Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4896 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4896

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato BOUCHE’ FRANCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PALMIERI ANTONIO, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, DE ROSE EMANUELE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 7577/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 04/02/2006 r.g.n. 2122/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA per delega TRIOLO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere rigettava la domanda proposta da C.F. nei confronti dell’INPS per ottenere l’indennità di maternità riconosciuta alle lavoratrici agricole, ritenendo la ricorrente decaduta dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. in L. n. 438 del 1992.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2006, ha respinto l’impugnazione della C., osservando che non era ostativa alla decorrenza del termine di decadenza l’avvenuta comunicazione, da parte dell’INPS, della sospensione di ogni decisione sulla domanda amministrativa della prestazione in attesa della definizione del procedimento amministrativo connesso alla legittimità della iscrizione della istante negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Contro questa sentenza la C. ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria ex art. 378 c.p.c..

L’INPS ha depositato la procura speciale ai propri difensori e ha, poi, partecipato all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo, con denuncia di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, conv. in L. n. 438 del 1992 (art. 360 c.p.c., n. 3) si assume che la comunicazione, da parte dell’INPS, della sospensione della definizione della domanda amministrativa dell’indennità di maternità in attesa della conclusione del procedimento relativo alla legittimità dell’iscrizione dell’interessata negli elenchi anagrafici dell’agricoltura giustifica la proposizione tardiva dell’azione giudiziaria; in ogni caso il decorso della decadenza sarebbe impedito dalla mancata osservanza, da parte dell’Istituto previdenziale, dell’obbligo di fornire alla richiedente la prestazione, le indicazioni di cui all’art. 47, comma 5, del (novellato) art. 47.

2. Il ricorso non è fondato.

3. La pendenza del procedimento connesso alla contestazione, in sede amministrativa, del provvedimento di cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli subordinati (l’iscrizione nei quali concorre ad integrare la complessa fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali riconosciute dalla legge a tale categoria di assicurati: vedi Sez. un. sent. n. 1133 del 2000) non interferisce nè sul dies a quo nè sulla decorrenza del termine di decadenza per la proposizione dell’azione giudiziaria intesa al riconoscimento del diritto alle prestazioni in questione (vedi Cass. sent. n. 12498 del 2003, n. 14299 del 2004, n. 6231 del 2005).

4. Quest’ultima, infatti, ha una sua propria autonoma disciplina nel D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (come integrato e modificato dai successivi D.L. n. 103 del 1991, art. 6, convertito nella L. n. 166 del 1991, e D.L. n. 384 del 1992, art. 4, convertito nella L. n. 438 del 1992), norma che ne impone l’esperimento entro termini determinati (nella specie, di un anno, trattandosi di prestazione previdenziale a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 24) e posti in stretto collegamento con i termini del procedimento amministrativo (compresa la fase eventualmente contenziosa) che segue alla istanza dell’assicurato; così che l’inizio del relativo decorso è legislativamente ancorato alla data di comunicazione della decisione del ricorso amministrativo pronunziata dai competenti organi dell’Istituto, ovvero alla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero ancora (per il caso di ricorso amministrativo tardivo o di sua mancata proposizione) alla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

5. Come osservato dalla Corte costituzionale (vedi sent. n. 246 del 1992) e dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Sez. un. sent. n. 12718 del 2009) l’inutile decorso dei suddetti termini comporta l’estinzione del diritto ai ratei pregressi della prestazione previdenziale richiesta (decadenza cd. sostanziale) e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

6. Ancora, la citata sentenza delle Sezioni unite, nel ribadire che la decadenza sostanziale di cui si discute “è di ordine pubblico”, ha sottolineato come tale natura renda irrilevanti, ai fini del decorso dei relativi termini, i comportamenti assunti dalle parti; in particolare si è osservato che tra tali comportamenti devono farsi rientrare anche gli atti interlocutori dell’Istituto previdenziale o i suoi provvedimenti capaci di assumere carattere decettivo (lettere dell’Istituto con le quali si richiedano ulteriori documenti ovvero si deduca che si sta provvedendo al pagamento o, più in generale, all’esame della pratica amministrativa, ovvero ancora come è avvenuto nella presente controversia – si soprassieda al pagamento della prestazione adducendo la necessità di ulteriori accertamenti per stabilire la legittimità della sua erogazione, etc.); potendo i suddetti atti e comportamenti legittimare, semmai, azioni risarcitorie ove concretizzino condotte lesive dei canoni di correttezza e buona fede (il che, peraltro, nella specie, non è neppure dedotto dall’odierna ricorrente).

7. Sempre sul presupposto della impossibilità per le parti di incidere, attraverso propri atti o comportamenti, sul decorso dei tempi del procedimento amministrativo e sulla disciplina legale dei termini decadenziali in una materia, come quella delle assicurazioni sociali, sottratta alla loro disponibilità, si è escluso, nella richiamata sentenza delle Sezioni unite, che sia ostativa al decorso della decadenza l’omissione delle indicazioni di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5, integrando la mancata osservanza del relativo onere da parte dell’INPS una mera irregolarità.

8. Infine, con riferimento alla questione prospettata per la prima volta nella memoria difensiva depositata ex art. 378 c.p.c., dalla odierna ricorrente – la quale sostiene che la mancata proposizione del ricorso amministrativo comporterebbe l’applicazione dell’arto, primo comma, ultima proposizione, del convertito D.L. n. 103 del 1991 e, quindi, la decorrenza del termine di decadenza dalla insorgenza del diritto ai singoli ratei della richiesta indennità di maternità – deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte (ancora Sez. un. n. 12718 del 2009 e Cass. n. 22110 del 2009) ha ritenuto la previsione di legge in questione superata da quella del convertito D.L. n. 384 del 1992, art. 4, affermandosi che, allorquando manchi il ricorso amministrativo, per l’individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di decadenza dall’azione giudiziale occorre fare riferimento alla scadenza del termine legislativamente previsto per l’esaurimento del procedimento amministrativo e, dunque, alla scadenza del termine di 300 giorni (risultante dalla somma del termine di 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione e di quello di 180 giorni complessivamente assegnato dalla L. n. 88 del 1989, art. 46, per l’esperimento e la decisione del previsto gravame amministrativo, per un totale, appunto di 300 giorni).

9. In conclusione, tutte le censure mosse alla sentenza impugnata sono prive di giuridico fondamento, per cui il ricorso dev’essere rigettato.

10. Nonostante la soccombenza la ricorrente non è condannata al pagamento delle spese di questo giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 269 del 2003, nella specie inapplicabile ratione temporis).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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