84 del 1994, art. 23, comma 2, prevede che “il personale delle organizzazioni portuali è trasferito alle dipendenze delle autorità portuali, in continuità di rapporto di lavoro e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in essere alla data del trasferimento nonchè, ad personam, il trattamento retributivo, mantenendo l’eventuale importo differenziale fino a riassorbimento”. Alla stregua di tale disposizione, si configura il trasferimento “ex lege” alle autorità portuali dell’intero personale dipendente delle organizzazioni portuali, con l’ulteriore previsione che l’eventuale personale in esubero è posto in soprannumero e impiegato in regime di mobilità temporanea, di comando o di distacco presso le società di cui all’art. 20, comma 3, della stessa legge (cioè le società di gestione delle aree industriali nelle quali, come s’è visto, devono trasformarsi le pregresse organizzazioni portuali).

3. Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il difetto di motivazione in relazione ad un punto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, il tutto con riferimento alla contestata entità del danno non patrimoniale, la cui liquidazione è denunziata come generica ed avvenuta senza la considerazione del fatto che il danno morale è ancorato alle specifiche ipotesi previste dalla legge e in concreto all’esistenza di un reato. Nel contempo la ricorrente lamenta una insufficienza della motivazione sul punto relativo al risarcimento del danno in relazione alla percezione della sofferenza da parte del lavoratore.

4. Il motivo è infondato.

Ebbene, premesso che ai fini della determinazione del risarcimento la Corte territoriale ha dapprima accertato, con adeguata indagine di fatto, che il danno lamentato era dipeso dallo svolgimento dell’attività di manipolazione diretta di amianto in un ambiente di lavoro esposto a tale sostanza nociva, ove non erano state adottate le misure minime previste dal D.P.R. n. 303 del 1956, art. 21, ed ha poi precisato che in tali casi la vittima percepisce i possibili esiti letali della malattia, ricevendone una sofferenza psichica particolarmente intensa atta a condizionare ogni fase dell’esistenza, si osserva che non può essere condiviso il ragionamento della ricorrente secondo la quale il danno morale resta ancorato solo alle specifiche ipotesi previste dalla legge come reato.

Invero, un tale assunto difensivo resta smentito dalla pronunzia n. 26972 dell’11.11.2008 delle Sezioni Unite di questa Corte in base alla quale “il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.”

A chiarimento di tale principio le Sezioni Unite hanno precisato che “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.

Infine, con la stessa pronunzia si è statuito che “il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”.

5. E’, invece, inammissibile la parte del motivo attraverso cui ci si lamenta della insufficienza della motivazione sul punto relativo al risarcimento del danno in relazione alla percezione della sofferenza da parte del lavoratore, in quanto la ricorrente non tiene conto dei presupposti richiesti da tale norma di rito secondo la nuova versione “ratione temporis” applicabile.

6. Invero, con la sentenza n. 8053 del 7/4/2014 delle Sezioni Unite di questa Corte, si è precisato che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Quindi, nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto. Invero, si è affermato (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) essersi avuta, con la riforma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

7. Ma è evidente che nella specie la valutazione, da parte della Corte di merito, della intensità della sofferenza psichica posta a base del riconoscimento del diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale scaturente dalla malattia del mesotelioma pleurico collegata all’esposizione diretta del G. alla sostanza nociva dell’amianto nel luogo di lavoro, non è affetta da alcuna di queste ultime anomalie, avendo il giudice d’appello espresso in modo chiaro e comprensibile, nei termini sopra riassunti, i motivi a sostegno del suo convincimento sulla infondatezza delle censure sollevate dall’appellante principale.

Pertanto, il ricorso dell’Autorità Portuale di Venezia va rigettato.

8. Con un solo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., G.V., nel dolersi del mancato accoglimento del suo appello incidentale teso alla riliquidazione del danno, lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto, ai fini della determinazione del risarcimento, dei criteri di calcolo delle tabelle milanesi da lui invocate, dichiarando, al contrario, di preferire l’applicazione di quelle del foro di Venezia senza fornire una plausibile ragione di tale scelta.

9. Il motivo è infondato.

Invero, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, la Corte territoriale ha fornito una giustificazione congrua alle obiezioni sollevate con l’appello incidentale – in ordine all’asserita maggiore adeguatezza delle percentuali di valore dei danni contemplate dalle tabelle milanesi – avendo chiaramente spiegato che il G. non aveva allegato la circostanza di una maggiore adeguatezza di queste ultime tabelle rispetto alle esigenze di personalizzazione del danno. Infatti, la stessa Corte ha chiarito che il giudice di primo grado aveva debitamente tenuto conto, nell’ambito dei suoi poteri equitativi, della necessità di personalizzazione del danno oggetto di causa, onde pervenire ad un ristoro dello stesso in misura consona alla elevata malignità della malattia subita, nonchè alla piena consapevolezza della sofferenza patita e della prognosi infausta scaturitane, in modo tale da adeguare la stessa liquidazione alla specificità del caso concreto.

D’altra parte non può non rilevarsi che, in spregio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, il ricorrente non produce tali tabelle, non risultando le stesse nell’elenco dei documenti indicati in calce al presente ricorso, e nemmeno indica in maniera specifica se le stesse furono prodotte e in quale punto dei fascicoli di parte dei due gradi del giudizio di merito.

Si è, infatti, di recente statuito (Cass. sez. 3, n. 12288 del 15.6.2016) che “in tema di liquidazione del danno alla persona e con riferimento ai criteri di cui alle cd. “tabelle milanesi”, che non costituiscono fatto notorio, non soddisfa l’onere di autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, il ricorso per cassazione che si limiti a riportare le somme pretese in applicazione delle stesse, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti ex art. 369 c.p.c., comma 2, e di individuare l’atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito ed il luogo del processo in cui risultino reperibili; nè è ammissibile la loro successiva produzione ex art. 372 c.p.c., comma 2, non trattandosi di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso”.

Quindi, anche il ricorso del G. va respinto.

9. Motivi di equità dovuti alla reciproca soccombenza dell’Autorità Portuale di Venezia e di G.V., nonchè alla circostanza che non sono stati proposti motivi di impugnazione alla parte della sentenza che concerne la posizione della società Italia Marittima s.p.a., inducono questa Corte a ritenere interamente compensate le spese del presente giudizio tra le parti in causa.

Le spese per il contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell’Autorità Portuale di Venezia e di G.V., reciprocamente soccombenti.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA