Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4895 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4895

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott.MARCHEIS Chiara Besso – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31029/2018 R.G. proposto da

S.G., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Lo

Giudice, con domicilio in Messina, Via Dei Mille n. 272.

– RICORRENTE-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.t.

-INTIMATO –

avverso il decreto della Corte d’appello di Messina, depositato in

data 17.7.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

10.10.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Avv. S.G. ha adito la Corte d’appello di Messina, chiedendo la liquidazione dell’indennizzo ex L. n. 89 del 2001, per l’irragionevole durata di un processo civile svoltosi dinanzi al tribunale di Messina e conclusosi con sentenza del 27.12.2016.

Il Giudice delegato dal Presidente della Corte distrettuale ha accolto la domanda e ha liquidato l’importo di Euro 1359,022 per spese processuali, di cui Euro 300,00 per compensi.

La cassazione della sentenza è chiesta da S.G. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., nonchè del D.M. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.c., sostenendo che il giudice distrettuale, senza alcuna motivazione, abbia liquidato un compenso di Euro 300,00 inferiore ai minimi tabellari, tenuto conto dell’importo dell’indennizzo attribuito a titolo di equa riparazione.

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato il 20.6.2018, conseguendone che il decreto di liquidazione poteva essere contestato, anche relativamente alla pronuncia sulle spese processuali, esclusivamente mediante l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 55, comma 1, lett. f), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, con la decorrenza di cui al comma 2 del decreto cit. (ossia a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto). La suddetta opposizione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo e che comporta il riesame dell’intera res controversia, anche riguardo alle pronunce conseguenti alla definizione del merito e senza alcuna limitazione di temi (Cass. 20643/2015).

Essa costituisce l’esclusivo e specifico rimedio preposto ad emendare eventuali errori della pronuncia, dovendo darsi continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione avanzato, come nella specie, avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della corte d’appello, ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, poichè contro tale provvedimento va piuttosto esperito il rimedio concesso dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter (Cass. 19238/2014; Cass. 8819/2019).

Non sussiste – in proposito – alcun contrasto con i precedenti citati nella memoria illustrativa, che non vertono su liquidazioni effettuate dal Presidente della Corte d’appello o da un Magistrato a tal fine designato, ma su decreti adottati all’esito della fase di opposizione. Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Non sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificati, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il presente giudizio esente dal versamento del contributo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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