Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4895 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4895 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

ORDINANZA

sul ricorso 13292-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso
l’avvocato

DORA

DE

ROSE,

dell’AREA

LEGALE

TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, rappresentata
e difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA BIANCO, giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2017
contro

4762

ARATAMO ESTER;
– intimata –

avverso la sentenza n. 535/2013 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 01/03/2018

di VENEZIA, depositata il 23/11/2013 R.G.N. 632/2012.

n. 13292/2014 R.G.

RILEVATO
che con sentenza depositata il 23.11.2013 la Corte d’Appello di Venezia, in parziale riforma
della pronuncia di prime cure, ha dichiarato illegittimo il contratto di lavoro a termine stipulato,
ex art. 2, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 368 del 2001, tra Ester Aratamo e Poste Italiane spa,
relativo al periodo 1.7.2008 – 31.10.2008, per mancato rispetto del limite percentuale del
15% sull’organico aziendale calcolato con il criterio del c.d. full time equivalent;

che avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la società ha proposto ricorso per

che la lavoratrice è rimasta intimata;
CONSIDERATO
che con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione

dell’art. 434 cod.proc.civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.,) lamentandosi
il rigetto, da parte della Corte distrettuale, della censura di inammissibilità del ricorso
in appello della lavoratrice per genericità sul profilo della clausola del
contingentamento; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 437, 112, 329
nonché il vizio di motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.)
avendo trascurato, la Corte distrettuale, che le censure relative all’adibizione ai servizi
postali e al criterio di computo (c.d. full time equivalent) dell’organico aziendale, con
riguardo alla clausola di contingentamento, sono state sollevate dalla lavoratrice
solamente in grado di appello; 3) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2,
comma 1 bis, d.lgs. n. 368 del 2001 e 6, comma 1, d.lgs. n. 61 del 2000 nonché il
vizio di motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la
Corte territoriale, comparato dati disomogenei, ossia il computo per “teste” dei
lavoratori assunti a termine e il calcolo in base all’orario di lavoro (c.d.

full Urne

equivalent) dei lavoratori a tempo indeterminato appartenenti all’organico aziendale;
4) la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 116, 414 e 416
cod.proc.civ. nonché il vizio di motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,
cod.proc.civ.,) avendo trascurato, la Corte distrettuale, l’assenza di specifica
contestazione sui criteri di calcolo del numero dei dipendenti sia nel ricorso
introduttivo del giudizio sia in momento successivo alla produzione dei prospetti
analitici dell’organico aziendale da parte della società; 5) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 32 I. n. 183 del 2010 avendo, la Corte distrettuale, riconosciuto
interessi e rivalutazione monetaria sull’indennità forfettizzata con decorrenza dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro;
1

cassazione affidato a cinque motivi;

n. 13292/2014 R.G.

che il primo motivo è inammissibile sia per mancanza di specificità della censura (che
si compendia nella mera reiterazione della eccezione di inammissibilità del ricorso in
appello proposto dalla lavoratrice, senza formulare critiche mirate alla motivazione
della sentenza impugnata) sia per

difetto di autosufficienza in quanto non trascrive nè

allega la sentenza di primo grado (quale parametro di comparazione per valutare la specificità
dell’atto di appello), in violazione dell’art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n.6;

che il terzo motivo – il cui esame è stato ritenuto decisivo dalla Corte distrettuale rispetto ai

di contingentamento (come dimostrato dall’inciso “In ogni caso,” a pag. 7 della sentenza
impugnata) – va accolto, dovendo ritenersi che l’art. 6 corna 1, del d.lgs. n. 61 del 2000 (che
stabilisce il criterio del cosiddetto ” full time equivalent” per determinare in via generale
l’organico aziendale) ha finalità di ordine generale, mentre la norma sul contingentamento di

cui all’art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 è specifica e riferita alla sola
ratio di limitazione del potere di assunzione a termine, e certamente il termine
“assunzioni” si riferisce ad un criterio numerico (per teste), ed implica necessariamente
un raffronto su base omogenea con l’organico aziendale;

che

in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo ed

assorbiti gli altri motivi concernenti i profili processuali concernenti la contestazione dei dati
numerici sull’organico (secondo e quarto motivo) e le conseguenze di una pronuncia di
illegittimità del contratto (quinto motivo);

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 novembre 2017.

profili processuali relativi alla tardività della contestazione sui criteri di calcolo della percentuale

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