Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4897 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 24/02/2020), n.4897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28126-2018 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

LUIGI PIERGIUSEPPE MURCIANO, LORENZO TROMBELLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGNEZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 213/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 213/2/18 depositata in data 21 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale della Calabria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1879/4/14 della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, avente ad oggetto cartella di pagamento II.DD. 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato. L.A. ha impugnato la cartella deducendo di aver commesso un errore nella compilazione del modello unico 2010 della società Marina del Marchese Sas di L.C. & Co, società partecipata dalla contribuente, che le ha attribuito il reddito di partecipazione erroneamente dichiarato, e rettificato con successiva istanza trasmessa in data 22.9.2010 mediante dichiarazione integrativa con cui è stato rideterminato il reddito di partecipazione. La CTR, così come la CTP, ha ritenuto che tale dichiarazione integrativa, in quanto presentata oltre i termini di legge, rendesse legittima la pretesa impositiva;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione L.A., deducendo un unico motivo;

– L’Agenzia delle entrate si è difesa con controricorso. L’Agente della riscossione non si è costituito, restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, commi 8 e 8 bis, e del connesso principio di emendabilità della dichiarazione in sede contenziosa, per aver la CTR ritenuto che fosse decaduta dal potere di rettifica, in presenza di realizzazione di una perdita su crediti per il periodo di imposta 2009, in quanto non aveva provveduto alla rettifica entro il 31 dicembre 2009;

– Il motivo è fondato. Si rammenta che: “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.” (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 – 01; conforme Cass. Sez. 5 Ordinanza n. 30796 del 28/11/2018, Rv. 651567 -01);

– La sentenza impugnata, nel confermare la decisione di primo grado sulla base del mero dato formale della presentazione della dichiarazione integrativa oltre il termine, collide frontalmente con il richiamato principio giurisprudenziale, consolidato, secondo cui il contribuente ha diritto comunque ad opporsi alla pretesa impositiva in sede contenziosa e, quindi, a veder deciso nel merito se il recupero ad imposta ha un fondamento o meno, non risultando dalla lettura della sentenza accertamenti in fatto sulla esistenza della perdita su crediti dedotta dalla parte;

– In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Calabria, affinchè si attenga all’enunciato principio di diritto, per l’esame delle questioni rimaste assorbite di cui dà conto la sentenza gravata, oltre che per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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