Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4894 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4894 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: VALLE CRISTIANO

ORDINANZA

sul ricorso 5605-2014 proposto da:
OREFICE GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
2017
4708

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/03/2018

avverso la sentenza n. 1239/2013 della CORTE D’APPELLO

di NAPOLI, depositata il 23/02/2013 R.G.N. 4123/2009.

Udita all’adunanza camerale non partecipata del 23 novembre 2017 la
relazione del giudice designato dr. Cristiano Valle;
rilevato che:
la Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con sentenza pubblicata in data 23
febbraio 2013, ha rigettato l’appello proposto da Giuseppina Orefice avverso la
sentenza del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, di rigetto dell’impugnativa

periodo 1.10 – 31.12. 2002 e stipulato “ai sensi della vigente normativa…per
sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei
processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli accordi del 17,
18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30
luglio, 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su
tutto il territorio degli organici della società”;
la sentenza è stata impugnata da Giuseppina Orefice con plurimi motivi ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1, comma 2, d.lgs. n.
368 del 2001, della Direttiva CE n. 70/99 in relazione agli artt. 1362 e segg.
c.c. ed ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.;
Poste Italiane s.p.a. si è difesa con controricorso, nel quale ha eccepito la
tardività della notifica del ricorso;
nell’imminenza dell’adunanza camerale la sola ricorrente ha depositato
memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
ritenuto che:
l’eccezione di tardività è infondata, posto che la sentenza impugnata è stata
depositata il 23 febbraio 2013 e, non risultando essere stata notificata, il
termine cd. lungo per impugnarla, di cui all’art. 327 c.p.c. (applicabile nel testo
previgente l’abbreviazione a sei mesi) sarebbe scaduto il 23 febbraio 2014,
mentre il ricorso è stato consegnato per la notifica lunedì 24 febbraio 2014, il
giorno successivo a quello di scadenza del termine (23 febbraio 2013), in
quanto in quanto questo coincideva con la domenica, con la conseguenza che
l’impugnazione deve ritenersi tempestiva;

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del contratto a tempo determinato tra essa e Poste italiane intercorso, nel

i motivi di impugnazione, incentrati sulla carenza di specificità della causale
contrattuale, possono essere trattati congiuntamente, stante la loro stretta
connessione;
essi sono infondati, in quanto le ragioni di dissenso, rispetto alla pronuncia di
appello, da essi prospettate, sono state tutte disattese dalla costante
giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato: ” tema di assunzioni a

modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano
l’apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito
accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a
darne riscontro” (Cass. n. 2680/2015), ed, inoltre, tema di assunzioni a
termine, il datore di lavoro ha l’onere di specificare in apposito atto scritto, in
modo circostanziato e puntuale, le ragioni oggettive, ossia le esigenze di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che giustificano
l’apposizione del termine finale. Ne consegue che compete al giudice di merito
accertare la sussistenza di dette ragioni, valutando ogni elemento idoneo a
darne riscontro.” (Cass. n. 2279/2010);
la sentenza impugnata risulta avere compiutamente preso in esame il
contenuto degli accordi collettivi richiamati del testo del contratto individuale di
lavoro ed ha ritenuto, in forza dell’integrazione di esso per mezzo degli accordi
suddetti, adeguatamente adempiuto l’onere di specificazione della causale del
termine, gravante sul datore di lavoro, dando atto della vicinanza temporale
della stipulazione di essi rispetto al contratto a tempo determinato;
il ricorso è, pertanto, rigettato;
le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
stante l’integrale rigetto del ricorso deve, altresì, darsi atto dei presupposti, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, per il
versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.

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termine, il datore di lavoro ha l’onere di specificare in apposito atto scritto, in

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
condanna (Po ricorrente a rifondere a Poste Italiane s.p.a. le spese di lite, che
liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
spese forfetarie al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,

sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,

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