Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4891 del 27/02/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 4891 Anno 2013
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.14837/2011 r.g. proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,

tempore,

rappresentato

in persona del Direttore pro
e

difeso

dall’Avvocatura

Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via
dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata.

– ricorrente –

2c(o4

contro

LEADER s.r.1., con sede in Milano c.so di Porta Nuova
n.34.
-intimata-

avverso la sentenza n.124/45/2010 della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, depositata il
27.7.2010;

Data pubblicazione: 27/02/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.11.2012 dal Consigliere Dott.
Roberta Crucitti;
udito per la ricorrente l’avv.Giancarlo Caselli;
udito il P.M., nella persona del Sostituto procuratore

l’accoglimento del ricorso.
FATTO

Leader s.r.1., in persona del legale rappresentante pro
tempore, propose ricorso innanzi alla Commissione
Tributaria Provinciale impugnando l’avviso di
liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva
revocato le agevolazioni fiscali previste dall’art.33,
comma 3 della legge n.388/2000 (chieste ed ottenute
dalla società all’atto di acquisto di un terreno) in
quanto alla data dell’atto di compravendita non era
stata ancora stipulata con il Comune interessato la
convenzione di lottizzazione.
La società ricorrente dedusse che le condizioni
previste dalla legge per beneficiare delle agevolazioni
erano solo quelle che riguardavano la soggezione del
terreno a piani urbanistici particolareggiati e
l’utilizzazione edificatoria dell’area entro cinque
anni dal trasferimento, mentre la stipula della
convenzione poteva ben essere perfezionata anche dopo

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Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per

l’atto di acquisto atteso che il requisito temporale
richiesto dall’Ufficio non era richiesto dall’art.33,
comma 3, della legge n.388/2000.
L’adita Commissione respinse il ricorso sul presupposto
che l’art.2, comma 30 della legge n.350/2003, aveva
in

ogni caso, a seguito della sottoscrizione della
convenzione con il soggetto attuatore

onde l’atto di

lottizzazione doveva necessariamente essere
perfezionato prima dell’acquisto dell’area.
Proposto appello dalla contribuente, la Commissione
Tributaria della Regione Lombardia, con sentenza
n.124/45/2010 depositata il 27.7.2010, in riforma della
sentenza appellata, annullava l’avviso di liquidazione
impugnato ritenendo che la sottoscrizione, da parte
del

soggetto

attuatore,

della

convenzione

di

lottizzazione dopo l’acquisto del terreno non
costituisse autonoma causa di revoca del beneficio
tributario previsto dall’art.33, comma 3, della legge
23.12.2000 n.358. Inoltre, secondo il Giudice di
appello, la norma dell’art.3, comma 30 della legge
n.350/2003 nello stabilire che

nell’ipotesi di piani

attuativi di iniziativa privata comunque denominati, le
agevolazioni fiscali di cui all’art.33, comma 3, della
legge 23.12.2000 n.388 si applicano, in ogni caso, a

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stabilito l’applicazione delle citate agevolazioni,

seguito della sottoscrizione della convenzione con il
soggetto attuatore disciplina il caso in cui al momento
dell’acquisto il bene non è ancora edificabile, per non
essere stato assoggettato a piano particolareggiato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per

Entrate.
L’intimata non si è costituita in giudizio.
DIRITTO
1.Con l’unico motivo di ricorso Agenzia delle Entrate
deduce, ai sensi dell’art.360, I comma n.3 c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art.33, comma 3
della legge n.388/2000 e dell’art.2, comma 2, dela
legge n.350 del 2003.
Secondo la ricorrente la C.T.R. avrebbe fatto scorretta
applicazione delle norme citate in quanto, ai sensi
dell’art.33, comma 3, della legge n.388/2000 era chiaro
che l’area dovesse essere assoggettata a piano
urbanistico particolareggiato “efficace” tale cioè da
rendere l’area edificabile; ciò che avviene solo dopo
la stipula della convenzione di lottizzazione dalla
quale dipende, appunto, l’efficacia del piano e la
conseguente edificabilità dell’area. In tale ottica
l’interpretazione data dalla C.T.R. alla norma di cui
all’art.3, comma 30, della legge n.350/2003 era del

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cassazione, affidato ad unico motivo, Agenzia delle

tutto errata trattandosi, al contrario, di norma
interpretativa.
1.1 Il motivo è infondato.
1.2.Questa

Corte,

in

materia,

ha

affermato

il

principio, cui si ritiene dare continuità, secondo cui

aliquote agevolate delle imposte di registro, catastali
ed ipotecarie con riferimento ai trasferimenti di beni
immobili situati in aree soggette a piani
particolareggiati comunque denominati, a condizione che
l’utilizzazione edificatoria avvenga entro cinque anni
dal trasferimento) non intende dare rilievo al
riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area
soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al
fatto che esso si trovi in area in cui, come appunto
quelle soggette a piano particolareggiato, sia
possibile edificare. Non rileva neanche che ciò avvenga
sulla scorta di uno strumento di programmazione e non
di uno strumento attuativo, stante la centralità che
l’utilizzazione edificatoria avvenga, per opera dello
stesso soggetto acquirente, entro cinque anni
dall’acquisto (Cass.n.16835/08; id.n.11786/08; id.n.ri
28010/09 e 829 /2012, ord.n. 7438/09)
1.3.Ne deriva che il beneficio di cui alla legge n.388,
art.33, si applica anche nel caso in cui al momento

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la disposizione del citato art.33 (che prevede che le

della registrazione dell’atto di trasferimento, pur
sussistendo

l’inserimento

dell’immobile

in

una

previsione edificatoria di piano, non sia stata ancora
ti> PJI 4:I P71,011,F
stipulata la (sottoscrizione) attuativa con il Comune,
come indicato nell’art.2 della legge n.350, sempreché
rispettato

il

termine

quinquennale

per

l’utilizzazione edificatoria (cfr. Cass.n.20864/10).
L’intenzione del legislatore è univocamente diretta ad
agevolare non solo l’attività propriamente
edificatoria, per i riflessi economici collettivi, ma
anche di favorire, apprestando un incentivo fiscale, lo
sviluppo equilibrato dei territori. Ciò accomuna tutte
le disposizioni richiamate e impone, di conseguenza,
un’interpretazione di quella dettata dall’art.33, comma
3, in base ad un criterio che sia rispettoso comunque
del principio costituzionale di eguaglianza di
trattamento (anche fiscale) dei casi identici.
Con la sentenza da ultimo indicata si è affermato,
quindi, il principio per cui deve attribuirsi alla
disposizione dell’art.2, comma 30, della legge 24
dicembre 2003 n.350 -per la quale nell’ipotesi di piani
attuativi di iniziativa privata, comunque denominati le
agevolazioni fiscali di cui alla legge 23.12.200 n.388,
art.33, comma 3 si applicano, in ogni caso, a seguito
della sottoscrizione della convenzione con il soggetto

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sia

attuatore-

una

valenza,

per

così

dire

di

interpretazione autentica (in senso atecnico) non già
del comma 3 ma della sua vera ratio nel senso, appunto,
di dare rilievo non già al riscontro formale
dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano

trovi in un’area in cui, come quelle soggette a piano
particolareggiato, sia possibile edificare.
Sicché, può continuarsi ad affermare (coma da recente
Cass. n.29612/2011; id. n.7898/2012) che, a mente
dell’art.2, comma 3 della legge n.350, le agevolazioni
fiscali di cui alla legge n.388, art.33, comma 3 si
applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione
detta convenzione sempre che, come richiede il coma 3,
l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro
cinque anni dal trasferimento, con condizione legale di
natura risolutiva.
1.5 Non possono,

invero,

condividersi le isolate

decisioni di segno contrario (ord.n.1350/10 e
sent.16003/09, invocate dall’Avvocatura dello Stato
perché sostanzialmente ancorate al mero dato testuale,
peraltro neppure significativo, delle norme in esame,
“mentre sia la ratio dello stesso art.33, comma 3, che
quella delle successive disposizioni depongono per la
irrilevanza di quel dato” (Cass.n. 20864/10 cit.)

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particolareggiato quanto piuttosto al fatto che esso si

2.La sentenza impugnata ha, pertanto,
applicazione delle norme indicate

ESENTE DA REGSTRA7 !ON2
Al SENsi WL D.P. Ft. 2C;411
N. 131 TAD. ALI_ – N.5
MATERIA TRì
fatta corretta
fornendone una

corretta interpretazione alla luce dei principi sopra
enunciati onde non merita censura.
3.A1 rigetto del ricorso non segue la regolamentazione

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 14.11.2012.

delle spese, in assenza di costituzione dell’intimata.

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