Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4889 del 03/03/2014

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4889 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

ORDINANZA
sul ricorso 15988-2011 proposto da:
A.A.
– ricorrente –

Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI PAOLA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 105/06/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CATANZARO del 22.4.2010, depositata il 06/05/2010;

Data pubblicazione: 03/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2014 dal

Consigliere Relatore Dott. SALVATORE

BOGNANNI.

Ric. 2011 n. 15988 sez. MT – ud. 06-02-2014
-2-

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. ric. n. 15988/11

Ricorrente: società XX

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. La società XX. propone ricorso principale per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale
della Calabria n. 105/06/10, depositata il 6 maggio 2010, con la
quale, rigettato l’appello della medesima contro la decisione di
quella provinciale, l’opposizione relativa alla cartella di pagamento, emessa per Irpef, dovuta per incomplete ritenute d’imposta,
e relativo insufficiente versamento, con riguardo all’anno 1996,
veniva accolta parzialmente. In particolare il giudice di secondo
grado osservava che la documentazione fornita a supporto della dichiarazione dei redditi poteva giustificare lo sgravio solo in misura ridotta, atteso che le ricevute erano insufficienti, ed inoltre si trattava di copie con l’aggiunta di annotazioni, peraltro
contestate dall’agenzia, e che quindi non potevano costituire prova. L’agenzia delle entrate non si è costituita.
Motivi della decisione

2. Pregiudizialmente va rilevato che l’atto di im

nazione

non appare notificato compiutamente all’intimata, posto che la notificante ha esperito la procedura di notificazione a mezzo del
servizio postale, di cui all’art. 149 cod. proc. civ., ai fini
della legittimità della medesima, e che sembra avere omesso di
produrre il relativo avviso di ricevimento del piego raccomandato,
come meglio sarà verificato in seguito. Pertanto, ove tale adempimento, peraltro necessario in funzione della prova dell’avvenuto
perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, della
regolare instaurazione del contraddittorio, non fosse compiuto si-

Oggetto: impugnazione cartella pagamento,

2

no all’adunanza della Corte in camera di consiglio, il ricorso sarebbe colpito da inammissibilità (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
3. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissi le.
4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna

P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.

statuizione, stante la mancata attività difensiva dell’intimata.

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