Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4894 del 28/02/2011

Cassazione civile sez. III, 28/02/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 28/02/2011), n.4894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33094/2006 proposto da:

CONSORZIO IDRICO TERRA LAVORO, (OMISSIS), in persona del p.t.

Presidente D.B.P., considerato domiciliato “ex lege” in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DI MARCO Loreta, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENIAQUA CAMPANIA SPA, (già Eniacqua Campania), in persona del

Presidente e legale rappresentante avv. B.V.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDARELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato FRONTONI MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CIOFFI Giovanni giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/2006 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, Sezione Prima Civile, emessa il 04/05/2006, depositata il

19/07/2006; R.G.N. 217/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/12/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato Giovanni CIOFFI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che il”Consorzio Idrico Terra di Lavoro”, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 19 luglio 2006;

– che con la sentenza ora impugnata per cassazione il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta da Eniacqua Campania S.p.A. (oggi Acqua Campania S. p.A.) nella procedura espropriativa presso terzi promossa dalla stessa società contro il Consorzio – debitore – ed il Comune di Bellona – terzo pignorato;

– che il ricorso del Consorzio è svolto in un motivo unico ma articolato in più profili, attinenti sia a violazione o falsa applicazione di norme di legge sia a vizio di motivazione;

– che con controricorso ha resistito Acqua Campania S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

– che il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;

– che, nel caso in esame, il ricorso per cassazione è li soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata;

– che, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, il motivo deve concludersi, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; nel caso dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è imposta la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione s’assume omessa o contraddittoria o le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

– che, quanto a quest’ultimo caso, la norma è stata interpretata nel senso che il motivo deve concludersi con un “momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti” (Cass. sez. un. n. 20603 del 2007);

– che, inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinchè non risulti elusa la ratio dell’art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l’illustrazione (Cass. sez. un. n. 5624 del 2009);

– che, riguardo al ricorso in trattazione – basato su un motivo formalmente unico, ma in effetti articolato in profili relativi sia a violazione o falsa applicazione di norme di legge sia a vizi di motivazione, i quesiti non corrispondono al paradigma sopra configurato, essendo del tutto mancante la formulazione di separati e riconoscibili quesiti di diritto e risolvendosi la censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in generiche affermazioni, non idonee a prospettare sinteticamente alla Corte la questione in ordine alla quale è chiesta la delibazione;

– che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il “Consorzio Idrico Terra, di Lavoro”, in persona, del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida, in favore di Acqua Campania S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante, in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011

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