Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4896 del 24/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4896
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12132-2019 proposto da:
BPER BANCA SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio
dell’avvocato DEBORATH FORTINELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MARCELLO POGGIOLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 80184430587, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il
04/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
ritenuto che è stato depositato il 21/5/2018 atto di rinuncia della
ricorrente e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato
estinto, GRASSO.
Fatto
CONSIDERATO
Che:
è stato depositato il 22/11/2018, alle ore 9,00 (prima che, pertanto, avesse preso avvio la camera di consiglio, iniziata alle ore 10,00) atto di rinuncia della ricorrente e che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato estinto;
considerate che, non constando accettazione della rinunzia, la rinunziante, deve essere condannata al rimborso delle spese in favore dell’Amminsitrazione controricorrente, spese che, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, possono liquidarsi siccome in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al rimborso delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese anticipate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020