Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4893 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26653-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,

presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 2579/2012 R.G. della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 22/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

In data 25 giugno 2012 la sig.ra T.G. propose alla Corte d’Appello di Perugia, a ministero dell’avv. Nicola Staniscia, domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio civile promosso davanti al giudice di pace di Roma nel 2004 e definito dal tribunale della stessa città in data 11.6.2012.

Con decreto n. 861/2018 del 22 marzo 2018 la Corte d’Appello di Perugia, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato nella memoria di costituzione del 17 novembre 2017, ha dichiarato estinto il procedimento, considerando come in data 18 luglio 2013 l’avvocato Nicola Staniscia – difensore, come sopra accennato, nonchè coniuge e collega di studio della ricorrente T.G. (anch’ella avvocato) – era stato sospeso dall’albo professionale e come in data 24 ottobre 2013 la stessa avvocatessa Tralicci avesse ricevuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma comunicazione della propria sospensione, nonchè della sospensione dello stesso coniuge Staniscia. A tale comunicazione la Corte di Perugia ha riconosciuto idoneità a fornire conoscenza legale dell’evento interruttivo, ai fini della necessaria prosecuzione del giudizio entro tre mesi, essendo perciò tardiva la riassunzione operata da T.G. in data 29 settembre 2014 mediante costituzione di nuovi difensori.

T.G. propone ricorso per: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 301,302,303,305 c.p.c., art. 324 c.p.c., art. 2697 c.c., ed “omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 c.p.c., n. 5”; 2) violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., L. n. 89 del 2001, artt. 301 e 305 c.p.c., art. 83 c.p.c., art. 24 Cost.

Il primo motivo si incentra sul concetto di “conoscenza legale” del provvedimento di sospensione dell’avvocato Staniscia, che non poteva desumersi, si argomenta, dalla comunicazione ricevuta dalla Tralicci il 24 ottobre 2013.

Il secondo motivo si articola in due distinte censure. La prima si riferisce all’assenza di pregiudizi derivanti alla parte dalla sospensione del difensore; la seconda si riferisce alla dedotta nullità della notifica del provvedimento del COA di Perugia che comunicava all’avvocatessa Tralicci la propria sospensione, nel contempo enunciando anche la sospensione dell’avvocato Staniscia.

L’intimato Ministero della Giustizia ha depositato controricorso. Su proposta ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso la causa è stata discussa nell’adunanza della camera di consiglio dell’1.10.19, per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo è infondato.

Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, nel processo civile, qualora la parte sia costituita a mezzo di procuratore, l’evento della morte, radiazione o sospensione del procuratore produce l’interruzione del procedimento con effetto immediato, senza necessità di dichiarazione o notifiche ed a prescindere da ogni indagine circa la conoscenza che di detto evento possono avere avuto le parti o il giudice e senza alcuna necessità di declaratoria da parte del giudice stesso, ma il termine perentorio per la riassunzione o prosecuzione del processo cosi interrotto, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1967, n. 178 del 1970, 159 del 1971 n. 36 del 1976, deve farsi decorrere non dal momento in cui l’evento interruttivo si verifica, ma da quello della conoscenza legale dell’evento stesso, risultante, cioè, da dichiarazione, notificazione o certificazione dell’evento, ovvero a seguito di lettura in udienza dell’ordinanza di interruzione, non essendo all’uopo sufficiente la conoscenza di fatto che di esso una delle parti abbia aliunde acquisito (tra le tante, cfr. Cass. Sez. 6 – 3, n. 3782 del 2015; Cass. Sez. 3, n. 3085 del 2010).

Il Collegio ritiene che debba assicurarsi continuità ai precedenti di questa Corte che si sono già occupati della medesima vicenda ed hanno giudicato su identiche doglianze della ricorrente (Cass. n. 27348/2018; Cass. n. 22042/2018; Cass. n. 25694/2018; Cass. n. 12493/2018; Cass. n. 13564/2018;Cass. n. 28759/2017; Cass. n. 26909/2017).

Come nei precedenti citati, la Corte di Perugia ha dato rilievo a precise situazioni di fatto e di diritto al fine di addivenire alla conclusione della idonea conoscenza dell’evento interruttivo in capo alla ricorrente.

Il decreto impugnato ha evidenziato come l’avvocatessa T.G. e l’avvocato Nicola Staniscia fossero coniugi; appartenessero allo stesso studio professionale; fossero stati coinvolti in veste di indagati nel medesimo procedimento penale ed entrambi altresì sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere; fossero quindi stati destinatari, in dipendenza del coinvolgimento nello stesso procedimento penale, di analogo provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato da parte del competente consiglio dell’ordine degli avvocati.

E’ allora innegabile che, allorquando la ricorrente Tralicci ha ricevuto notificazione del provvedimento a lei rivolto, perchè inerente alla sua sospensione cautelare dall’esercizio della professione a tempo indeterminato, ha inevitabilmente preso atto che la vicenda disciplinare era a carico degli avvocati Nicola Staniscia e T.G., entrambi sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, come anche della sospensione assunta, per i medesimi illeciti penali, nei confronti del coindagato, coniuge e collega di studio.

La notificazione del provvedimento di sospensione all’avvocato T.G. valeva, quindi, come “dichiarazione”, e cioè come mezzo di conoscenza legale avente ad oggetto l’analogo provvedimento di sospensione assunto dallo stesso Consiglio dell’Ordine nei confronti dell’avvocato Staniscia, suo difensore nel procedimento per cui è causa.

Non si è quindi al cospetto di una conoscenza acquisita aliunde ovvero induttivamente, sebbene di una conoscenza radicatasi direttamente ed immediatamente in occasione della notificazione alla ricorrente del “suo” provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione

Passando all’esame del secondo motivo, la prima censura ivi sviluppata, concernente la dedotta insussistenza di pregiudizi derivati alla sig.ra T. dalla sospensione del suo difensore, va disattesa alla luce del principio enunciato in Cass. 22654/18, dove si chiarisce che “il fatto che la ricorrente non avesse subito alcun pregiudizio a causa della interruzione non eliminava l’effetto interruttivo automatico determinato dalla sospensione cautelare del difensore, nè poteva sollevarla dall’onere di riassumere tempestivamente il giudizio, potendo incidere solo sulla concreta sussistenza di un suo interesse ad avvalersi della eventuale nullità degli atti compiuti dopo l’interruzione automatica del processo” (pag. 3).

Quanto alla deduzione secondo cui la notificazione del provvedimento di sospensione sarebbe nulla, perchè non rispettosa delle formalità di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, come novellato dal D.L. n. 248 del 2007, va rilevato che la questione si pone come del tutto nuova, e come tale inammissibile in sede di legittimità, non rinvenendosene traccia nel provvedimento impugnato, nè avendo la parte indicato in quale atto del processo di merito fosse stata dedotta, come prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Il ricorso va quindi rigettato, regolandosi secondo soccombenza le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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