Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4889 del 01/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 01/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 01/03/2010), n.4889
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
N. 33, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASETTO GIORGIO, giusta
mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 05/05/2005 R.G.N. 477/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata la Corte d’appello di Venezia, in relazione alla domanda proposta da M.A. intesa ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto a termine con il quale era stato assunto dalle Poste Italiane s.p.a., a decorrere dal 28 settembre 2000, a conferma della decisione di primo grado ha accertato la nullità della clausola di apposizione del termine – giustificata dalla società in ragione di esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali connessa alla privatizzazione dell’ente – e, per l’effetto, ha dichiarato che fra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dalla predetta data, condannando la società convenuta alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni maturate dal momento di offerta della prestazione lavorativa.
2. La società propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, deducendo che: 1) la sentenza impugnata è contraddittoria, che da un lato riconosce legittima la previsione del contratto collettivo del 1994 in ordine alla instaurazione di contratti a termine e, dall’altro, esclude la legittimità di un contratto a termine stipulato in virtù di tale previsione; 2) la L. n. 56 del 1987, art. 23, non aveva posto alcun limite temporale per le assunzioni a termine; 3) neanche gli accordi attuativi dell’accordo collettivo del 25 settembre 1997 avevano previsto tale limite, e in particolare la data del 30 aprile 1998; 4) al riguardo, la decisione di merito ha erroneamente interpretato i predetti accordi; 5) in subordine, il pagamento delle retribuzioni non poteva decorrere dallo svolgimento del tentativo di conciliazione, che di per sè non integrava una offerta di prestazione. Il lavoratore resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in tutti i profili sopra evidenziati.
1.1. Nel ritenere la legittimità della generale previsione contrattuale circa l’ammissibilità di assunzioni a termine, alla stregua della L. n. 56 del 1987, art. 23, la sentenza impugnata ha nondimeno precisato il limite temporale, coincidente con la data del 30 aprile 1998, oltre il quale non era più consentita la stipulazione di contratti ad tempus; non v’è dunque alcuna intrinseca contraddizione nel ragionamento dei giudici d’appello, come invece denuncia la ricorrente.
1.2. Con riguardo alla esistenza del predetto limite temporale, come questa Corte ha più volte affermato, e come va anche qui enunciato, in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 (v., fra le altre, Cass., 1- 10-2007 n. 20608, 27-3-2008 n. 7979, 18378 del 2006).
In base a tale principio, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, essendo invece irrilevante la sussistenza, o meno, della prova di esigenze giustificative dell’apposizione del termine (la cui carenza è stata valorizzata dalla Corte di merito come ratio decidendi solo accessoria).
1.3. Con riguardo alla individuazione della data della mora accipiendi ai fini della decorrenza delle retribuzioni, ben può ritenersi prova idonea della disponibilità del lavoratore a riprendere la sua prestazione di lavoro la comunicazione indirizzata ad un terzo – nella specie, l’ufficio di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro – ma portata a conoscenza del datore di lavoro nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria, contenente l’espressa dichiarazione della propria volontà di riprendere l’attività lavorativa (in tal senso v., fra le altre, Cass. 28-7-2005 n. 15900, 30-8-2006 n. 18710).
2. In conclusione, il ricorso va respinto e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 23,00 per esborsi e in Euro tremila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2010