Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4889 del 27/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 27/02/2017, (ud. 16/11/2016, dep.27/02/2017),  n. 4889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrico – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21113-2012 proposto da:

P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA UGO DE CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AGNESE GUALTIERI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI,

SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7812/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/02/2012 R.G.N. 7025/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. BERRINO UMBERTO;

comparso l’Avvocato SOLA VITO;

udito l’Avvocato PATTERI ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/12/11 – 3/2/2012 la Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede, che l’aveva condannato alla ricostruzione della pensione in favore di P.A., ex dipendente dell’Enel, per cui ha respinto la domanda proposta da quest’ultimo in prime cure, compensando tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Là Corte partenopea ha rilevato che la pensione spettante all’appellato, così come calcolata dall’Inps, non risultava superiore al maggiore dei due tetti di cui alle lettere a) e b) di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, e, pertanto, correttamente l’istituto non aveva effettuato alcuna riduzione, così come al tempo stesso non avrebbe potuto aumentarla fino al raggiungimento dell’importo più elevato, in quanto ciò non era consentito dalla normativa vigente. Pertanto, al fine di ottenere l’adeguamento richiesto, l’originario ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che la pensione che gli spettava era di importo superiore al maggiore di quelli previsti in via alternativa come limiti massimi dalle lett. a) e b) del citato Decreto Legislativo. Invece, ha precisato la Corte, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era basato su una prospettazione del tutto diversa e solo in seconde cure venivano ipotizzati, senza alcun supporto contabile, errori di calcolo da parte dell’Inps mai dedotti in precedenza, per cui non poteva trovare ingresso un’eventuale consulenza tecnica che avrebbe finito per assumere solo un contenuto meramente esplorativo.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.A. con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 342 c.p.c., il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non ha pronunciato l’inammissibilità del gravame a seguito della eccepita carenza di specificazione dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado.

1. a Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni per le quali non sussisteva la eccepita genericità dei motivi del gravame svolto dall’Inps. Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 11828 del 27.5.2014) che “la valutazione dell’osservanza dell’onere di specificità dei motivi di impugnazione, di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. – nella formulazione “ratione temporis” applicabile, anteriore alle modifiche di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – non può essere effettuata direttamente dalla Corte di cassazione, spettando al giudice di merito interpretare la domanda, mentre il giudice di legittimità può solo indirettamente verificare tale profilo avuto riguardo alla correttezza giuridica del procedimento interpretativo e alla logicità del suo esito, senza poter ricondurre la censura nell’ambito degli “errores in procedendo”, mediante interpretazione autonoma dell’atto di appello.” (in senso conf. v. anche Cass. sez. 1, n. 2217 dell’1.2.2007).

1.b. Nè sussiste il lamentato vizio di ultrapetizione rispetto al contenuto dell’impugnazione dell’Inps per il solo fatto che il giudice d’appello ha rilevato che in seconde cure P.A. aveva sostenuto le proprie ragioni con prospettazioni diverse dal ricorso di primo grado. Invero, il rilievo operato dal giudice di secondo grado risulta intimamente connesso alle ragioni attraverso le quali con l’atto d’appello l’Inps aveva contestato la condanna alla rideterminazione della pensione, per cui l’esame di tale questione non poteva essere condotto senza una verifica della posizione difensiva assunta dall’appellato sullo stesso oggetto di causa, vale a dire la correttezza o meno del calcolo della pensione operato dall’istituto previdenziale.

2. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, il ricorrente contesta il calcolo dell’importo della pensione liquidata dall’Inps sulla base del conteggio prodotto in primo grado.

2.a. Si osserva che tale motivo denota due profili di inammissibilità: – Anzitutto, il ricorrente non indica in maniera specifica in quale parte degli atti allegati al presente ricorso è contenuto il conteggio sulla base del quale fonda la presente censura, ai fini di un suo esatto ed immediato reperimento, non potendo ritenersi sufficiente a tal fine la sola indicazione, tra gli atti elencati in calce al presente ricorso, del deposito del fascicolo del doppio grado.

Si è, infatti, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 195 dell’11.1.2016) che “in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, munita di visto ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.” (conf. a Cass. Sez. Un. n. 22726 del 3.11.2011).

2.b. Inoltre, il ricorrente, non specifica in concreto, in ossequio al principio di autosufficienza proprio del giudizio di legittimità, in che modo l’istituto di previdenza sarebbe incorso in errore nell’eseguire il calcolo della prestazione oggetto di causa rispetto al conteggio che egli aveva depositato nel giudizio di merito. Nè al riguardo può ritenersi sufficiente il richiamo del ricorrente alla circostanza della contumacia dell’Inps in primo grado, tanto più che l’ente previdenziale aveva posto in discussione, attraverso l’impugnazione della sentenza, la quantificazione della pensione operata dal primo giudice.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., in uno al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente si duole della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ritenuta dal medesimo doverosa in presenza della statuizione di prime cure che aveva accolto l’originaria domanda.

3.a. Il motivo è infondato in quanto il giudice d’appello ha correttamente spiegato, senza che tale argomento sia stato specificamente contestato, che la individuazione, da parte dell’Inps, di un importo della pensione inferiore a quello dei due tetti massimi previsti dal citato D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 7, non autorizzava, comunque, l’adeguamento al rialzo del trattamento in concreto liquidato, aggiungendo che gli asseriti errori di calcolo non erano supportati contabilmente e non risultavano essere stati dedotti in precedenza, data la diversa prospettazione difensiva contenuta nel ricorso di primo grado, per cui l’invocata consulenza finiva per rivestire solo un carattere esplorativo.

3.b. Orbene, a fronte di tale affermazione il ricorrente avrebbe anzitutto dovuto dimostrare, in omaggio al principio di autosufficienza che governa il giudizio di legittimità, in qual modo concreto il trattamento che gli spettava doveva essere superiore ai limiti fissati dal legislatore.

Infatti, al riguardo è bene ricordare che il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il Fondo stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) e b): il primo tetto è rappresentato dall’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l’AGO; il secondo è costituito dall’ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a). Ottenuti questi due valori, ossia il valore dei due tetti, li si pone a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura, ossia nella misura già calcolata. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore, restando così escluso che attraverso la determinazione di un limite massimo la pensione determinata secondo le regole del Fondo speciale, se calcolata in minore misura rispetto al tetto, possa ricevere incrementi di sorta. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 28996 del 10.12.2008).

La ragione di questo meccanismo discende dalla duplice esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO, a seguito della abolizione di detti Fondi speciali ad opera della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 22, sulla base del quale è stato poi emanato il D.Lgs. n. 562 del 1996, e nel contempo di evitare di pregiudicare oltre misura gli assicurati che godevano delle più favorevoli disposizioni del Fondo speciale.

4. Non merita dunque censura la sentenza impugnata che ha deciso in tal senso. Infatti, la Corte territoriale, dopo aver spiegato che l’intero ricorso si fondava sull’assunto che le due somme alternativamente previste dalla legge costituivano un minimo al di sotto del quale il trattamento pensionistico non poteva in alcun modo scendere, avendo il ricorrente lamentato che la pensione effettivamente percepita risultava inferiore anche al più basso tra i due importi calcolati in base al dettato normativo, ha ben chiarito che la normativa richiamata individuava semplicemente nell’importo più favorevole l’ammontare massimo che al pensionato poteva essere riconosciuto, mentre nessun accenno era rivolto, nelle richiamate disposizioni, all’ipotesi di un ammontare minimo garantito dalla legge, nè un tale ammontare poteva ricavarsi dalla complessiva interpretazione del corpo normativo di riferimento. Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2017

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