Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4897 del 27/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 4897 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

LOMBARDO Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Mobilia,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

259-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez.
staccata di Messina, n. 26/26/08, depositata il 21 marzo 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 dicembre
2012 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Fabrizio Mobilia per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale
Fimiani, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Data pubblicazione: 27/02/2013

t-A

Ritenuto in fatto
1. Giuseppe Lombardo propone ricorso per cassazione, illustrato con
memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione staccata di Messina, indicata in epigrafe, con la quale,
rigettando l’appello del contribuente, gli è stato negato il diritto al rimborso
di ritenute operate, a titolo di IRPEF, sul trattamento di fine rapporto.
Il giudice d’appello, in accoglimento dell’eccezione formulata dal
rappresentante dell’Ufficio nel corso della discussione della causa in
udienza pubblica, ha rilevato la tardività dell’istanza di rimborso, presentata
oltre il termine di diciotto mesi (stabilito dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del
1973, nel testo vigente ratione temporis) dalla data in cui era stata effettuata
l’erogazione della somma assoggettata a ritenuta.
2. L’Agenzia delle entrate non si è costituita.
Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso, è denunciata “falsa applicazione del 2°
comma dell’art. 38 del D.P.R. 29.9.1973 n. 602” e “violazione del giudicato
interno formatosi sul merito della domanda di rimborso e del principio del
tantum devolutum quantum appellatum di cui all’art. 342 c.pc.”.
Il ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto:
“nell’ipotesi di avvenuto riconoscimento giudiziale in primo grado del
diritto al rimborso già avanzato con istanza in via amministrativa (ed in tale
sede silentemente reietto), ed in presenza di un’unica impugnazione
proposta dalla sola parte (parzialmente) vittoriosa, il giudice d’appello può o
meno pronunciare d’ufficio (ovvero su istanza formulata dall’Ufficio
finanziario solo all’udienza di discussione) la decadenza del diritto del
contribuente a conseguire il predetto rimborso d’imposta per mancato
rispetto del termine di diciotto mesi di cui al 2° comma dell’art. 38 del DPR
29/9/1973 n. 602, così travolgendo il giudicato interno già formatosi sul
merito della pretesa restitutoria?”.
2. Il ricorso è infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la decadenza del
contribuente dal diritto al rimborso di un tributo per mancato rispetto del
termine stabilito dalla legge per la presentazione della relativa istanza (nella
specie, dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973) è rilevabile di ufficio anche in
sede di gravame, ed anche per la prima volta in sede di legittimità (purché,
2

Ai:

SENTE DA REGMTRAZIONE
Al SE.i\731 TDF”
. – N. 5
N. 13 ‘i TAB.
ti
MATERiA Ti ii

in questo caso, risultino dalla sentenza impugnata le date del versamento e
della presentazione dell’istanza di restituzione: da ult., Cass. nn. 1159 e
1919 del 2012), essendo tale decadenza dettata per finalità di interesse
pubblico ed attinente a situazioni non disponibili dall’amministrazione,
perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o
modificabile dalle parti (art. 2969 cod. civ.).
E’ pur vero che tale principio trova, ovviamente, un limite nella

l’orientamento assolutamente prevalente della giurisprudenza di questa
Corte, al quale il Collegio intende aderire, deve essere espresso e non
meramente implicito (come nella specie) (ex aliis, Cass. nn. 8572 del 1993,
13221 del 2004, 24226 del 2004 – in motiv. -, 1964 del 2012).
Trattasi, infatti, di ipotesi di nullità processuale conseguente a carenza
assoluta di potestas iudicandi (non connessa al riparto della giurisdizione),
la cui rilevabilità officiosa in ogni stato e grado – salvo il caso della
specifica statuizione non impugnata – è conforme anche al principio della
durata ragionevole del processo, che della nozione di “giusto processo”
costituisce elemento costitutivo (Cass., sez. un., n. 26019 del 2008) (cfr.,
nello stesso senso, in tema di rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del
giudizio, della inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente,
Cass. nn. 9952 del 2003, 908 del 2006 e, da ult., 1662 del 2013).
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
4. Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di
attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2012.

formazione sul punto del giudicato interno: quest’ultimo, tuttavia, secondo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA