Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4895 del 27/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 01/12/2016, dep.27/02/2017),  n. 4895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27248-2011 proposto da:

SERVIRAIL ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in qualità di società

conferitaria del ramo d’azienda operante in Italia della Compagnia

Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo SA, in persona del

Direttore Generale e Procuratore Speciale R.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo

studio legale VESCI & PARTNERS, rappresentato e difeso

dall’Avvocato GERARDO VESCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.O., A.G., rappresentati e difesi dall’Avvocato

GIUSEPPE TRIBOLATO, domiciliati in Roma PIAZZA CAVOUR, presso la

Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO S.A. C.F.

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 754/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/11/2010 R.G.N. 658/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 18/11/2010, confermò la decisione del giudice di primo grado, che – in accoglimento del ricorso proposto da A.G. e A.O., dipendenti in virtù di plurimi contratti a termine di Compagnia Internazionale delle Carrozze e del Turismo S.A. – C.I.C.L.T., cui era succeduta Servirail Italia s.r.l. – aveva annullato parzialmente i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dagli stessi anteriormente sottoscritti, rispettivamente il 9/12/2004 e il 20/6/2005, condannando la predetta società alla corresponsione delle retribuzioni non percepite.

2. La Corte territoriale ritenne non rispondente al vero la causale (previsto “incremento stagionale” dell’attività lavorativa) indicata dalla società a giustificazione dell’apposizione del termine, rilevando che i contratti intercorsi con i lavoratori (rispettivamente otto per A.G. e quattro per A.O.), tutti prorogati almeno una volta, erano stati stipulati ciascuno a distanza di 10-15 giorni dalla scadenza del precedente e senza differenze in tutti i mesi dell’anno. Rilevò, inoltre, che la causale non trovava riscontro, poichè i periodi lavorativi riguardavano tutto l’anno e i lavoratori erano adibiti sulla stessa linea all’adempimento del medesimo servizio. Osservò che su un totale di 53 unità di lavoratori a tempo indeterminato le assunzioni a termine in quegli anni risultavano essere in media 22, sì da apparire strutturalmente utilizzate a fini di fabbisogni stabili. Rilevò, inoltre, che l’apposizione del termine era illegittima, anche perchè utilizzata oltre le ipotesi autorizzate dalle pattuizioni collettive.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre Servirail Italia s.r.l. sulla base di due motivi. Resistono i lavoratori con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deduce la ricorrente: A) violazione, errata interpretazione e falsa applicazione del D.lgs. 368 del 2001, art. 1 (art. 360 c.p.c., n. 3); B) insufficiente motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Rileva che la Corte d’appello ha violato la norma suddetta perchè aveva omesso di considerare che la quasi totalità dei contratti sottoscritti dai contro”ricorrenti si riferiva ai periodi di incremento stagionale dell’attività lavorativa dedotti dalla società, pur essendo confermata dall’istruttoria, oltre che documentalmente provata, la circostanza che l’attività della C.I.C.L.T. fosse soggetta a intensificazione in coincidenza con alcuni periodi dell’anno. Evidenzia che la Corte territoriale aveva trascurato una serie di circostanze, e specificamente, che a decorrere dal mese di gennaio 2004 era conferita alla C.I.C.L.T. la gestione di un’ulteriore attività – quella relativa alle carrozze cuccette T4 – sino ad allora di diretta competenza di Trenitalia; che in conseguenza di ciò, a decorrere dal 2004, la C.I.C.L.T. si era trovata a fronteggiare un incremento della normale attività, che aveva reso indispensabile un aumento dell’organico in relazione all’assunzione dell’attività di accompagnamento notte sino ad allora espletata da personale Trenitalia, nonchè all’istituzione, per tutto l’anno in questione, di tratte aggiuntive con inserimento di ulteriori carrozze T4. Rileva che era stato dedotto che in data 15 ottobre 2004 la società si era vista costretta ad aprire una procedura di mobilità per la scadenza degli appalti con Trenitalia relativi a servizi nazionali e con Artesia relativi ai servizi internazionali; che in data 22 dicembre 2004 gli appalti erano stati assegnati da Trenitalia con conferma dei servizi nazionali e perdita dei servizi internazionali Artesia; che, con verbale di accordo del 18 febbraio 2005, le parti sociali avevano stabilito che per l’effettuazione dei servizi oggetto di gara la Wasteels avrebbe assunto personale alle dipendenze della C.I.C.L.T. nella misura di 115 unità, con autorizzazione all’avvio di un percorso di CIGS relativamente alle 61 unità risultate eccedenti; che in tale ambito la società Wasteels aveva provveduto all’assunzione di 25 dipendenti C.I.C.L.T. sino ad allora adibiti alla sede di Venezia, la quale, di fatto, veniva chiusa; che con la chiusura di tale sede e con il venir meno di tutti i dipendenti ivi addetti la C.I.C.L.T. aveva avuto la necessità di sopperire alla temporanea carenza di personale; che il nuovo appalto dei servizi nazionali prevedeva un addetto a bordo ogni 40 clienti sulle vetture letto, un addetto ogni 70 clienti sulle cuccette T4 e un addetto ogni 120 clienti sulle cuccette T6, mentre l’organizzazione in atto prevedeva un addetto per ogni carrozza indipendentemente dai clienti trasportati; che alla stregua delle suddette circostanze l’azienda aveva avviato una trattativa con le OOSS per concordare la nuova organizzazione del lavoro, trattativa che si era conclusa il 12 aprile 2006 con un accordo che delineava le linee principali entro le quali dovevano essere stipulati gli accordi con le RSA locali, cui veniva demandata la titolarità in materia di organizzazione; che, per quanto riguarda Torino, l’accordo era stato raggiunto soltanto nel mese di luglio 2006; che, non avendo la possibilità di valutare quale tipologia di organizzazione sarebbe stata concordata, la società non aveva effettuato assunzioni a tempo determinato fino alla stipula dell’accordo suddetto, onde evitare di dover poi procedere a licenziamenti per esuberi di personale. Rileva che tali circostanze non erano state tenute in debito conto, laddove ben si sarebbe potuto e dovuto valutare l’incidenza di esse sulla sottoscrizione dei contratti a termine. Non vi era dubbio, infatti, che il ricorso alle assunzioni a termine fosse stato determinato nel rispetto delle previsioni di legge e della normativa di settore da necessità temporanee e contingenti e non anche da esigenze strutturali di organico come affermato in sentenza alla luce della previsione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e del CCNL applicato dalla società.

2. I motivi, già commisti nell’esposizione unitaria delle censure, possono essere trattati unitariamente. Gli stessi sono infondati. Invero le doglianze non fanno riferimento ad elementi dai quali desumere la sussistenza della causale posta a fondamento delle assunzioni a termine dei lavoratori, ma si limitano ad indicare circostanze che si assumono trascurate ancorchè emerse dall’istruttoria, le quali varrebbero a giustificare l’apposizione del termine per necessità temporanee e contingenti diverse da quelle espressamente indicate in contratto, attinenti agli indicati incrementi stagionali dell’attività lavorativa. Sul punto la censura – oltre a peccare di specificità perchè non corredata da adeguato supporto in termini di allegazione documentale a mente dell’art. 369 c.p.c., n. 4 e specifica indicazione ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, richiedente puntuale indicazione dell’ubicazione delle richiamate emergenze istruttorie nel fascicolo processuale – non coglie nel segno, poichè gli indicati elementi non valgono in ogni caso a giustificare la causale specificamente addotta dalla società in sede di stipulazione dei contratti, attinente all’incremento stagionale, la sola in concreto idonea a giustificare l’apposizione del termine. Ciò in ragione dell’obbligo di apporre nel contratto individuale di lavoro la ragione giustificativa del termine, la cui enunciazione deve essere specifica nel regime previsto dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, in concreto operante (si veda per tutte Sez. L, Sentenza n. 23702 del 18/10/2013, Rv. 628520 – 01).

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA