Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4898 del 01/03/2018


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Civile Sent. Sez. U Num. 4898 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: FRASCA RAFFAELE

Data pubblicazione: 01/03/2018

SENTENZA

sul ricorso 62-2016 proposto da:
E-EGREEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92,
presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato GIANLUIGI FLORIAN;
– ricorrente –

contro

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI
9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo
rappresenta e difende;

Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE
9, presso lo studio dell’avvocato BRUNA D’AMARIO PALLOTTINO, che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON,
CHIARA DRAGO e CECILIA LIGABUE;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 258/2015 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE
ACQUE PUBBLICHE, depositata il 13/10/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/10/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RICCARDO FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Stefano Trubian per delega dell’avvocato Gianiuigi
Florian, Arcangelo Guzzo e Bruna D’Amaro Pallottino.
FATTI DI CAUSA
1. La s.r.l. E-Egreen ha proposto ricorso alle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, contro la Regione Veneto ed il Consorzio di Bonifica
Piave avverso la sentenza n. 258 del 13 ottobre 2015, con la quale il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha rigettato il ricorso in sede
di legittimità, proposto da essa ricorrente nel 2012 al fine di ottenere
l’annullamento di alcuni atti emessi a seguito del procedimento
amministrativo introdotto con un’istanza dell’aprile 2010 dalla ditta
Visentin Tadiana.
Con tale istanza si chiedeva una concessione a derivare moduli
50,00 d’acqua per uso idroelettrico dallo scarico del Canale della Vittoria

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REGIONE DEL VENETO, in persona del Presidente pro tempore della

in località Palazzon nel Comune di Spregiano. A seguito dell’avviso di
presentazione della domanda pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto venivano presentate domande concorrenti, fra cui una
della E-Green s.r.l. ed altra del consorzio qui intimato.
Espletata l’istruttoria, veniva rimessa apposita relazione alla

detta commissione, esaminati i progetti concorrenti, con proprio parere
n. 5 del 2012 riteneva preferibile la domanda presentata dal Consorzio
di Bonifica Piave e di tale parere prendeva atto l’amministrazione
regionale (e per essa la Segreteria Regionale per l’Ambiente – Unità di
Progetto Genio Civile di Treviso) con decreto dirigenziale n. 465 del 13
luglio 2012.
2. Con il ricorso al TSAP la E-Egreen s.r.l. impugnava, chiedendone
l’annullamento, tale decreto, il parere n. 5 del 19 aprile 2012 espresso
dalla Commissione Tecnica, la Relazione Istruttoria predisposta
dall’Unità di Progetto Genio Civile di Treviso (di cui alla nota prot.
136449 del 22 marzo 2012), l’ordinanza istruttoria del 22 agosto 2011,
il verbale di visita istruttoria del 29 settembre 2011 e ogni altro atto
conseguente e/o presupposto, deducendone l’illegittimità sulla base di
tre motivi.
3. Al ricorso per cassazione contro la sentenza del TSAP, che
propone quattro motivi, hanno resistito con separati controricorsi la
Regione Veneto ed il Consorzio di Bonifica Piave.
4. La ricorrente ed il Consorzio di Bonifica Piave hanno depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta “violazione/falsa
applicazione di norme di diritto (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in
relazione alla D.G.R. Veneto n. 1664 del 22.6.2010 [avente] ad oggetto
“procedure per la presentazione e la pubblicazione di domande e
concessione di derivazione d’acqua e relativi atti istruttori” e all’art. 12

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Commissione Tecnica presso la Direzione regionale Difesa del Suolo e

comma 2 L.R.V. n. 19/1998, con riferimento alla mancata previsione
della scala di monta e del D.V.M. nel progetto presentato dal Consorzio
d Bonifica del Piave”.
L’illustrazione del motivo esordisce riproducendo le enunciazioni con
cui il TSAP ha riassunto la prospettazione della qui ricorrente, cui la

Essa ha avuto il seguente tenore: «la società ricorrente ha in
sintesi lamentato che la domanda presentata dal Consorzio Bonifica del
Piave, sulla base delle disposizioni vigenti al momento della sua
presentazione (che prevedevano la separazione tra il procedimento di
concessione della derivazione e quello di autorizzazione all’esercizio e
che pertanto imponevano la immediata presentazione anche della
documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto), non avrebbe neppure potuto essere ammessa alla
procedura in concorrenza in quanto il relativo progetto non prevedeva
né la scala di monta per la fauna ittica, né gli accorgimenti necessari a
garantire un adeguato deflusso minimo vitale. Tali gravi carenze, che
riguardavano elementi essenziali del progetto, non avrebbe[ro] potuto
del resto essere sanate nel corso del procedimento, determinandosi
altrimenti una manifesta violazione del principio della par condicio dei
concorrenti».
A tale riproduzione segue, quindi, la riproduzione di un brano della
motivazione con cui il TSAP ha disatteso la doglianza.
Esso è del seguente tenore: «Deve innanzitutto rilevarsi che le
carenze da cui sarebbe stato affetto il progetto del Consorzio di Bonifica
del fiume Piave, consistenti nella mancanza sia della scala di monta per
la fauna ittica, sia di opportuni accorgimenti necessari ad un adeguato
deflusso del minimo vitale, non attengono come tali al procedimento
relativo al rilascio della concessione di derivazione d’acqua, qual è
quello in relazione al quale sono stati emanati i provvedimenti

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doglianza oggetto del motivo si riferisce.

impugnati,

quanto

piuttosto

a

quello

relativo

al

rilascio

dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto».
La riproduzione del brano motivazionale, peraltro, risulta omissiva:
a) sia del seguente inciso finale, posto tra parentesi: «(come del resto

ammesso, sia pur implicitamente, dalla stessa società ricorrente)»; b)

carenze pertanto non avrebbero mai potuto

sic et simpliciter

determinare automaticamente il rigetto della richiesta della domanda
proposta dal Consorzio di Bonifica per ottenere la concessione di
derivazione d’acqua dallo scarico del canale Vittorio ad uso idroelettrica,
giacché, quanto meno, esse sarebbero divenute rilevanti solo all’esito
della procedura concorrenziale tra le domande presentante, qualora
fosse stata ritenuta preferibile proprio quella del Consorzio: un
provvedimento di immediata esclusione dalla procedura concorrenza, di
cui la ricorrente ha lamentato la mancata adozione da parte
dell’amministrazione regionale convenuta, non si sarebbe sottratto, a
tacer d’altro, ad una valutazione di illegittimità per violazione del
principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, trattandosi di un
provvedimento inconferente, inadeguato ed inutile, non ostando in
alcun modo quelle asserite carenze progettuali alla valutazione della
domanda di rilascio della concessione di derivazione d’acqua.».
Mette conto di osservare che tanto il suddetto inciso, quanto la
motivazione sub b), non vengono considerati in alcun modo nella
successiva attività argomentativa del motivo.
1.1. Ebbene, prima ancora di passare alla considerazione di tale
attività, si deve rilevare allora che il motivo, stante la mancata
considerazione della motivazione nella sua interezza, non presenta la
struttura propria, secondo il principio della idoneità al raggiungimento
dello scopo che connota l’attività processuale, del motivo di
impugnazione, giacché un motivo di impugnazione, dovendosi
concretare nella critica alla motivazione resa dalla sentenza impugnata,

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sia di quello successivo, in cui il TSAP si è così espresso: «Dette

deve necessariamente correlare il suo apparato argomentativo alla
motivazione che si intende criticare, considerandola non già in modo
parziale, rispetto a ciò che ne è oggetto, ma nella sua completezza.
In caso contrario la parziale considerazione ella motivazione priva il
preteso motivo di impugnazione già astrattamente della idoneità allo

Nella specie, già la mancata considerazione dell’inciso in cui il TSAP
ha fatto riferimento all’ammissione implicita sub a) comporta che il
motivo non rispetti il suddetto requisito di idoneità allo scopo ed ancora
più lo comporta l’omessa considerazione della motivazione sub b).
Tanto esimerebbe dalla considerazione della successiva illustrazione
del motivo, in quanto paleserebbe la sua inammissibilità.
1.2. Se si passasse alla sua lettura, si evidenzierebbe comunque
innanzitutto – con conseguente ulteriore inammissibilità – che essa,
ancorché deduca un motivo di ricorso per violazione di norme di diritto,
indica in primo luogo tali norme nel contenuto della D.G.R. Veneto n.
1664 del 22.6.2010, ma non svolge alcuna attività dimostrativa del
come e del perché tale deliberazione dovrebbe avere il valore di atto
contenente norme di diritto ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,
sicché resterebbe affidato inammissibilmente a questa Corte di
individuare se la suddetta deliberazione abbia un simile valore e
contenuto, con esenzione – in presenza di un atto che non ha forza di
legge e nemmeno è formalmente ed automaticamente riconducibile in
modo automatico, per il suo nomen, ad una categoria di fonti del diritto
(per come individuate dalla Costituzione e dall’art. 1 del codice civile ad
essa conformato in via esegetica).
1.3. Se si superasse tale rilievo, dovrebbe rilevarsi che, essendo la
Giunta Regionale del Veneto un’autorità amministrativa, la sua
deliberazione potrebbe certamente assumere il rango di norma di diritto
sub specie di atto di natura regolamentare, ma, conforme al suo

oggetto, dichiarato espressamente come relativo al “R.D. 1775/199

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scpo.

Disposizioni per la presentazione e la pubblicazione delle domande di
derivazione d’acqua e relativi atti istruttori”, risulterebbe palese che
essa ha ad oggetto direttamente le posizioni dei soggetti estranei
all’Amministrazione quando disciplina “la presentazione” delle domande
di concessione, mentre allorquando disciplina “la pubblicazione” delle

svolgimento dell’attività procedimentale dell’Amministrazione in
funzione delle sue determinazioni con l’attività provvedimentale. Ne
consegue che, l’inosservanza delle regole di pubblicazione delle
domande e concernenti gli atti istruttori, dal punto di vista del terzo
rileva non già direttamente come violazione di una norma che incide
direttamente sulla sua posizione, bensì come inosservanza della norma
regolatrice del procedere dell’Amministrazione, la cui violazione in
ipotesi abbia inciso sul provvedimento rilevante per il terzo.
Ebbene nella illustrazione del motivo non si svolge alcuna attività
argomentativa al riguardo, sicché la denunciata violazione della D.G.R.
resta del tutto indimostrata quanto alla sua diretta rilevanza ai fini della
posizione della ricorrente e resta prospettata solo come denuncia di
come, ipoteticamente, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere.
1.4. In aggiunta a quanto rilevato si deve osservare che la
prospettazione svolta nell’illustrazione del motivo nel senso che al Genio
Civile competesse, in forza della citata D.G.R., di valutare la mancanza
nel progetto presentato dal Consorzio di Bonifica della scala di monta
della fauna ittica e del c.d. deflusso vitale minimo, è anche priva di
pregio perché non trova affatto fondamento in alcuna delle disposizioni
della D.G.R.
Invero riguardo alla disposizione della D.G.R. che, secondo la
ricorrente, con riguardo alle domande in concorrenza, avrebbe implicato
che al Genio Civile competesse di apprezzare in limine quelle due
carenze nel progetto e, quindi, di assegnare un termine per
l’integrazione, si osserva: aa) che, al di là del fatto che nemmeno il

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domande e “gli atti istruttori”, concerne prescrizioni dirette a regolare lo

motivo spiega perché dovrebbe essere altrimenti, con conseguente
carenza di specificità, essa non risulta in alcun modo interpretabile in
questo senso, atteso che, facendo essa riferimento (penultima
proposizione della pagina 2) alla verifica della esistenza di «palesi,
consistenti e insanabili elementi di incompatibilità con le esigenze di

come la problematica della scala di monta della fauna ittica e
l’individuazione del D.V.M. si possano ritenere inerenti al profilo della
sicurezza o a quello della tutela delle risorse; bb) che anzi una lettura
nel senso genericamente ipotizzato dalla ricorrente sarebbe anche
impossibile, atteso che la questione della scala di monta riguarda non il
profilo della tutela della risorsa idrica, ma semmai un profilo inerente la
tutela dell’ambiente, mentre la problematica del DVM è tanto estranea
alla valutazione in limine di cui trattasi, che la D.G.R. affida al Genio
Civile, all’esito dell’istruttoria e della visita in loco la quantificazione del
deflusso vitale per ciascuna domanda, così sottintendo un’affidamento
all’Amministrazione i quella sede della relativa ponderazione tecnica a
fini istruttori.
1.5. Nella parte finale dell’illustrazione del primo motivo si
argomenta, poi, la violazione dell’art. 12, comma, 2, della L.R. Veneto
n. 19 del 1998, assumendo che la sua previsione, là dove [nel testo
originario, ora, peraltro, soppresso] disponeva che «i concessionari di
opere idroelettriche, anche di nuova progettazione e di ogni tipo di
impianto che ostacola la risalita delle varie specie ittiche sono obbligati
alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di
monta».
Senonché, a parte l’assoluta assertività della censura, non ci si
avvede che detta disposizione allude ai “concessionari di opere
idroelettriche”, il che rende evidente l’insostenibilità dell’attribuirle
rilievo agli effetti dell’applicazione della disciplina sulla presentazione
della domanda e conferma, se ve ne fosse bisogno, la rilevanza della

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sicurezza idraulica e di tutela delle risorse», non è dato comprendere

questione con riferimento al momento del rilascio della concessione di
esercizio dell’impianto.
2. Con un secondo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla radicale omissione

di primo grado e delle osservazioni formulate da Veneto Agricoltura”, la
quale avrebbe evidenziato che nel corso d’acqua, pur qualificato come
canale dal TSAP, vi era fauna ittica.
Ci si duole che il TSAP abbia omesso di considerare una risultanza
probatoria, là dove ha alluso al “concreto accertamento dell’esistenza di
fauna ittica” in quel canale artificiale.
2.1. Già tale circostanza palesa come si sia al di fuori dei contenuti
individuati da Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 riguardo
all’oggetto del vizio ai sensi del n. 5 dell’art. 360, giacché fra di essi non
vi è la deduzione dell’omessa considerazione di una risultanza
probatoria.
2.2. Peraltro, se l’oggetto dell’omesso esame si considerasse come
un “fatto”, il motivo risulterebbe non avere chiarito se si tratti di un
fatto c.d. principale o c.d. secondario, come necessario sempre per
quanto è stato da dette decisioni precisato.
2.3. In fine, la motivazione del TSAP comunque non è basata sul
fatto che in causa non risultasse accertata l’esistenza nel canale della
fauna ittica.
Invero, il TSAP ha osservato che: « Sotto un ulteriore profilo, non
può sottacersi ancora che, come precisato nelle proprie difese dal
Consorzio di Bonifica e dallo stesso Consorzio di Bonifica (senza che sul
punto alcuna effettiva deduzione o contestazione sia stata ritualmente
avanzata dalla ricorrente), il progetto di impianto oggetto di
controversia non riguarda neppure un corso d’acqua pubblico, bensì un
canale artificiale di scarico (il canale Palazzon), alimentato dal canale

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della determinante documentazione fotografica sub doc. 13 del fascicolo

Priula (a sua volta alimentato dal canale Vittoria) con le acque derivate
dal Consorzio di Bonifica. A ciò consegue che non sono irragionevoli le
tesi delle parti resistenti circa l’irrilevanza delle dedotte carenze (ed in
ogni caso la loro sicura sanabilità): infatti, quanto alla scala di monta, la
sua necessità potrebbe derivare solo dall’effettivo esercizio dell’impianto

amministrazione, a seguito del concreto accertamento dell’esistenza
della fauna ittica in quel canale artificiale;….»
Come si vede, il TSAP ha fatto l’affermazione circa la necessità di un
concreto accertamento dell’esistenza della fauna ittica dopo avere
osservato che la necessità della scala di monta sarebbe stata rilevante
solo in conseguenza dell’esercizio dell’impianto e di una prescrizione
della competente amministrazione ed ha riferito ad essa l’accertamento
concreto.
Sicché il motivo risulta inammissibile pure perché no si correla alla
ratio decidendi effettiva: Cass. Sez. Un. n. 7074 del 2017.
3.

Con un terzo motivo si prospetta “omesso esercizio della

giurisdizione. Nullità della sentenza per omessa pronuncia (con
riferimento all’artt. 132 n. 5

[rectius:

4] c.p.c. Violazione/omessa

applicazione di norme di diritto (della parte A punto 4 dell’Allegato A alla
G.G.R. 2100/2011)”, in relazione all’art. 360 comma 1 n.ri 1, 3 e 4 cod.
proc. civ.
3.1. Il motivo è inammissibile atteso che l’omessa pronuncia non è
deducibile in Cassazione contro le sentenze del TSAP, ma è deducibile
davanti ad esso con l’istanza di rettificazione ai sensi dell’art. 204 del
r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che operava un rinvio recettizio alle
corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 (ex multis,
Cass., Sez. Un. n. 9662 del 2014).
4. Con il quarto motivo si fa valere “violazione/omessa applicazione
di norme di diritto sotto altro profilo (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.).
Violazione, omessa applicazione della D.G.R. n. 20100/2011 ad oggetto

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ed in conseguenza di un specifica prescrizione della competente

”aggiornamento della procedura per il rilascio di concessioni di
derivazione d’acque pubbliche” in relazione alla mancata istruttoria
regionale con riferimento alle domande, ai progetti ed alle
osservazioni/controdeduzioni presentate dalle ditte concorrenti”.
L’illustrazione del motivo assume che, con «riguardo alle censure

relativo[e] alla violazione della D.G.R. Veneto n. 2100/2011 A, lett. A,
punto 5, con riferimento alla omessa istruttoria regionale, la
sentenza» impugnata si sarebbe così espressa (con la parte di
motivazione di cui al paragrafo 4.1.4.): «Alcun vizio di carenza di
istruttoria e di motivazione è dato rinvenire negli atti impugnati, quanto
alla dedotta mancata effettiva valutazione delle osservazioni presentate.
Al riguardo è sufficiente ricordare per un verso che l’obbligo
motivazionale non può ritenersi violato quando, anche a prescindere dal
tenore letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria abbiano una
propria autosufficienza e, in quanto richiamati per relationem, offrono in
ogni caso, come nel caso di specie, elementi sufficienti e univoci dai
quali possano agevolmente apprezzarsi le concrete ragioni e l’iter
motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta (Cons.
Stato, sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6006; 31 marzo 2012, n. 1907; sez.
III, 16 aprile 2014, n. 1963) …. e, per altro verso, che è esclusa la
necessità che la motivazione contenga un’analitica confutazione delle
osservazioni e delle controdeduzioni svolte dalle parti, essendo
sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione ne
abbia tenuto conto per la corretta formazione della volontà….».
Dopo tale riproduzione si asserisce che la sentenza impugnata
avrebbe dato peso solo, quale parametro della legittimità dell’agire
regionale, ai canoni di sufficienza e correttezza dell’istruttoria
amministrativa ricavabili dai principi generali in materia di procedimento
amministrativo, di cui alla I. n. 241 del 1990, mentre non avrebbe
considerato che gli impugnati atti regionali avrebbero dovuto

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svolte nel primo e nel secondo motivo del ricorso di primo grado,

conformarsi ai dettami di cui ai punti 4 e 5 dell’allegato A della citata
delibera regionale, che vengono riproducono nella pagina 34 ed in parte
della 36 del ricorso.
Da tanto si fa discendere che, non essendosi i provvedimenti
impugnati attenuti a detti punti, si era verificato non già un mero

dal TSAP, bensì delle vere e proprie violazioni di legge e ciò, in
particolare, perché in detti atti era mancato «qualunque esame
relativo alla “natura e alla attendibilità delle opposizioni e/o
osservazioni”, non potendosi ritenere soddisfatto il requisito di legge
nella mera apodittica formula di stile che “delle stesse si era tenuto
conto” (con motivazione sul punto radicalmente inesistente)».
4.1. Il motivo è in primo luogo incentrato sulla denuncia di una
“violazione di legge” che – se si deve intendere alla lettera il motivo in
ossequio al principio di responsabilità dell’argomentare del ricorrente risulta incomprensibile, atteso che è palese che la deliberazione
regionale non è un atto avente forza di legge.
4.2. In secondo luogo, dal confronto fra la riproduzione fatta nel
ricorso e sopra riportata e la sentenza impugnata, emerge che la
ricorrente, inserendo in due punti i “puntini sospensivi”, ha espunto le
citazioni di giurisprudenza del Consiglio di Stato ivi presenti e che
coerenziavano le affermazioni del TSAP.
Poiché la riportata motivazione era allora da intendersi basata su
quei principi, per impugnarla in modo da farsene effettivo carico,
sarebbe stato necessario discutere quei richiami di giurisprudenza,
mentre essi risultano ignorati.
4.2. Ma, al di là di tale assorbente rilievo, se si esamina il motivo
alla luce del tenore della decisione impugnata, emerge anche che esso
pretende di discutere della rilevanza dei punti del citato allegato
individuando la loro omessa considerazione da parte del TSAP in una
parte della motivazione, quella riprodotta, senza considerare che la

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eccesso di potere per difetto di istruttoria o motivazione, come reputato

motivazione pertinente alla questione delle osservazioni ed opposizioni
risulta, in realtà, ampiamente espressa dallo stesso TSAP in sede di
esame del secondo motivo del ricorso ad esso rivolto, essendo stata in
effetti enunciata invece la riportata motivazione in chiusura dell’esame
del primo motivo di ricorso (e, tra l’altro, essendo stata seguita da

avrebbe dovuto considerare e non ha considerato: «E’ appena il caso
di segnalare per completezza che non può costituire vizio della
motivazione di un provvedimento la circostanza che l’amministrazione
non abbia accolto le osservazioni dell’interessato, come sembra
prospettare in definitiva la società ricorrente, dissentendo dalle
conclusioni cui nel caso di specie è pervenuta l’amministrazione.»).
Ebbene la motivazione concernente il secondo motivo ha avuto il
seguente tenore ed è riportata nel punto 4.2. della sentenza impugnata:
<>.
Come si vede in tale parte della motivazione la sentenza impugnata
si è fatta carico espressamente della doglianza relativa al preteso non
avere l’Amministrazione «dato conto dell’esame di tutte le
osservazioni, opposizioni e domande in concorrenza presentate>.
Conclusivamente il motivo risulta allora articolato senza la
considerazione della effettiva motivazione della sentenza impugnata.
Tanto si osserva non senza doversi rilevare pure che né
nell’illustrazione del motivo né nell’esposizione del fatto risulta
riprodotta l’attività argomentativa specificamente svolta nel ricorso
davanti al TSAP con espresso riferimento al sopra evocato allegato A,
sicché nemmneo è dato comprendere se esso fosse stato colà invocato.
5. Il ricorso è rigettato.
6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di entrambe le
resistenti e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve
dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

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sollevate dal ricorrente si risolvono in un mero inammissibile dissenso

a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione a
ciascuna delle parti resistenti, delle spese del giudizio di cassazione,

per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Ai
sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili il 24
ottob7é\2I 7.

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IlPési,ente

Est.

DEPO

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Ric. 2016 n. 00062 sez. 5U – ud. 24-10-2017

N
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