Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4893 del 01/03/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4893 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA

sul ricorso 17816-2012 proposto da:
SPINELLA BARTOLO C.F.

SPNBTL70S21B198H,

SPINELLA

ROSANNA SPNRNN61P50B198V, nella qualità di eredi di
PINTAUDI VINCENZA e SPINELLA SAVERINO SALVATORE,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SICILIA 66 0/0
STUDIO LEGALE FANTOZZI & ASSOCIATI, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARIO MANCUSO, giusta delega in
atti;
– ricorrenti –

2017
contro

4433

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

I.N.P.S.
SOCIALE

C.F.

80078750587,

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 01/03/2018

elettivamente domiciliato
BECCARIA

29,

presso

in ROMA,

VIA CESARE

l’Avvocatura

Centrale

dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati
EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI,
giusta delega in atti;

nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE C.F. 80415740580;
– intimato-

avverso la sentenza n. 1650/2011 della CORTE
D’APPELLO di MESSINA, depositata il 31/12/2011 R.G.N.
2008/2009.

– controricorrente –

R.G. 17816/2012

RILEVATO
1. che, con sentenza in data 31 dicembre 2011, la Corte di Appello di
Messina ha confermato la sentenza di primo grado, che ha accolto la
domanda proposta da Pintaudi Vincenza per il riconoscimento del diritto

2. che per la Corte territoriale, decidendo sul gravame proposto dagli
attuali ricorrente per omessa pronuncia sulla domanda volta al
riconoscimento della pensione di inabilità, riteneva che l’assistita non
avesse fornito la prova della sussistenza delle condizioni per beneficiare
della pensione di invalidità, in particolare della domanda amministrativa
presentata per il beneficio richiesto, e neanche avesse allegato i requisiti
costitutivi della predetta prestazione e prodotto documenti attestanti la
situazione reddituale, dovendo ritenersi tardiva la produzione
documentale attestante la situazione reddituale, non richiamata in alcun
modo nel ricorso introduttivo del giudizio;

3. che avverso tale sentenza gli eredi di Pintaudi Vincenza e di Spinella
Saverino Salvatore, in epigrafe indicati, hanno proposto ricorso affidato
a due motivi, al quale ha opposto difese l’INPS con controricorso;

4. che il Ministero dell’economia e delle finanze è rimasto intimato;
CONSIDERATO
5.

che, denunciando violazione dell’art.2697 cod.civ., i ricorrenti si dolgono
che la Corte di merito abbia ritenuto non provata la proposizione di
idonea domanda amministrativa per il beneficio preteso, non
considerando che la proposizione della domanda, depositata presso la
Commissione medica e, per questo, non provabile mediante produzione
in copia, doveva evincersi, e presupporsi, dagli atti della fase
amministrativa innanzi alla Commissione, nonché dal riconoscimento di
una condizione invalidante in misura (del 40 per cento) inferiore a quella
richiesta dalla legge per il riconoscimento delle provvidenze economiche,
e dal deposito del ricorso amministrativo, tutti atti propedeutici alla
proposizione di un ricorso giurisdizionale (primo motivo) e che, anche in

1

all’indennità di accompagnamento;

violazione dell’art. 437 cod.proc.civ., abbia ritenuto inammissibile,
perché tardiva, la produzione documentale relativa alla situazione
reddituale, non richiamata in alcuna allegazione o riferimento contenuto
nel ricorso introduttivo del giudizio, anziché esercitare i poteri officiosi;

6.

che ritiene il Collegio si debba rigettare il ricorso;

7.

che la doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697

sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., soltanto
nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una
parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate
da quella norma (cfr., per tutte, Cass. 19 giugno 2014, n. 13960);

8.

che laddove la censura sia incentrata sulla valutazione delle risultanze
istruttorie (attività regolata dagli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.), il
relativo vizio può essere fatto valere ai sensi del n. 5 del medesimo
articolo 360 (v., fra le tante, Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 4
aprile 2013, n. 8315) e deve emergere direttamente dalla lettura della
sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede
di legittimità (cfr. Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 26 marzo
2010, n. 7394);

9.

che la mancata presentazione di idonea domanda amministrativa non
investe la mancanza di prova ma la proponibilità della domanda, vale a
dire il presupposto della domanda giudiziale per il beneficio che si
assume richiesto in sede amministrativa, e la doglianza, incentrata
esclusivamente sull’impossibilità dell’assistito di disporre di una copia,
non coglie nel segno;

10. che, in ogni caso, la Corte territoriale ha, nella specie, corroborato la
rilevata mancanza della condizione di proponibilità con la mancanza di
allegazioni, difensive e probatorie, nella domanda giudiziale, in ordine ai
requisiti costitutivi della prestazione pretesa, con statuizione che, in
ordine alle allegazioni, e prove, dei requisiti extrasanitari dei benefici
pretesi e dei limiti all’esercizio dei poteri officiosi del giudice, si conforma
alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, sul
principio di prova idoneo a giustificare l’attivazione dei poteri officiosi ex

cod.civ. è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai

art. 437, secondo comma 2, cod.proc.civ., Cass. 4 novembre 2016,
n.22484);
11. che il ricorso va rigettato, non dovendosi provvedere alla regolazione
delle spese, sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att.
cod.proc.civ., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal
pagamento;

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso nella Adunanza camerale del 14 novembre 2017

P.Q.M.

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