Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4889 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 23/02/2021), n.4889

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12275/2016 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI,

114/B, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GUIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO GABRIELLI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio

degli avvocati FRANCESCO GIAMMARIA, e ROBERTO PESSI, che la

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/02/2016 r.g.n. 3757/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. in sede di rinvio dalla sentenza di questa Corte n. 13703/2012, che, in accoglimento del ricorso principale di Capitalia (ora Unicredit) s.p.a. e incidentale del suo dipendente M.C., aveva annullato la sentenza n. 3523/2009 della Corte d’appello di Bari (di reiezione degli appelli principale della banca e incidentale del lavoratore avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda risarcitoria della prima e di impugnazione del secondo della sanzione disciplinare comminatagli per l’ammanco della somma di Lire 190 milioni dall’armadio corazzato nel caveau della sua filiale di Foggia), la Corte d’appello di Lecce, con sentenza 22 febbraio 2016, condannava il lavoratore al pagamento, a titolo risarcitorio in favore di Unicredit s.p.a., della somma di Euro 98.126,81 (pari a Lire 190 milioni), oltre accessori;

2. a motivo della decisione, il giudice di rinvio accertava la responsabilità di M.C. in ordine al suddetto ammanco, siccome dipendente dalla violazione di direttive aziendali e comunque di diligenza nell’avere, il pomeriggio dell’8 giugno 1989, dopo avere deposto nel suindicato armadio corazzato una borsa contenente la somma di Lire 190 milioni, lasciato le chiavi ricevute per l’accesso nel caveau della banca incustodite sulla scrivania del cassiere consegnatario, anzichè riconsegnargliele direttamente: oggetto della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, dal medesimo impugnata con domanda rigettata sia in primo che in secondo grado e non ricorsa per cassazione;

3. con atto notificato il 10 (13) maggio 2017, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la banca resisteva con controricorso e, a seguito di costituzione con nuovo difensore per la cancellazione dall’Albo del precedente, con memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e irriducibile contraddittorietà della motivazione, in riferimento alla circostanza dell’accesso presso il caveau del cassiere accentratore con un funzionario, qualche minuto dopo l’abbandono delle chiavi sulla scrivania del primo da parte di M.C. (in contrasto inconciliabile con l’esclusione di un tale accesso di altri dipendenti della filiale dopo di lui), per giunta con una seconda chiave, con la quale il cassiere lo chiudeva, integrante un fatto non accertato dal primo giudice, nè riferito dallo stesso cassiere, senza esame del diverso fatto storico “che l’ingresso nel caveau… non poteva che essere avvenuto proprio mediante quelle chiavi che il M. gli aveva restituito” (primo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e irriducibile contraddittorietà della motivazione e motivazione apparente, in riferimento alla mancata indicazione del contenuto delle prove a fondamento della decisione e all’omissione degli accertamenti demandati dalla Corte di Cassazione al giudice di rinvio, verosimilmente basatosi, nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento della responsabilità del lavoratore, su dichiarazioni scritte del cassiere consegnatario, sentito dal Pretore in primo grado, a mera conferma (secondo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, in ordine all’esclusione della responsabilità esclusiva della custodia delle chiavi da parte del cassiere consegnatario, secondo la previsione, non considerata, della circolare interna della banca n. 82, di affidamento delle suddette chiavi ad un funzionario (o al coadiutore del responsabile del servizio) e al cassiere, tenuti ad intervenire congiuntamente in fase di apertura e di chiusura e a mantenerne il possesso senza trasferirlo neppure temporaneamente a terzi, ancorchè dipendenti; senza alcuna idoneità del comportamento del ricorrente (di abbandono delle chiavi sulla scrivania del cassiere) interruttiva del nesso di causalità tra la sua condotta negligente, in violazione di specifiche prescrizioni a suo carico e l’evento dannoso, essendosi il primo limitato ad eseguire un ordine del secondo (terzo motivo);

2. i tre motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di intima connessione, sono inammissibili;

3. essi convergono, infatti, nella prospettiva di una diversa ricostruzione del fatto, sollecitando questa Corte ad un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità, sulla base di un fatto, nè omesso nell’esame (avendone la Corte territoriale dato atto nella “corretta ricostruzione dei fatti”: al terz’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza);

3.1. nè esso è decisivo nella prospettazione meramente ipotetica del ricorrente, alla luce dell’argomentato accertamento, nella disamina dell’eventuale concorso della responsabilità nel fatto di altri dipendenti della banca, di un contributo causale di M.C. comunque “decisivo” (così, in particolare al quarto capoverso di pg. 6, in relazione ai successivi della stessa pagina della sentenza): senza alcuna contraddittorietà nè incoerenza logica del ragionamento argomentativo della Corte leccese, in applicazione di quanto devolutole dalla sentenza rescindente di questa Corte (con particolare riferimento al p.to 12 della motivazione);

3.2. quanto poi alla censura di lacunosa indicazione delle fonti di prova su cui avrebbe fondato la decisione, la Corte territoriale, nella ricostruzione del fatto in sede di rinvio, le ha anzi esplicitamente individuate (all’ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza: “Al fine di istruire la causa… n;

3.3. nè infine si configura il vizio di violazione di legge denunciato, che è, come noto, integrato dalla deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; posto che, nel caso di specie, si tratta piuttosto dell’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui non ricorrente per le ragioni già richiamate (illustrate a pg. 6 della sentenza);

4. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il lavoratore alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

 

 

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