Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 489 del 14/01/2010

Cassazione civile sez. I, 14/01/2010, (ud. 05/02/2009, dep. 14/01/2010), n.489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14964/2006 proposto da:

D.G.V., D.F., F.A., G.

A., G.M.L., GI.AN., S.

V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso

lo studio dell’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentati e difesi

dall’avvocato BALDASSINI Rocco quale procuratore antistatario (avviso

postale Via G. Matteotti n. 2 – 03039 Sora – FR), giuste procure

speciali (n. 3) in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 5122 7/04 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

28.2.05, depositato il 07/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Riccardo FUZIO che ha concluso visto l’art. 375 c.p.c., per

l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La corte d’appello di Roma, con decreto del 7 luglio 2005, ha rigettato il ricorso proposto da D.G.V. e altri, ai sensi della L. n. 89 del 2001, al fine di ottenere l’indennizzo per l’irragionevole durata di un giudizio amministrativo iniziato davanti al Tar del Lazio con ricorso del 1990, definito con sentenza del giugno 1992, confermata con sentenza del Consiglio di Stato del settembre 2001, in relazione alla quale nel 2003 è stato instaurato giudizio d’ottemperanza non ancora definito, osservando che tale ricorso, proposto il 26 luglio 2004 era tardivo con riferimento al termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, in considerazione dell’autonomia del giudizio di ottemperanza rispetto a quello di cognizione definito nel 2001.

Avverso la decisione della corte territoriale il D.G. e altri hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La presidenza del consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti censurano la decisione per avere dichiarato la decadenza della L. n. 89 del 2001, ex art. 4, sulla base dell’affermata autonomia del giudizio di merito rispetto a quello di ottemperanza.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che non sia stata accolta la loro domanda di indennizzo.

2. Il ricorso è fondato.

Con sentenza n. 7978 del 2005 questa Corte ha affermato che il giudizio di ottemperanza, essendo diretto a soddisfare in via effettiva e concreta, l’interesse dedotto nel giudizio di cognizione ha una funzione che integra quella del giudizio di cognizione e che pertanto il termine decadenziale decorre dalla definizione di tale giudizio.

A tali principi, non essendo state indicate convincenti ragioni contrarie, occorre dare continuità.

Il secondo motivo è assorbito.

La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione prima Civile, il 5 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010

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