Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4892 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 24/02/2020), n.4892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21464-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO,

4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO

ABBATE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 1172/2013 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 25/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra C.A. ha impugnato per cassazione il decreto n. 240/18, depositato il 25/1/18, con cui la corte d’appello di Perugia ha accolto solo in parte la domanda di equa riparazione da lei proposta l’11/2/10 alla corte d’appello di Roma e, all’esito della declaratoria di incompetenza di questa, riassunta davanti alla corte d’appello di Perugia con ricorso depositato il 16/4/13, in relazione all’irragionevole durata di un giudizio amministrativo instaurato nel 1998, ancora pendente alla data dell’introduzione della domanda di equa riparazione.

La corte territoriale, dopo aver evidenziato che nel giudizio presupposto risultava “ritualmente depositata istanza di fissazione dell’udienza (28 aprile 2000) ma non anche quella di prelievo” (pag. 1, ultimo capoverso, del decreto) ha rilevato che, nei giudizi di equa riparazione instaurati, come il presente, in epoca compresa tra il 25 giugno 2008 e il 15 settembre 2010, si applica il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, con conseguente improponibilità della domanda di equa riparazione “solo per la parte riguardante il periodo decorrente dal 25/6/2008”, potendo, invece, il ricorrente far valere il proprio diritto per il periodo precedente a tale data. Sulla scorta di tali premesse la corte ha quindi liquidato l’equa riparazione in favore del ricorrente solo per la durata del giudizio presupposto maturata fino al 25 giugno 2008.

Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo motivo si solleva la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, convertito nella L. n. 133 del 2008, in relazione all’art. 117 Cost., comma 1, con riferimento agli artt. 6, 13 e 46 della Carta EDU.

Con il secondo motivo si censura la liquidazione delle spese di lite operata dalla corte territoriale in favore della ricorrente, denunciandone la quantificazione al di sotto dei minimi tariffari. Il Ministero dell’economia e delle Finanze non ha spiegato difese in questa sede.

Il primo motivo di ricorso risulta fondato.

Nelle more del presente giudizio di legittimità, infatti, è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 6 marzo 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modifiche.

In proposito è opportuno evidenziare che – ancorchè il dispositivo della suddetta sentenza della Corte costituzionale faccia testuale riferimento soltanto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 – la motivazione della stessa sentenza non lascia dubbi sul fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale investe il nucleo originario del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, e non soltanto le aggiunte e modificazioni apportate al testo della disposizione dall’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6 (per un precedente in cui questa Corte ha ritenuto caducato dalla Corte costituzionale il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nell’ambito di un giudizio di equa riparazione introdotto nel 2009, nel quale tale articolo era quindi applicabile nel testo anteriore alle modifiche recate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, vedi Cass., Sez. II, ord. n. 21504/19).

La Corte costituzionale ha infatti ritenuto in contrasto con la Carta EDU, e quindi con la Costituzione, la previsione stessa della subordinazione della proponibilità della domanda ex lege “Pinto” alla circostanza che nel giudizio amministrativo presupposte fosse stata presentata una istanza di prelievo.

La Consulta, nel richiamare la costante giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma ciò solo se “effettivi” e, cioè, nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente (così, in particolare, Corte EDU, grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), ha ricordato come già con la sentenza del 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, detta Corte, pur dichiarando il ricorso inammissibile per il mancato esperimento del rimedio giurisdizionale interno, aveva preannunciato che una prassi interpretativa ed applicativa del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel testo antecedente alla modifica di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010 – che avesse avuto come effetto quello di opporsi all’ammissibilità dei ricorsi ex lege “Pinto” (relativi alla durata di un processo amministrativo conclusosi prima del 25 giugno 2008), per il solo fatto della mancata presentazione di un’istanza di prelievo – avrebbe privato sistematicamente alcune categorie di ricorrenti della possibilità di ottenere una riparazione adeguata e sufficiente. Ha altresì rammentato che, più di recente, con la sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia, la Corte EDU aveva affrontato il problema dell’effettività del rimedio nazionale ex lege n. 89 del 2001, soggetto alla condizione di proponibilità del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, ed esaminando diacronicamente tale disposizione, fino al testo scaturito dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 104 del 2010, aveva conclusivamente ritenuto che la procedura nazionale per lamentare la durata eccessiva di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo, risultante dal combinato disposto della “legge Pinto” con la disposizione stessa, non potesse essere considerata un rimedio effettivo ai sensi dell’art. 13 della CEDU. Ciò soprattutto sul rilievo che il sistema giuridico nazionale non prevedeva alcuna condizione volta a garantire l’esame dell’istanza di prelievo. Per l’effetto, la Corte costituzionale ha ritenuto che la norma in esame si pone in contrasto con la “costante giurisprudenza della Corte EDU”, atteso che l’istanza di prelievo, cui fa riferimento il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 (prima della rimodulazione, come rimedio preventivo, operatane dalla L. n. 208 del 2015), non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente (ex art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, la parte “può” segnalare al giudice l’urgenza del ricorso), con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia nè con l’obiettivo del contenimento della durata del processo nè con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata.

La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma che subordinava la proponibilità della domanda di equo indennizzo alla necessaria presentazione dell’istanza di prelievo per contrasto con i parametri convenzionali della CEDU (art. 6 par. 1), la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quella dell’art. 117 Cost., comma 1, impone quindi l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e la cassazione del decreto impugnato, la cui ratio decidendi risiede proprio nell’applicazione di tale norma.

Alla cassazione consegue il rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte d’appello di Perugia.

Giova peraltro precisare che il giudice di rinvio dovrà altresì verificare se il processo presupposto – che il decreto impugnato afferma essere ancora pendente alla data della domanda di equa riparazione (pag. 1, primo capoverso, rigo 8, del decreto) – sia stato definito, nel grado, prima del 31 ottobre 2016. Solo in tal caso, infatti, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima sarebbe rilevante nel presente giudizio; qualora, invece, il processo presupposto risultasse ancora pendente, nel grado, alla data del 31 ottobre 2016 l’intera vicenda andrebbe riguardata alla luce della disciplina dettata dalla L. n. 208 del 2015.

La Corte costituzionale ha infatti chiarito, nella stessa sentenza n. 34 del 2019, che la disciplina intertemporale dettata dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. a), b) ed m), impone di distinguere tra i processi che siano stati definiti, nel grado, entro il 31 ottobre 2016 e quelli che a tale data fossero ancora pendenti. Solo per questi ultimi gli effetti (di improponibilità) derivanti dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, possono ritenersi “sterilizzati”, giacchè per i medesimi l’ammissibilità della domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di processi amministrativi risulta ora condizionata dalla intervenuta proposizione del “rimedio preventivo” dell’istanza di prelievo “almeno sei mesi prima” della scadenza del termine di ragionevole durata del processo.

Il Giudice delle leggi ha infatti sottolineato come il tenore letterale della disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 6, comma 2-bis (introdotto, insieme al comma 2-ter, art. cit., dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 777, lett. m),) ne implichi chiaramente l’applicabilità (solo) pro futuro, chiarendo che una tale condizione – riscritta ora nei più incisivi termini di un onere di diligenza posto a carico della parte chiamata a cooperare con il giudice al fine di evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo – non può che riferirsi a processi ancora pendenti, la cui ragionevole durata si protragga per il tempo necessario a consentire alle parti di proporre l’istanza di prelievo nel termine introdotto dalla L. n. 208 del 2015. Il che, appunto, spiega perchè, ai sensi del successivo comma 2-ter della L. n. 89 del 2001, art. 6 cit., la così riformulata condizione di proponibilità si applichi (solo) nei processi amministrativi che eccedano (nel grado) il rispettivo termine di ragionevole durata al 31 ottobre 2016, in data, quindi, di oltre sei mesi successiva a quella (1 gennaio 2016) di entrata in vigore della L. n. 208 del 2015.

In conclusione, il nuovo art. 1-ter della L. n. 89 del 2001, si applica in relazione a processi presupposti ancora pendenti (nel grado) alla data del 31 ottobre 2016, mentre quelli già definiti a tale data ricadrebbero, ratione temporis, sotto la previgente disciplina della improponibilità, dettata dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, e successive modificazioni, caducata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 34 del 2019.

Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA