Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4888 del 28/02/2014

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4888 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Forlì con ordinanza
n. R.G. 220/12 depositata il 21/02/2013, nel procedimento pendente tra:
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA, Capogruppo del Gruppo Bancario Cassa
di Risparmio di Cesena, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, società
risultante dalla fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Cesena Spa nella
Unibanca Spa, in persona del Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Cesena Spa,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso lo studio
dell’avvocato PISELLI MARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato MORENO
PESARESI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente contro
A.A.,

Data pubblicazione: 28/02/2014

– resistente –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2014 dal t
Consigliere Relatore Dott. IRENE TRICOMI.

&ci

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FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Forlì, con ordinanza ex art. 47, quarto comma, c.p.c., ha
sollevato regolamento di competenza in relazione all’ordinanza del Tribunale di
Parma, con la quale, quest’ultimo, dichiarava la propria incompetenza a favore del
medesimo Tribunale di Forlì.
Espone il Tribunale di Forlì di essere stato adito con ricorso ex art. 414 c.p.c.,
depositato il 2 aprile 2012 dalla Cassa di Risparmio di Cesena spa, avente ad oggetto la
domanda di accertamento della legittimità del licenziamento disciplinare disposto nei
confronti di A.A. il 16 maggio 2011.
Era emersa, sin dagli atti introduttivi, la pendenza di un giudizio di merito,
introdotto con ricorso depositato il 24 klicelia:)r
..A 2012, innanzi al Tribunale di Parma K1
(r.g.n. 481/2012) di contenuto analogo, instaurato da A.A. e volto alla
declaratoria di illegittimità del licenziamento. La domanda di merito era stata preceduta
da una fase cautelare introdotta dal A.A. con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23
giugno 2011, accolto dal Tribunale di Parma con ordinanza confermata in sede di
reclamo.
Afferma, pertanto, il Tribunale di Forlì che non può attribuirsi valore
prenotativo al ricorso in via d’urgenza solo in quanto seguìto dall’instaurazione del
successivo giudizio di merito, come ritenuto dal Tribunale di Parma nel richiamare la
sentenza n. 3119 del 2009 di questa Corte.
Concludeva, quindi, adducendo la propria incompetenza per territorio.
La Cassa di Risparmio di Cesena spa è intervenuta nel presente procedimento
chiedendo di dichiarare inammissibile e comunque disattendere il regolamento di
competenza proposto dal Tribunale di Forlì, sussistendo a proprio avviso la competenza
per territorio di detto Ufficio giudiziario.
In relazione all’inammissibilità la società prospetta che non avendo proposto
regolamento di competenza il lavoratore, il termine è ormai spirato, e che non era
intervenuta la riassunzione della causa.
Con riguardo al merito
prospettava la sussistenza della competenza per
territorio del Tribunale di Forlì, non ravvisando elementi a ciò ostativi nella
giurisprudenza di legittimità.
Anche A.A. interveniva prospettando la sussistenza della competenza
territoriale del Tribunale di Parma aderendo alle argomentazioni del Tribunale di Forlì.
Il Sostituto Procuratore Generale ha ritenuto condivisibili e fondate le
argomentazioni dell’ordinanza del Tribunale di Forlì e ha chiesto dichiararsi la
competenza per territorio del Tribunale di Parma.
Il A.A. deduceva, altresì, la intervenuta riassunzione della causa per cui era stata
emessa statuizione di incompetenza territoriale; instava altresì per una tempestiva
decisione del regolamento.
La Cassa di Risparmio con memoria ha insistito nelle conclusioni rassegnate.
Va premesso che non sono ravvisabili ragioni di inammissibilità del regolamento
di competenza promosso d’ufficio, ex art. 47, quarto comma, cpc, in ragione della
pendenza di controversia dinanzi al Tribunale di Forlì rispetto alla quale quest’ultimo
Ufficio denegava la propria competenza.
Nel merito sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Forlì in quanto
preventivamente adito in base ad uno dei fori alternativi di cui all’art. 413 cpc., rispetto
al Tribunale di Parma, in ragione dei seguenti principi.
L’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte
del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel
procedimento cautelare “ante causam” non determina il definitivo consolidamento della
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competenza in capo all’ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non
operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al
rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto applicabile
esclusivamente al giudizio a cognizione piena (Cass., n. 2505 del 2010, n. 24869 del
2010).
Questa Corte, con la ordinanza n. 9416 del 2012, si è pronunciata in una
fattispecie analoga a quella in esame, in cui “il Tribunale di Bari, pronunciando nel
giudizio promosso dalla una srl, corrente in Bari, nei confronti di un lavoratore ed
avente ad oggetto l’accertamento della legittimità del licenziamento intimato dalla
ricorrente al convenuto, dichiarò la propria incompetenza territoriale, ritenendo la
competenza del Tribunale di Foggia, avanti al quale era stata azionata ante causam
domanda cautelare volta ad ottenere la reintegrazione del lavoratore licenziato, ed
osservando come dovesse essere esclusa l’autonomia del giudizio di merito rispetto alla
precedente fase cautelare”.
Nella richiamata ordinanza n. 9416 del 2012, ai cui principi si intende dare
continuità, disattendendo un orientamento minoritario volto a dare prevalenza
all’instaurazione del giudizio cautelare, questa Corte ha affermato: “già con risalente
giurisprudenza era stato infatti affermato che la competenza per il giudizio di merito
successivo alla procedura di urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. deve essere stabilita in
base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento
cautelare che pure implicitamente contenga anche l’indicazione di questo giudice, atteso
che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce
un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario (cfr,
Cass., nn. 4204/1986; 5760/1992); più di recente la giurisprudenza di legittimità ha
ribadito che l’omessa rilevazione dell’incompetenza (derogabile od inderogabile) da
parte del giudice o l’omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti
nel procedimento cautelare ante causam non determina il definitivo consolidamento
della competenza in capo all’ufficio adito anche ai fini del successivo giudizio di
merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle
eccezioni e al rilievo d’ufficio dell’incompetenza, stabilito dall’art. 38 c.p.c., in quanto
applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena, cosicché il giudizio proposto
ai sensi degli artt. 669 octies e novies c.p.c., all’esito della fase cautelare ante causam,
può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da
quello della cautela (cfr, Cass., nn. 2505/2010; 24869/2010);
dovendo ritenersi la condivisibilità di quest’ultimo orientamento, la competenza
per il giudizio di merito va determinata facendo applicazione della regola di cui all’art.
413 c.p.c., comma 2, che contempla, alternativamente, anche il giudice nella cui
circoscrizione è sorto il rapporto”.
Pertanto deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di
Forlì.
Nulla spese, trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio, ex art. 47,
quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Forlì. Nulla
spese.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2014
Il Presidente

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