Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4889 del 01/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 4889 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 13772-2016 proposto da:
BRESCIA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio
dell’avvocato DAVIDE MENSA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MASSIMO LUPI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2017
4376

BANCO

NAPOLI

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LEONE IV 99,

presso lo studio

dell’avvocato CARLO FERZI, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 01/03/2018

difende unitamente agli avvocati CESARE POZZOLI,
ANGELO GIUSEPPE CHIELLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 12122/2015 della CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 11/06/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI, per l’accoglimento
del ricorso.
udito l’Avvocato MASSIMO COMPAGNINO per delega
verbale Avvocato MASSIMO LUPI;
udito l’Avvocato NICOLA PAGNOTTA per delega verbale
Avvocato ANGELO CHIELLO.

r.g.n. 25027/12;

n. 13772/2016 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Angelo Brescia propone ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc.
civ., della sentenza della Corte di cassazione indicata in epigrafe, con la quale, in
accoglimento del ricorso del Banco di Napoli s.p.a. è stata cassata la sentenza della
Corte di appello di Napoli n. 1611/2012 e, decidendo nel merito, è stato rigettato il
ricorso introduttivo del lavoratore volto alla declaratoria di illegittimità del

1991.
2. I giudici di legittimità sarebbero incorsi nell’errore di percezione previsto dall’art. 395
cod.proc.civ., n. 4, avrebbero ritenuto assorbite le ulteriori censure del Brescia concernenti la
procedura del licenziamento collettivo avviata dal 6anco di Napoli (questioni che erano state
oggetto di specifici motivi di appello, di cui trascrive il testo, ritenute assorbite dalla Corte
distrettuale).
3. Il Brescia propone ricorso per revocazione affidato a un motivo. Il Banco di Napoli resiste
con controricorso, illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sostiene che questa Corte, nella sentenza impugnata, è incorsa in un
errore percettivo, rientrante nella previsione dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ., in quanto, una volta accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e
deciso la causa nel merito (con rigetto integrale del ricorso introduttivo), omettendo
di rilevare che il lavoratore aveva, sin dal primo grado, chiesto la declaratoria di
nullità/illegittimità del licenziamento per ulteriori motivi rispetto a quello accolto dal
giudice di appello, che aveva ritenuto assorbiti tali questioni.
2. Il ricorso è fondato.
Risulta, infatti, dalla sentenza della Corte di appello oggetto del ricorso per cassazione
(r.g.n. 12122 del 2015) deciso con la sentenza revocanda, che il lavoratore appellante
aveva riproposto tutte le originarie censure attinenti non solo all’omessa
comunicazione degli esiti della procedura del licenziamento collettivo alla Commissione
tripartita della Regione Calabria (motivo accolto dalla Corte distrettuale) e alla
inapplicabilità della legge n. 223 del 1991 ai dipendenti di un istituto di credito
pubblico (motivo rigettato dalla Corte distrettuale) ma altresì concernenti l’omessa
indicazione, nelle suddette comunicazioni, delle modalità applicative dei criteri di

licenziamento intimato il 18.9.2008 a seguito di procedura ex art. 4 legge n. 223 del

n. 13772/2016 R.G.

scelta, la mancata individuazione delle aree di eccedenza e dei profili professionali in
esubero, la natura discriminatoria del licenziamento e la mancanza di nesso causale
tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso
3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’errore di fatto che, alla
stregua delle norme citate, può dar luogo a revocazione della sentenza (anche della
Corte di cassazione):

supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella
supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre
che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul
quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato,
la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di
giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata
contestata dalle parti;
b) non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve
avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo
raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti

di causa, senza necessità di

argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e
decisivo;
c) deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del “fatto”, che può anche
consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali
la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto
concettuale delle tesi difensive delle parti (tra le tante, Cass., Sez. Un., nn. 5303 del
1997, 26022 del 2008, 13181 del 2013; nonché Cass. nn. 836 e 9835 del 2012, 4605
e 22569 del 2013, 26479 del 2016).
In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio è configurabile in caso di omessa
percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013,
citt.), sia, per quanto qui specificamente interessa, di questioni sulle quali il giudice
d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite
(Cass. nn. 11937 del 2002 e 22373 del 2014; da ult., Cass., Sez. Un., n. 23833 del
2015).

2

a) deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella

n. 13772/2016 R.G.

Va aggiunto che la eventuale mancata riproposizione della questione in sede di
legittimità non incide negativamente sulla «decisività» del detto errore di fatto, posto
che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, sulle questioni sollevate
nel giudizio di merito e non riproposte in sede di legittimità all’esito della (anche non
esplicita) declaratoria del relativo assorbimento emessa dal giudice d’appello, non si
forma giudicato implicito, non potendo tali questioni essere proposte nel giudizio di
Cassazione, neanche mediante ricorso incidentale condizionato, potendo essere

4.

La sentenza deve essere, pertanto, revocata nella parte in cui (e solo in quella),

dopo aver cassato la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso introduttivo del
lavoratore senza tener conto delle questioni, ancora sub iudíce in quanto rimaste
assorbite, della comunicazione agli enti di cui all’art. 4, comnna 9, della legge n. 223
del 1991 delle modalità applicative dei criteri di scelta dei lavoratori da porre in
mobilità, della mancata individuazione delle aree di eccedenza e dei profili
professionali di esubero, della natura discriminatoria del licenziamento, del nesso
causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso,
questioni che avrebbero imposto o il rinvio della causa al giudice d’appello o,
ricorrendone i presupposti, la pronuncia nel merito.
5. Passando, quindi, alla fase rescissoria, ritiene il Collegio che, trattandosi (quelle
innanzi menzionate) di questioni che richiedono ulteriori accertamenti di fatto, le
stesse non possono essere decise in questa sede.
In tale situazione processuale questa Corte avrebbe, infatti, dovuto limitarsi – accolto
il ricorso principale per Cassazione del Banco di Napoli s.p.a. – a cassare per tale
parte la sentenza impugnata ed a rinviare la causa ad altro giudice per l’ulteriore
esame della controversia sulle questioni rimaste assorbite in grado di appello. A tale
statuizione non ostava la mancata proposizione di un ricorso incidentale condizionato,
che la parte vittoriosa non aveva interesse a proporre (Cass. n. 6209/09; Cass.
3796/2008), perché la decisione nel merito consentita dall’art. 384 cod.proc.civ.
impegna la Corte di legittimità a verificare d’ufficio, e quindi indipendentemente da
una sollecitazione di parte, che “non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto”.
Infatti, la c.d. cassazione sostitutiva non è consentita nei casi in cui l’intervento
caducatorio della decisione di legittimità apre la via ad una pronuncia su questioni non
esaminate nella pregressa fase di merito (Cass. n. 6209/09; Cass. n. 4063/2004, n.
7367/2000, n. 2629/1996).
3

riproposte e decise nel giudizio di rinvio (Cass., sez. un., n. 23833 del 2015, cit.).

n. 13772/2016 R.G.

6. Il ricorso va quindi accolto, dovendosi revocare, per l’evidente errore di percezione
in essa contenuto, la sentenza n. 12122/2015 di questa Corte nella (esclusiva) parte
in cui ha deciso la causa nel merito, col rigetto dell’intera domanda proposta dal
lavoratore; pertanto, con nuova pronuncia in luogo del segmento di decisione
revocato – fermo restando l’accoglimento del ricorso principale del Banco di Napoli
avverso la sentenza della Corte distrettuale che dichiarò illegittimo il licenziamento per
omessa comunicazione alla Commissione tripartita della Regione Calabria dell’esito

lavoratore in ordine alla questione dell’applicabilità della suddetta legge n. 223 ai
dipendenti di istituti di credito pubblico – va disposto (non il rigetto nel merito della
domanda avanzata dal lavoratore bensì) il rinvio ad altro giudice per l’ulteriore esame
della controversia.
7. Al giudice del rinvio resta rimessa, altresì, la decisione in ordine alle spese
processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza n. 12122/2015 in parte qua e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2017.

della procedura ex legge n. 223 del 1991 ed il rigetto del ricorso incidentale del

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