Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4898 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11120-2018 proposto da:

21 RETE GAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE LIBRATTI;

– ricorrente –

Contro

COMUNE DI TERNI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO GENNARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 780/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. 2iRete Gas s.p.a. impugna l’epigrafata sentenza, con la quale la Corte d’Appello di Perugia ha confermato il rigetto in prima istanza dell’opposizione proposta dalla stessa avverso l’ingiunzione fiscale adottata dal Comune di Terni a fronte del mancato ripristino della pavimentazione stradale a seguito di lavori di scavo e ne chiede la cassazione sul rilievo, tra l’altro, della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e all’art. 12 preleggi, avendo il decidente rigettato il proposto gravame “sulla scorta di una non meglio precisata “documentazione””, quantunque per stabile insegnamento di legittimità l’adozione dello strumento azionato dal Comune non determini alcun affievolimento dei diritti dell’ingiunto e postuli che la sussistenza del credito derivi da fonti, fatti e parametri predeterminati.

Al proposto ricorso resiste il Comune di Terni con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è fondato e la sua fondatezza, caducando ab imis il provvedimento impugnato, esime dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso.

3. Lo strumento dell’ingiunzione fiscale disciplinato dal R.D. 639/1910 costituisce, com’è noto, una forma agevolata di esazione delle entrate approntata dall’ordinamento in favore delle Amministrazioni pubbliche onde dar modo alle stesse di reperire sollecitamente, senza la necessità di preventivo vaglio giurisdizionale e sotto pena degli atti esecutivi, le risorse indispensabili all’assolvimento delle funzioni loro affidate.

Benchè esso si fondi su un potere autoaccertativo della Pubblica Amministrazione che attesta direttamente la sussistenza del credito e provveda alla predisposizione del relativo atto, è tuttavia necessario che il credito in base al quale viene emesso l’ordine di pagare la somma dovuta sia certo, liquido ed esigibile.

Ciò esclude che l’Amministrazione, pur potendo fare uso del detto potere autoaccertativo, possa peraltro procedere ad una determinazione unilaterale del credito, dovendo invero la sussistenza del credito, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l’Amministrazione può solo accertare la ricorrenza nella specie ai soli fini della formazione del titolo esecutivo (Cass., Sez. I, 25/08/2004, n. 16855). E’ poi compito del giudice di merito che sia attinto dall’opposizione dell’ingiunto, verificare attraverso gli ordinari strumenti della cognizione istruttoria, la sussistenza di questi requisiti, procedendo in quella sede ad un’indagine tanto più doverosa quanto più per mezzo delle ragioni dedotte a fondamento dell’opposizione si intenda contestarne la ricorrenza in relazione alla specifica fattispecie azionata (Cass., Sez. U, 8/02/2013, n. 3043)

4. Alla luce di queste considerazioni l’impugnata decisione si mostra insanabilmente viziata.

La Corte d’Appello ha respinto il gravame con un ragionamento anodino che, facendo appello unicamente ad incerte fonti di cognizione, quale è nella specie la “documentazione” asseritamente rappresentativa della pretesa, non si accorda con riferito quadro di diritto e viene meno al compito decisorio demandatole dalla opposizione, posto che il ricorrente, contestando segnatamente liquidità, certezza ed esigibilità del credito azionato, ne aveva posto in discussione la fondatezza, al cui accertamento, anche in ragione della particolarità della fattispecie scrutinata e delle perplessità al riguardo manifestate dallo stesso opposto – che non a caso in primo grado aveva impetrato l’ammissione della CTU – la Corte adita in sede di gravame avrebbe dovuto necessariamente procedere.

6. In accoglimento del detto motivo di ricorso la sentenza impugnata va doverosamente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Perugia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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