Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4894 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4894

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13324-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95

LOTTOB INT 2, presso lo studio dell’avvocato CATERINA CASALE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO CASALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

G.G. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Napoli n. 630/2019, depositato il 21 febbraio 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Con ricorso depositato in data 27 febbraio 2018 presso la Corte di appello di Napoli, G.G. chiese la condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile n. 2842/1969 svoltosi davanti al Tribunale di Avellino, concluso con sentenza dichiarativa dell’estinzione del 2 agosto 2016, stante l’inerzia delle parti rispetto all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Napoli, con decreto del 2 marzo 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da superare la presunzione negativa di legge. Il decreto impugnato sottolineò altresì che G.G. era stato convenuto nel giudizio presupposto, concernente un’azione di riduzione e di divisione di una comunione ereditaria, e come lo stesso opponente avesse evidenziato di aver sollecitato la dichiarazione di estinzione, a conferma del suo disinteresse ad una decisione di merito della causa.

Il motivo di ricorso di G.G. censura la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e ss., anche in relazione agli artt. 1223,1226,1227,2056 c.c., all’art. 132 c.p.c., ed ancora la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, p. 1, CEDU. Il ricorrente espone che dai verbali di causa risultasse che già nel 1994 il giudice istruttore del processo presupposto aveva rimesso la causa al collegio per decidere sulla mancata riassunzione. Si elencano quindi le numerose interruzioni del giudizio verificatesi e si ricorda che il ricorrente, in quanto convenuto nel giudizio davanti al tribunale di Avellino, non aveva responsabilità per la mancata riassunzione. Vengono quindi rappresentate le vicende della causa a far tempo dalla citazione del 20 settembre 1969 fino alla sentenza di estinzione del 2 agosto 2016.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il motivo di ricorso presenta innanzi tutto profili di inammissibilità, in quanto, pur denunciando soltanto un vizio di violazione di norme di diritto, elenca tutta una serie di vicende occorse nel giudizio presupposto, assumendo che le stesse potevano essere desunte dai “verbali di causa prodotti” o dalla “documentazione depositata”, senza però specificare, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quale atto del giudizio davanti alla Corte d’Appello di Napoli tali vicende fossero state oggetto di espressa allegazione o istanza.

E’ peraltro indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformato dal D.L. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di “mancanza assoluta di motivi”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nel decreto impugnato, la Corte d’Appello ha quindi tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo dalla dichiarazione di estinzione dello stesso per tardiva riassunzione, estinzione intervenuta nel 2016, a fronte di domanda proposta nel 1969. Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l’estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l’esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo – la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione – può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto – conclusosi con l’estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 – 2, 19/09/2016, n. 18333, con riferimento proprio ad un giudizio contabile presupposto; Cass. Sez. 6 – 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). L’estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, così, indizio su cui fondare l’inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all’incertezza ed alla connessa sofferenza per l’attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell’inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall’iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli.

Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c.”.

Al riguardo, peraltro, questa Corte ha messo in evidenza come la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contemplasse, per le modifiche introdotte dalla sua lettera d, ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lettera m), intervenendo sull’art. 6 della L. n. 89 del 2001 (cfr. in tal senso Cass., Sez. 6 -2, 26/01/2017, n. 2026).

La norma in esame è dunque entrata in vigore il 1 gennaio 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 999).

La L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell’onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

Contenendo la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. In assenza di norme che diversamente dispongano, e perciò proprio in forza dell’art. 11 preleggi, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), senza che rilevi la natura sostanziale o processuale della disposizione, dando luogo a ius superveniens operante sugli effetti della domanda e implicante un mutamento dei presupposti legali cui è condizionata la disciplina di ogni singolo caso concreto, non può che trovare applicazione avendo riguardo al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (e, quindi, anche nella fattispecie in esame, essendo stata la domanda presentata dopo il 1 gennaio 2016).

Peraltro, proprio perchè la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, introdotto dalla L. n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonchè quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

Nel caso in esame, affermata l’applicabilità ratione temporis della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. c), l’impugnato decreto ha ritenuto che l’opponente G., adducendo di aver più volte sollecitato la dichiarazione di estinzione, avesse con ciò confermato di non aver avuto alcun interesse ad ottenere una pronuncia di merito nel giudizio presupposto. Nè, ad avviso della Corte di Napoli, il G. aveva allegato e documentato di aver svolto una qualche attività processuale nella fase antecedente del giudizio presupposto in grado di contrastare comunque la inferenza presuntiva che il comportamento culminato con l’estinzione deponesse per il difetto di interesse alla celere definizione di quello. Tale argomentato accertamento di fatto dell’inesistenza di una prova contraria alla presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lett. c), non è sindacabile in questa sede. Il motivo di ricorso richiede alla Corte di cassazione una inammissibile revisione dei fatti ed una nuova valutazione delle risultanze processuali, opposte a quelle contenute nel decreto impugnato.

Il ricorso va perciò rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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