Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4899 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4899

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22502/2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Ceciti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrenti principali –

contro

V.S., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ATHOS VALORI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.;

– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 218/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/05/2018 R.G.N. 583/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento dell’incidentale;

udito l’Avvocato LELIO MARITATO;

udito l’Avvocato CLAUDIO FABRIZI, per delega verbale avvocato ATHOS

VALORI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto l’appello dell’INPS avverso la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda dell’avvocata V.S., tesa alla declaratoria di illegittimità della propria iscrizione nella Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, con conseguente accertamento negativo del debito contributivo, il cui pagamento era preteso dall’INPS in relazione all’attività libero-professionale svolta senza che la stessa professionista, iscritta all’albo professionale, fosse iscritta alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

2. La Corte d’appello ha dichiarato prescritte le pretese dell’INPS concernenti i contributi dovuti per l’anno 2009 e 2010, comunicate dall’INPS in data rispettivamente 9.7.2015 e 1.7.2016, in quanto il dies a quo del termine prescrizionale andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali (che nel caso in esame scadeva incontestabilmente il 16.6.2011).

3. Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura. V.S. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato cui ha replicato l’INPS con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

4. La sesta sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza in ragione del rilievo da attribuire alla questione della maturazione della prescrizione contributiva laddove trovi applicazione il differimento del termine di cui all’art. 1, comma 1 D.P.C.M., pubblicato sulla G.U. n. 111 del 15 maggio 2011.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS, riferito ai contributi dovuti per l’anno 2010, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come mod. dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2) D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come mod. dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con mod. nella L. n. 112 del 2002, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1, come mod. dal D.P.R. n. 435 del 2001, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. e 36 ter (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), poichè, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010, la Corte d’appello ha dichiarato prescritta la pretesa dell’INPS pur avendo l’appellata ricevuto la comunicazione dell’INPS in data 9.7.2015, mentre l’Istituto non avrebbe potuto esercitare il proprio diritto ai contributi prima che fosse decorso il termine (del 31.10.2011) per la presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica ovvero prima del 16.9.2011 (data in cui era avvenuta la presentazione della dichiarazione dei redditi).

6. Con il ricorso incidentale condizionato l’avvocata V., invocando in tal senso l’interpretazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, ha chiesto, in caso di accoglimento del ricorso principale, affermarsi che non sussiste comunque il proprio obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS in quanto professionista che versava il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense alla quale non poteva essere iscritta per mancato raggiungimento della soglia reddituale e del volume d’affari necessari, o, in ulteriore subordine, che non fossero applicabili le sanzioni di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b.

7. La Corte d’appello ha affermato che il dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata va individuato nella scadenza del 16 giugno 2011, stabilita per il pagamento dei contributi e dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, laddove nel proprio ricorso l’INPS ha assunto invece che, con riferimento al momento di decorrenza della prescrizione della contribuzione a percentuale sul reddito dovuta alla Gestione separata, tale termine non può che decorrere dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore relativa all’anno cui si riferiscono i contributi, da cui l’ente previdenziale può inferire l’esistenza di un reddito da lavoro autonomo per il quale è dovuta la contribuzione (termine che cade dopo i due termini previsti per il pagamento); pertanto, secondo il ricorrente, nel caso di specie la prescrizione non poteva dirsi decorsa alla data della comunicazione all’avv. V. degli atti con cui è stata interrotta la prescrizione per i medesimi contributi dovuti per il 2010.

8. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., l’INPS ha ribadito che si controverte esclusivamente sul termine di decorrenza della prescrizione del diritto dell’ente previdenziale ai contributi dovuti per l’anno 2010 alla gestione separata (istituita presso l’INPS), dai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo e per effetto di detta attività lavorativa abbiano conseguito un reddito, quale elemento costitutivo dell’obbligazione contributiva e imponibile per il calcolo del contributo.

9. In particolare, il ricorrente ha ricordato di aver denunciato anche la violazione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, che stabilisce che il versamento dei contributi deve avvenire entro il 16 giugno dell’anno della presentazione della dichiarazione dei redditi, e che tale disposizione va letta in combinato disposto con quella contenuta nell’art. 1, comma 1, D.P.C.M. pubblicato sulla G.U. N. 111 del 15 maggio 2011, che aveva differito il termine di pagamento dei contributi dovuti per l’anno 2010 alla data del 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione.

10. Il motivo, va accolto, per ragioni in parte non coincidenti con quanto sostenuto in ricorso, in continuità con quanto già affermato da questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 27950 del 2018). Si è detto che, in tema di contributi a percentuale, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (v. anche Cass. n. 13463 del 2017) costituente la base imponibile per il calcolo del contributo, non dovuto per il solo fatto dell’iscrizione all’assicurazione previdenziale ma variabile perchè subordinato all’esercizio effettivo dell’attività lavorativa e parametrato al reddito conseguito.

11. Pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in tema di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre dal momento in cui “i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).

12. Nella specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dal D.L. n. 233 del 2006, art. 37, comma 11, conv. in L. n. 248 del 2006 che ha modificato sul punto l’originaria previsione del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi e 2), al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Tuttavia, per l’anno 2011, il D.P.C.M. 12 maggio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 111 del 14 maggio 2011, all’art. 1, ha previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca e tale slittamento è, quindi, applicabile anche a quei contributi che devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

13. La diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge – non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva (v., in termini, Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019).

L’inadempimento dell’obbligazione al versamento dei contributi alla gestione separata è integrato, pertanto, dal mancato rispetto della scadenza fissata al 6 luglio 2011 e da quel momento l’INPS può esercitare il suo diritto di credito, non assumendo, pertanto, valore dirimente la modalità prescelta per la presentazione della dichiarazione dei redditi (cartacea o telematica) e l’epoca temporale per detto adempimento.

14. Pertanto, seppure correttamente la Corte territoriale abbia indicato il dies a quo del termine prescrizionale nella data di scadenza del pagamento del saldo, la stessa Corte non ha correttamente individuato il suddetto termine per l’anno 2011 che, per quanto sopra detto, va individuato nella data del 6 luglio 2011, con la conseguenza che assume rilevanza ai fini della efficacia interruttiva del termine di prescrizione la richiesta di pagamento avanzata dall’INPS e pervenuta all’avvocata V. il primo luglio 2016. Pertanto, per tale aspetto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinchè esamini la fattispecie alla luce della interpretazione del disposto normativo sopra riportata nei numeri da 11 a 14 della trattazione.

15. Il ricorso incidentale subordinato, proposto dall’avvocata V. unitamente al controricorso, va dichiarato inammissibile in quanto ha per oggetto la questione dell’effettiva sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e dell’eventuale conseguente applicazione di sanzioni di cui la sentenza impugnata non si è occupata, avendo esaminato esclusivamente la questione preliminare della prescrizione dei crediti contributivi, che ha ritenuto fondata e suscettibile di definire il giudizio in senso totalmente favorevole alla parte.

16. Conseguentemente, va fatta applicazione del principio secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso che proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. n. 22095/2017; n. 6366/2019; n. 4003/2020).

17. In definitiva, accolto il motivo del ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, la sentenza impugnata va cassata e rinviata per l’esame della controversia, alla luce dei principi sopra esposti, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA