Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4893 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4893

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISPETTORATO DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona dell’Ispettore Capo

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.S. in proprio e n. q. di legale rappresentante della

CO.S.S. Soc. Coop. a.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 471/2005 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 13/06/2005 R.G.N. 1694/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

assorbito il secondo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato in data 12 novembre 2004 M. S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CO.S.S. soc. coop. a r.l. proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. 02/398 del 12 ottobre 2004, emessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento e notificata in data 16 ottobre 2004, con la quale era stata irrogata la sanzione amministrativa per la somma di Euro 3.873,44 oltre spese, per violazione della L. 28 novembre 1996, n. 608, art. 9 bis, comma 2, per omessa comunicazione alla competente sezione circoscrizionale per l’impiego, entro il termine di cinque giorni, dell’assunzione di alcuni lavoratori subordinati.

A sostegno della opposizione la ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato per palese infondatezza dello stesso stante l’insussistenza di ogni presupposto (di fatto e di diritto) legittimante la sua emissione.

Dopo la costituzione del contraddittorio e dopo che la causa era stata istruita anche con l’acquisizione di prove documentali, il Tribunale di Agrigento con sentenza del 13 giugno 2005 accoglieva l’opposizione proposta dalla M. e per l’effetto annullava l’ordinanza ingiunzione, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso tale decisione l’Ispettorato del lavoro di Agrigento propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.

Non si è costituita M.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Ispettorato del lavoro deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e vizio di motivazione (motivazione solo apparente) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; e con il secondo motivo lamenta invece violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 2, art. 18 e L. n. 689 del 1981, art. 28, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 3.

Più specificamente il ricorrente Ispettorato premette che nel giudizio davanti al Tribunale ha specificato i presupposti di fatto e di diritto che attestavano la legittimità dell’ordinanza, evidenziando, da un lato, che non poteva addursi in contrario una presunta ritardata emissione del provvedimento (non potendo trovare applicazione nella fattispecie in esame il disposto della L. n. 241 del 1990, art. 2 e del termine di trenta giorni in esso previsto), e sottolineando, dall’altro, come elementi attestanti l’esistenza della subordinazione dei lavoratori indicati nella ordinanza si riscontravano dalle dichiarazioni rese dagli stessi agli ispettori del lavoro.

La sentenza impugnata non ha, però, preso in considerazione alcuno di tali elementi ma ha accolto la tesi di controparte con una motivazione viziata perchè del tutto generica e priva di alcun riferimento agli atti di causa.

Il ricorso va accolto, dunque, per difetto di motivazione della impugnata sentenza.

Ed invero la suddetta sentenza non è affetta da vizio per il combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (non essendo consentito in materia di vizi in procedendo alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività attraverso l’esame diretto degli atti indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto; cfr. al riguardo Cass. 24 novembre 2004 n. 22130 cui adde Cass. 16 dicembre 2005 n. 27728) ma dal vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto nel caso di specie vi è stato nel ragionamento del giudice di merito il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia.

Ed infatti il Tribunale di Agrigento per quanto riguarda il procedimento amministrativo che ha portato alla sanzione inflitta alla M. si è limitato, in via del tutto generica, ad affermare che nel caso di specie non apparivano rispettate le procedure prescritte dalla L. n. 689 del 1981, senza però precisare in alcun modo le disposizioni violate e senza dare alcuna risposta a quanto in comparsa di risposta era stato affermato dall’Ispettorato del lavoro, che invece aveva sostenuto il pieno rispetto della suddetta legge per non trovare applicazione il termine di trenta giorni di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 2. Ed analoga carenza motivazionale si riscontra nella impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado si è limitato ad affermare che l’Ispettorato Provinciale del lavoro “non ha fornito idonei e validi elementi probatori a fondamento ed a necessario presupposto del provvedimento adottato”, senza però in concreto esaminare, prima, e valutare, poi, alcuna delle argomentazioni nonchè degli elementi probatori richiamati nei propri atti difensivi dalla attuale ricorrente.

L’accoglimento del ricorso per la ragione esposta porta all’assorbimento di ogni altra censura mossa alla decisione del primo giudice.

Per concludere si è avuto nella fattispecie in esame un vizio di motivazione su punti decisivi della controversia per cui, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa al Tribunale di Agrigento in persona di un diverso giudice, per un nuovo esame della controversia.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di Cassazione al Tribunale di Agrigento.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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