Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4896 del 01/03/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4896 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA
ORDINANZA
sul ricorso 17583-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo
studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in
atti;
– ricorrente 2017
4764
contro
FEOLA ORNELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BELSIANA 71, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
DELL’ERBA, rappresentata e difesa dall’avvocato
nRoNz0 DE DONNO, giusta delega in atti;
Data pubblicazione: 01/03/2018
- controricorrente
–
avverso la sentenza n. 1306/2013 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/12/2013 R.G.N.
798/2013.
n. 17583/2014 R.G.
RILEVATO
che con sentenza depositata il 30.12.2013 la Corte d’Appello di Milano, in riforma
della pronuncia di prime cure, dichiarava illegittimo il contratto di lavoro a termine
stipulato tra Ornella Feola e Poste Italiane spa, relativo al periodo 1.12.2006 29.12.2006 in quanto contratto stipulato, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs.
n. 368 del 2001, in successione ad un precedente relativo al periodo 30.5.2006 –
che la Corte distrettuale, per quel che qui rileva, a sostegno del
decisum, pur
rilevando la natura aggiuntiva (nel senso di tipizzata e speciale) di tale tipologia di
contratti a termine, in quanto contratti acausali previsti per il settore dei servizi
postali, ha sottolineato che l’art. 2, comma 1 bis, del D.Igs. n. 368 non prevede né
una durata massima complessiva dei contratti a tempo determinato né un arco
temporale massimo in cui stipulare e rinnovare detti contratti, in violazione dei criteri
dettati dalla direttiva 1999/70 CE in materia di successioni di contratti; né, ha
aggiunto la Corte, è possibile applicare la novella legislativa di cui all’art. 1, commi 4043, della L. n. 247 del 2007, trattandosi di successione di contratti realizzata in parte
sotto la vigenza della precedente normativa;
che avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto
ricorso per cassazione affidato a dodici motivi e la lavoratrice è rimasta intimata;
che la società, prima dell’udienza, ha depositato verbale di conciliazione intervenuto
in sede sindacale ove risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia
de qua,
dandosi atto dell’intervenuta amichevole e
definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi
giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente
verbale;
CONSIDERATO
che il verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della
materia del contendere nel giudizio di cassazione essendo sopravvenuto un
mutamento della situazione evocata in giudizio;
che nulla va disposto sulle spese in assenza della controricorrente;
P.Q.M.
31.10.2006.
n.
17583/2014 R.G.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2017.