Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4890 del 01/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4890
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato FILEGGI ANTONIO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 14, presso lo studio dell’avvocato SIPALA ALDO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SOLINAS MARIA LAURA,
giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 225/2007 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di
SASSARI, depositata il 23/04/2007 r.g.n. 343/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FILEGGI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
IN FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Cagliari, riformando la decisione del Tribunale di Sassari, ha accolto la domanda proposta da C.M. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratti a termine con il quali era stata assunta dalle Poste Italiane s.p.a. a partire dal 29 agosto 2002.
2. La società ha proposto ricorso per Cassazione e la lavoratrice ha resistito con controricorso.
3. Successivamente, la ricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in causa.
4. Dal predetto verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo dandosi atto della intervenuta conciliazione e dichiarando che ogni fase di giudizio ancora in corso si sarebbe definita in coerenza con tale accordo. Ciò posto, si evidenzia la cessazione della materia del contendere in relazione alla controversia, sicchè deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Le spese del giudizio vanno compensate in ragione dell’esito della lite.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010