Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4893 del 15/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 15/02/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 15/02/2022), n.4893
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
J.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato
Giulio Marabini;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale
rappresentante pro tempore il Ministro.
– intimato –
avverso la sentenza n. 922-2020 della CORTE D’APPELLO di Bologna,
depositata il 5.3.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore.
Fatto
RILEVATO
-Che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno nei confronti di J.I., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza emessa in data 31.12.2018 dal Tribunale di Bologna, con la quale erano state respinte le domande maggiori di protezione internazionale ma accolta la domanda di protezione umanitaria avanzata dal richiedente.
– che viene proposto da J.I. ricorso avverso la predetta sentenza n. 922-2020, depositata il 5.3.2020, affidato a due motivi;
La Corte d’Appello ha ritenuto che: a) deponevano in senso sfavorevole alla richiesta di riconoscimento della protezione umanitaria la mancata prova dell’effettiva provenienza del richiedente e dell’indentità di quest’ultimo; b) che la mancanza di una rete di protezione familiare in Gambia non rilevava ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria; c) che comunque la situazione del rispetto dei diritti umani in Gambia era migliorata sotto la presidenza di B.;
– che l’amministrazione intimata non ha svolto difese;
– che sono stati ritenuti sussistenti l’presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
1.che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nella valutazione del profilo di non vulnerabilità del richiedente;
1.1 che il motivo è inammissibile; in realtà il motivo, genericamente formulato, si compone solo di irricevibili richieste di rivalutazione del merito della decisione, senza neanche affrontare la ratio decidendi principale posta a sostegno del provvedimento di diniego della richiesta tutela qui contestato, e cioè la sìtuazìone di sostanziale rispetto dei diritti fondamentali in Gambia che non determina una condizione di soggettiva vulnerabilità a carico del richiedente; che anche le ulteriori doglianze circa la tardività delle eccezioni sollevate dalla difesa erariale in appello sono inammissibili per genericità e per difetto di autosufficienza, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6;
2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione sempre del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel giudizio circa le condizioni interne del Gambia;
2.1 che il motivo è anch’esso inammissibile perché al solito versato in fatto e volto a richiedere alla corte di legittimità una rivalutazione del merito della decisione, a fronte peraltro di una motivazione adeguata che ha descritto le condizioni interne del paese di provenienza del richiedente anche tramite la citazione di qualificate fonti di informazione internazionale;
4. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 10 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022