Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4892 del 01/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 01/03/2010), n.4892

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190 C/O AREA

LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE, presso lo studio

dell’avvocato URSINO ANNA MARIA, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 22/2 008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/01/2008 R.G.N. 1039/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per inammissibilità del

ricorso, in subordine rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 21.9.1998, il Pretore di Lucca accoglieva la domanda proposta da M.A. nei confronti di Poste Italiane spa per ottenere il superiore inquadramento nell’area Quadri 2, con decorrenza 21.6.1995. Proponeva appello Poste Italiane ed il Tribunale di Lucca confermava la statuizione di primo grado, peraltro con decorrenza dal 2.9.1995. Su ricorso della società convenuta, questa Corte di Cassazione annullava la sentenza di merito e rinviava alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.

2. Riassunto il processo, la Corte di Appello di Firenze confermava l’attribuzione della qualifica Q2 con decorrenza dal 2.9.1995, con le conseguenti statuizioni in punto di riflessi retributivi. Questa in sintesi la motivazione della sentenza di rinvio:

– per quanto attiene al periodo 1.9.1994 – 28.2.1995, risulta che presso l’ufficio di (OMISSIS) esistevano due posti corrispondenti alla qualifica rivendicata e che nell’espletamento delle relative mansioni si alternavano tre dipendenti, onde non è possibile accertare se l’attore sia stato investito delle mansioni superiori con la pienezza richiesta dalla norma;

– quanto, invece, al periodo prestato presso l’ufficio di (OMISSIS), sussiste esercizio di mansioni superiori dal 1.3.1995 al 31.8.1995; il 2.9.1995 il M. avrebbe maturato il diritto alla superiore qualifica, ma la reggenza veniva affidata a tale C., appartenente all’ufficio di (OMISSIS), per tre giorni; indi il M. riprendeva ad operare come direttore fino al 17.10.1995, quando veniva spostato all’ufficio di (OMISSIS);

– è evidente l’intento elusivo di Poste Italiane, anche perchè in realtà il C. non operava e “si rimetteva” a quanto faceva l’attore;

– non risultando tra l’altro neppure una procedura in essere per la regolare copertura del posto, il diritto dell’attore è da considerarsi pacifico, sulla scorta dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione Poste Italiane, deducendo due motivi. M.A. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 190 del 1985, art. 8 e art. 38 del CCNL 26.11.1994.

Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono incentrati sulla violazione, asseritamente compiuta dalla Corte di Appello, del principio per cui il diritto alla superiore qualifica si consegue unicamente con l’esercizio delle mansioni corrispondenti per un periodo continuativo superiore a sei mesi, e semprechè non si tratti di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il che nella specie non si è verificato.

5. Il ricorso è infondato. La giurisprudenza di questa Corte in materia di conseguimento della superiore qualifica Q2 da parte di un lavoratore delle Poste è costante nel ritenere che il relativo diritto matura al compimento di sei mesi di esercizio delle superiori mansioni, e che possa procedersi alla sommatoria di periodi inferiori (ma complessivamente superiori a sei mesi) quando risulti l’intento elusivo da parte del datore di lavoro, quando cioè si verifichi una interruzione nell’adibizione alla ridette mansioni al solo fine di evitare che il lavoratore maturi il diritto alla qualifica superiore.

Nella sentenza n. 15263.2004, questa Corte argomentava al riguardo che “la Corte di merito, nel pervenire al riconoscimento in favore della dipendente del diritto all’inquadramento in area quadro di 2 livello, parte dal presupposto, pacifico agli atti, che la sommatoria dei due periodi supera il tempo di assegnazione (nel caso di specie, sei mesi) previsto per la cd. promozione automatica; analizza quindi, da un lato, le modalità dell’avvenuta sospensione dell’assegnazione per cinque giorni nel maggio 1995, rilevando come la brevità di essa, ove confrontata con la generica, e per tal motivo anche irrilevante, motivazione delle “esigenze di servizio” del provvedimento e con le altre modalità (medesime funzioni nello stesso ufficio), fosse evidentemente strumentale alla mera elusione della norma ex art. 2103 c.c.; accerta, dall’altro, che l’unica difesa prospettata dalla società, circa l’asserito contemporaneo espletamento di una procedura concorsuale bandita per la copertura dei posti vacanti nella categoria dei quadri di secondo livello in esecuzione degli artt. 50 e 51 del contratto collettivo, non era riscontrabile nelle circolari agli atti; conclude, infine, per la insussistenza di un qualsiasi motivo giustificativo della sospensione dell’assegnazione, al di là del mero intento elusivo della norma codicistica, e quindi per la inapplicabilità al caso di specie del principio secondo cui, in corso di espletamento di procedura concorsuale per la copertura del posto vacante, la scelta del datore di lavoro di impedire medio tempore la cd. promozione automatica ai sensi dell’art. 2103 c.c., anche con mirate sospensioni dirette ad evitare la continuità del tempo necessario previsto, deve ritenersi certamente lecita se non proprio auspicabile …”omissis” – essendo stato prospettato, quale momento giustificativo della intervenuta sospensione per soli sette giorni dell’assegnazione della dipendente alle medesime mansioni di quadro di 2^ livello, la esistenza del bando di concorso per la copertura dei posti vacanti di quella posizione lavorativa, l’accertata insussistenza di esso ha indotto il giudice di merito a valutare la sola residua circostanza della brevità del provvedimento, quest’ultimo intervenuto verso la fine del periodo semestrale, con logica e razionale considerazione, non altrimenti censurata, che la ingiustificata sospensione, era dettata del mero intento elusivo della previsione legale sulla maturazione del diritto del dipendente all’inquadramento superiore richiesto;

tanto, in linea con il principio sopra enunciato, peraltro richiamato sia dalla sentenza impugnata che dalla impugnazione in esame.

Le considerazioni svolte nella citata sentenza appaiono condivisibili e, applicati alla fattispecie in esame, conducono a conclusioni non dissimili da quelle raggiunte dalla Corte di Appello.

6. In senso conforme si è pronunciata questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 2609.2009: la Corte ricorda che ai fini dell’insorgenza del diritto all’assegnazione alle mansioni superiori ex art. 2103 c.c., il periodo di espletamento delle suddette mansioni può anche essere non continuo, bensì costituito dalla somma di distinti periodi più brevi di tre mesi, qualora risulti un intento fraudolento del datore di lavoro diretto ad impedire la maturazione del diritto alla promozione. Tale intento, che può desumersi anche da una frequenza e sistematicità delle reiterate assegnazioni di mansioni superiori tali da rivelare una predeterminazione, da parte del datore di lavoro, di tale comportamento per sottrarsi all’applicazione della norma sopra citata, deve escludersi nei casi in cui le suddette reiterate assegnazioni siano giustificate dalla particolare natura dell’attività espletata, come avviene nel caso dei cosiddetti sostituti programmati, e cioè di quei dipendenti che espletano istituzionalmente mansioni di sostituzione di altri lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, ovvero sia dovuta ad una causa di temporanea sospensione della funzionalità del rapporto di lavoro, come lo stato di malattia del lavoratore (cfr. tra le tante: Cass. 11 febbraio 2004 n. 2462, cui adde Cass. 23 aprile 2007 n. 9550, per la precisazione che la presunzione di preordinazione utilitaristica intesa ad evitare la promozione non opera allorchè le applicazioni siano concomitanti allo svolgimento di una procedura concorsuale per la copertura del posto in ragione della sussistenza in questo caso di una esigenza organizzativa reale). Nel caso allora esaminato si è ritenuto che una reiterata assegnazione a mansioni superiori può dar luogo ad una sommatoria ove risulti l’intento elusivo sopra ricordato.

7. Nel caso in esame, i giudice di merito accerta l’avvenuto superamento del termine di sei mesi e giudica irrilevante l’applicazione – peraltro meramente formale – per tre giorni di altro quadro all’ufficio, onde il diritto del M. non appare contestabile.

8. Non si è luogo a provvedere sulle spese, poichè l’attore non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; nulla per le spese dei processo di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010

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