Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4895 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4895 Anno 2013
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.24015/07 proposto da:
NUOVA CHINA di WANG SHAOUHOU e C. s.a.s, in
liquidazione,

in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa per procura a margine
del ricorso dagli Avv.ti Rinaldo Frau e Fausto Fusto ed
elettivamente

domiciliato

presso

lo

studio

di

quest’ultimo in Roma, via Ancona n.20.
– ricorrente –

contro
Ministero dell’Economia e Finanze,
Ministro pro tempore ed

in persona del

Agenzia delle Entrate,

in

persona del Direttore Generale pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi

Data pubblicazione: 27/02/2013

n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello
Stato dalla quale sono rappresentati e difesi.
-controricorrente-

avverso la sentenza n.269/66/05 della Commissione
Tributaria

Regionale

della

Lombardia–sezione

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 6.12.2012 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito il P.M. nella persona del Procuratore Generale
dott.Pasquale Fimiani che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

A seguito di verbale elevato dalla Guardia di Finanza
la quale, da controlli eseguiti sugli estratti dei
conti correnti bancari intestati oltre che alla società
contribuente anche ai soci ed altra società esercente
attività affine, aveva rilevato movimenti di denaro
riconducili alla Nuova China di Wang Shaohou e C.
s.a.s., veniva notificato alla predetta società avviso
di rettifica della dichiarazione IVA dell’anno 1997.
Il ricorso proposto dalla società veniva rigettato
dalla C.T.P. ed uguale sorte aveva l’appello che veniva
rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia con sentenza n.269/66/05 depositata il
19.6.2006.

2

distaccata di Brescia, depositata il 19.6.2006;

La Commissione Tributaria Regional motivava la propria
decisione argomentando che l’atto impugnato era
sufficientemente motivato per relationem al processo
verbale di contestazione elevato dalla Guardia di
Finanza. Riguardo, poi, alla prova della
riconducibilità dei pagamenti e dei versamenti alla

giurisprudenza di questa Corte, rilevava che la mancata
idonea giustificazione da parte dei soci legittimava
l’Amministrazione, pur in presenza di una contabilità
formalmente regolare, a presumere la riferibilità alla
società delle disponibilità rinvenute sui conti
correnti bancari dei soci, non risultanti svolgere
alcuna attività economica ovvero avere, in altro modo
lecito, conseguito detto disponibilità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a due motivi la Società.
Il Ministero dell’economia e l’Agenzia delle Entrate
non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo articolato motivo di ricorso si deduce
la

falsa

dell’art.42

applicazione

del

d.pr.r

n.600/1973, dell’art.3 della legge n.241/1990, degli
artt.51 comma 2 n.2 e 7 del d.p.r. n.633/72 per avere
la C.T.R.

ritenuto motivato l’avviso di rettifica

laddove nel caso specifico lo stesso si limitava ad un
mero richiamo al processo verbale di contestazione

3

società oggetto di verifica la CTR, in adesione a

della Guardia di Finanza, non allegato, e per non
averlo ritenuto nullo per la carenza di motivazione e
mancanza “dei presupposti di presunzione ad
relationem”.
2.Con il secondo motivo si censura la sentenza

Secondo la prospettazione difensiva la CTR avrebbe
omesso di prendere in considerazione

“tutte le altre

eccezioni formulate in primo e secondo grado e senza in
alcun modo esporre compiutamente l’iter logico e
giuridico della decisione, limitandosi a richiamare le
argomentazioni già formulate dalla Commissione
Provinciale”

e non avrebbe chiarito, sulla questione

relativa all’accettazione acritica del p.v.c., le
ragioni di fatto e di diritto che la avrebbero indotta
a giudicare puntuale” la “ricostruzione dei
verificatori e dell’Ufficio”.
3. I motivi sono inammissibili.
3.1 L’onere della formulazione del “quesito di diritto”
a conclusione di ciascun motivo del ricorso per
cassazione con il quale si denuncino i vizi di
violazione di legge di cui all’art. 360co1 nn. 1-4)
c.p.c., nonché l’analogo onere di formulazione del
“momento di sintesi” a conclusione del motivo di
ricorso con il quale si denunciano vizi motivazionali

4

impugnata di omessa ed insufficiente motivazione.

della sentenza impugnata ex art. 360 co 1 n. 5) c.p.c.
(“chiara indicazione del fatto controverso in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la rende

a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c.,
norma che è stata introdotta dall’art. 6 del Dlgs
2.2.2006 n. 40 e che trova applicazione ai ricorsi
proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a
decorrere dal 2.3.2006 data di entrata in vigore dello
stesso decreto e, quindi, all’odierno ricorso essendo
stata la sentenza impugnata depositata il 19.6.2006.
3.2. In particolare, il quesito di diritto deve essere
formulato in termini tali da costituire una sintesi
logico-giuridica della questione, così da consentire al
giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris”
suscettibile di ricevere applicazione anche in casi
ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza
impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di
ricorso sorretto da quesito la cui formulazione sia del
tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della
decisione del motivo, sia perché risolventesi in una
tautologia o in un interrogativo circolare, sia perchè
insufficiente a chiarire l’errore di diritto imputato

5

inidonea a giustificare la decisione”), sono prescritti

alla sentenza impugnata in relazione alla concreta
controversia (cfr. Corte Cass. SU 30.10.2008 n. 26020;
id. SU 2.12.2008 n. 28536; id. sez. lav. 25.3.2009 n.
7197 id. III sez. 25.5.2010 n. 12712)
3.3 Nella specie, i quesiti articolati alla fine del

tali precetti limitandosi gli stessi, così come
formulati, ad interrogativi tautologici riproducenti le
disposizioni normative.
3.4. Egualmente inammissibile deve ritenersi il motivo
relativo a vizio motivazionale per la totale assenza
del momento di sintesi. Detto motivo, peraltro, difetta
di specificità non avendo la ricorrente neppure
esplicitate “le altre eccezioni formulate in primo e
in secondo grado” delle quali la C.T.R. non avrebbe
tenuto conto e tanto meno riportato il contenuto degli
atti difensivi in cui sarebbero stati esposti i fatti
decisivi non considerati dal Giudice di seconda
istanza.
4.Ne consegue il rigetto del ricorso.
5.Non vi è pronuncia sulle spese in assenza di
svolgimento di attività difensiva da parte
dell’intimata Agenzia.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

6

ricorso sotto forma di “conclusioni” non rispettano

ESENTE DA “27GIS A720T-,T,
A3 SFiN

Così deciso in Roma il 6.12.2012.

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