Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4895 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33104/2006 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato LOLLINI

SUSANNA, rappresentato e difeso dall’avvocato NESI Gianfranco giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.G., C.C., P.A., P.D., F.

C., G.R. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1065/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Prima sezione civile, emessa il 10/02/2006, depositata il 11/05/2006;

R.G.N. 1117/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. propose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Firenze avverso la sentenza del Tribunale di Lucca, con la quale era stata respinta la domanda proposta da G.R. per la condanna di F.C., P.A., P.G. e P. D. al pagamento della somma di L. 58.321.377, pignorata quale credito vantato nei confronti di questi ultimi da B. G., debitore esecutato dal G.. In particolare, l’appellante lamentò che il suo consenso alla cessione del credito a tale C.C., ritenuta dal giudice di primo grado, sarebbe stato viziato da dolo e quindi la cessione medesima avrebbe dovuto essere annullata; inoltre, che non aveva ricevuto alcuna notizia della cessione da parte del cessionario, il quale, di sua iniziativa, aveva notificato la cessione ai debitori ceduti; chiese quindi l’ammissione di interrogatorio formale e di prova testimoniale sull’abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, nonchè di giuramento decisorio.

La Corte d’Appello di Firenze, ammessa ed espletata la prova per interpello e per testi e dichiarato inammissibile /: il giuramento, ha rigettato l’appello principale del B..

Quest’ultimo propone ricorso per cassazione a mezzo di due motivi.

Non si difendono gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (11 maggio 2006).

Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

Col primo motivo è denunciato vizio di motivazione “circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco per ragioni e motivi diversi da quelli oggetto del presente procedimento”.

Orbene, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, è stato affermato che, poichè secondo l’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603).

Nell’illustrare il motivo come sopra enunciato il ricorrente lamenta la mancata valutazione di un documento che avrebbe dimostrato l’inattendibilità dell’unica deposizione testimoniale posta a fondamento della decisione; tuttavia, la circostanza sulla quale il testimone avrebbe mentito (vale a dire sul fatto che non avesse mai conosciuto il B.) non risulta affatto dal testo della sentenza della Corte d’Appello (che fonda la propria ratio decidendi su altra dichiarazione del teste) nè la dichiarazione testimoniale è trascritta o riportata in ricorso: ne segue che questo è, per un verso, privo di autosufficienza (in quanto di certo non contiene in sè tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo idoneo allo scopo un generico rinvio alle dichiarazioni rese dal testimone); per altro verso, il ricorso è privo del momento di sintesi al quale fa riferimento il precedente sopra menzionato.

Il secondo motivo di ricorso, riguardante il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata ammissione del giuramento decisorio, manca completamente del quesito di diritto, che consenta di enucleare, con riferimento alle disposizioni richiamate, la questione rispetto alla quale è chiesta la risposta giurisprudenziale.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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